Nelle modalità di utilizzo del superbonus 110% non rientrano solo le detrazioni di imposta sui lavori edili. Sono previste dalla legge due importanti modalità alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Entrambi permettono ad esempio agli incapienti, ovvero ai contribuenti che hanno un’imposta lorda che non permette di avvalersi delle detrazioni fiscali, di poter utilizzare il superbonus con benefici alternativi.
Superbonus 110%, come beneficiare dello sconto in fattura
All’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 è previsto che i contribuenti che nel 2020 e nel 2021 sostengano spese per gli interventi rientranti nel superbonus 110% possano ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Lo sconto in fattura è previsto dal comma 1 della lettera a). L’articolo prevede che il contributo sia ottenuto “sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto”. Tale corrispettivo è anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori. Quest’ultimo può recuperare il corrispettivo stesso attraverso il credito d’imposta. Tuttavia, anche il fornitore ha la possibilità, successiva, di cedere il proprio credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Cessione del credito nel superbonus 110%
Lo strumento della cessione del credito per i lavori rientranti nel superbonus 110% è previsto dalla leggera b) del comma 1 dell’articolo 121. In particolare, l’articolo prevede che “la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
Superbonus 110% e stato di avanzamento degli interventi
Le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento degli interventi. Tuttavia va precisato che per i lavori che beneficiano del superbonus 110% gli stati di avanzamento possono essere al massimo due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento degli interventi deve far riferimento a non meno del 30% del medesimo lavoro.
Per quali interventi si può beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito?
Gli interventi per i quali si può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito dei vantaggi fiscali del superbonus 110% riguardano:
- il recupero del patrimonio edilizio previsto dal comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986;
- gli interventi di efficienza energetica;
- l’adozione delle misure antisismiche;
- il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistente, ovvero gli interventi previsti dal cosiddetto “bonus facciate”;
- l’installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica;
- l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche. Quest’ultima possibilità non è prevista dalla normativa ma concessa, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate.
Calcolo del credito d’imposta nello sconto in fattura
Nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura, il credito di imposta si calcola sull’importo dello sconto applicato. Conseguentemente, lo sconto applicato sarà equivalente al credito acquisito. Nello sconto in fattura, come precisa l’Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 283847 del 2020, “l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi”.
A quanto ammonta il credito di imposta dello sconto in fattura nel superbonus 110%?
La stessa Agenzia delle entrate, nella circolare 24/E del 2020, ha specificato anche a quanto ammonta il credito di imposta derivante dalla cessione del credito. Infatti, “nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro”.
Credito di imposta e sconto parziale in fattura del fornitore
La stessa circolare dell’Agenzia delle entrate prende in esame anche il caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”. In questo caso, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Calcolo della cessione del credito nel superbonus 110%
Nel caso della cessione del credito ai fini del superbonus 110% possono esserci diverse pattuizioni. Ciò significa che la cessione può essere effettuata dal titolare della detrazione fiscale anche a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale delle detrazione stessa. Ad esempio, se il lavoro ai fini del superbonus comportasse una spesa di 100, con detrazione ammessa di 110, la cessione del credito potrebbe avvenire anche al prezzo di 90 o inferiore.
Sconto in fattura o cessione del credito, quale conviene di più?
Mentre per chi chiede lo svolgimento dei lavori potrebbe essere più conveniente lo sconto in fattura, dal punto di vista del fornitore questo istituto potrebbe risultare meno appetibile rispetto alla cessione del credito. Questo avviene perché il fornitore, ovvero colui che svolge l’intervento previsto nel superbonus 110%, a sua volta dovrà quasi sicuramente cedere il credito maturato, ovvero lo sconto concesso in fattura, per non incorrere in squilibri finanziari. Di conseguenza, si allungherebbero i passaggi del credito con maggiori oneri e contrattazioni per il fornitore.
Come può utilizzare il credito chi ha acquisito il beneficio?
Chi maturi il diritto alla detrazione ha un credito di imposta che può essere ceduto. L’acquirente, o l’azienda che applica lo sconto in fattura, può scegliere:
- di utilizzare il credito di imposta in compensazione secondo quanto prevede l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997;
- monetizzare a pronti il credito d’imposta facendo, a sua volta, la cessione del credito a terzi.