Un contribuente può aderire al superbonus 100% per la sostituzione della caldaia? La risposta è affermativa purché questo intervento rientri tra quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti. In tal caso, le detrazioni e i vantaggi fiscali previsti dal superbonus e dall’ecobonus prevedono che l’impianto di riscaldamento sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione (anche di tipo straordinario).
Cosa si intende per impianto di riscaldamento?
Tuttavia, è importante precisare cosa si intenda per impianto di riscaldamento. Una caldaia come una stufa a legna o a pellet, ad esempio, possono rientrare tra gli interventi all’impianto di riscaldamento e dunque essere soggetti a sostituzione e a beneficio del superbonus?
Quali sono gli impianti di riscaldamento rientranti nel superbonus 110%?
Diventa necessario, dunque, riprendere la definizione che fa il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 19 agosto 2005, poi modificato dal decreto legislativo numero 48 del 10 giugno 2020. Secondo l’articolo, si intende per termico l'”impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo eventualmente combinato con impianti di ventilazione”.
Quali impianti di riscaldamento sono esclusi dal superbonus?
Tra gli impianti esclusi dall’essere considerati come riscaldamento rientrano quelli “termici dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”. Ciò comporta che l’impianto di riscaldamento, così definito, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Il campo di applicazione del superbonus è stato ampliato dal più recente decreto legislativo del 10 giugno 2020. Secondo la nuova normativa, anche gli impianti termici, le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi, si possono definire “impianti di riscaldamento”.
Sostituzione impianti climatizzazione invernale: requisiti edifici
Il tipo di intervento, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, può essere ammesso su unità abitative:
- unifamiliare;
- unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente. Diventa indispensabile che l’unità abbia uno o più accessi autonomi all’esterno.
La sostituzione della caldaia deve produrre un risparmio energetico
Condizione necessaria per accedere al superbonus 110% è che gli interventi sulle caldaie producano un risparmio energetico testimoniato dal miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una classe se l’immobile è già in classe A3. Il risultato deve essere certificato con APE prima e dopo l’intervento. A queste condizioni, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi che producono i benefici fiscali del superbonus 110%.
Superbonus caldaia, parti comuni dell’edificio e unità immobiliari indipendenti
Le condizioni per usufruire del superbonus nel caso della caldaia sono riportate nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Infatti, secondo quanto prevede il decreto “Rilancio”, per la sostituzione della caldaia, le detrazioni fiscali si applicano nella misura del 110% sulle spese sostenute e documentate a carico del contribuente, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 in due casi:
- sia per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti nelle parti comuni degli edifici;
- sia per gli impianti esistenti negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti.
Superbonus 110% in condominio con impianti di riscaldamento indipendenti
Varie sono le possibilità di utilizzare il superbonus 110%. Ad esempio, può usufruire del superbonus per la sostituzione della caldaia un condominio con impianti di riscaldamento indipendenti? La risposta è affermativa. La detrazione del 110% in cinque anni, in questo caso è possibile se l’intervento è abbinato a uno di quelli “trainanti”. In particolare, dovrà essere congiunto all’isolamento termico per più del 25% della superficie disperdente. L’intervento resta ancorato alla condizione che debba garantire almeno due categorie di classe energetica dell’edificio superiori.
Interventi caldaia in superbonus anche se si è già sostituita con l’ecobonus?
Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle varie possibilità di sostituzione della caldaia. Nel caso in cui si sia già beneficiato in precedenza dell’ecobonus per la sostituzione della caldaia, è possibile un nuovo intervento con superbonus 110%? La risposta è affermativa in assenza di specifiche preclusioni da parte della normativa. Il tutto fermo restante eventuali controlli per utilizzi distorti della normativa sul superbonus 110%.
Sostituzione caldaia e pompa di calore multisplit in regime di superbonus 110%
Ulteriore quesito al quale ha risposto l’Agenzia delle entrate riguarda l’ammissibilità al superbonus 110% di interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente costituito da una caldaia e una pompa di calore multisplit. In questo caso è necessario rifarsi alla definizione di “impianto termico” indicata dal comma 1, lettera 1-tricies, dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 192 del 2005. Inoltre, come condizione essenziale, l’impianto termico deve essere provvisto dal libretto di impianto per la climatizzazione. Quest’ultimo requisito è previsto dal decreto ministeriale numero 10 del febbraio 2014. Soddisfacendo tutti e due gli articoli, ed essendo in possesso dei parametri indicati dal decreto “Rilancio”, l’intervento è ammissibile al superbonus.