Si possono applicare le agevolazioni fiscali del superbonus 110% per interventi su un immobile che è sede di attività di impresa, arte o professione? È questa la domanda frequente per vari professionisti e imprenditori in merito all’esecuzione dei lavori agevolabili al 110%. Il caso è quello di una villetta a schiera, con entrata autonoma e impianti indipendenti, di categoria catastale A/3, appartenente a un unico proprietario. Un quarto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, si ipotizza rappresenti la sede dove il proprietario svolte attività professionale.
Quali tipologie di interventi ai fini del superbonus 110%?
La tipologia di interventi ipotizzabili per beneficiare del superbonus 110% riguardano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente e il rifacimento del tetto. Quest’ultimo lavoro verrebbe portato a termine con l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, il proprietario vorrebbe eseguire lavori di isolamento termico, ovvero realizzare il cosiddetto “cappotto”.
Come valutare i lavori per i benefici del superbonus 110%?
Il primo intervento, consistente nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento della villetta, rientra nel beneficio del superbonus 110%. Il decreto legge numero 34 del 2020, infatti, lo ammette tra i lavori cosiddetti “trainanti” disciplinati dal comma 1 lettera c) dell’articolo 119 del suddetto decreto. I due interventi consistenti nel rifacimento del tetto e del cappotto termico, a norma della lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 dello stesso decreto, rientrano tra gli interventi trainanti purché incidano per non meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’intera villetta.
Installazione dell’impianto fotovoltaico tra gli interventi trainati del superbonus
Gli interventi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ai fini dei benefici fiscali del superbonus 110%, rientrano invece tra gli interventi trainati. Ciò significa che questi tipi di intervento devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, come nel caso in questione con la realizzazione del cappotto termico e della sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti. Per i limiti di spesa e per l’esecuzione di interventi di installazione di impianti fotovoltaici è necessario rifarsi al comma 5 dell’articolo 119.
Applicazione superbonus 110% a immobili sedi di attività: il decreto 34 del 2020
In linea generale, in caso di lavori svolti su immobili che costituiscano sede di attività professionale o di impresa è importante rifarsi sia a quanto previsto dal decreto 24 del 2020 che ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. Secondo quanto prescrive il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34, infatti, chi effettua interventi che possono essere agevolati dal superbonus non deve agire nell’ambito di attività da lavoro autonomo o di impresa.
Interventi su sedi di attività: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Un ulteriore chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del superbonus 110% su immobili sedi di attività. Nel caso in questione, la detrazione spetta, infatti, anche ai contribuenti persone fisiche che svolgano attività di impresa o di arte o di professione nel momento in cui gli interventi da effettuare siano inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. In altre parole, la regola generale vuole che l’applicazione del superbonus non avvenga per interventi su immobili strumentali all’attività professionale o di impresa. Inoltre, non sono agevolabili lavori su unità immobiliari costituenti l’aggetto dell’attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Unità abitative utilizzate a uso promiscuo: si applica il superbonus?
Secondo quanto chiarito, pertanto, dall’Agenzia delle entrate gli interventi sono agevolabili purché riguardanti unità immobiliari residenziali. Per le unità immobiliari utilizzate a uso promiscuo, in quanto utilizzate anche per attività di impresa o professionale, il proprietario può applicare le detrazioni del superbonus ma ridotte della metà. Pertanto il contribuente potrà beneficiare della misura ma con importi decurtati del 50%.