Il ravvedimento operoso 2021 è un istituto giuridico che ha lo scopo di permette ad un contribuente di mettersi in regola con i pagamento.
Ravvedimento operoso 2021: cos’è?
Il ravvedimento operoso è stato regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della legge del 29 dicembre 1990, n. 408 E poi successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Si tratta di un istituto giuridico che permette di ripristinare le violazioni in ambito amministrativo tributario. Grazie al ravvedimento operoso il contribuente può “mettersi in regola” e pagare i tributi non versati. Tuttavia all’importo non versato, è aggiunta una somma a titolo di sanzione erogata con un calcolo matematico. L’entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Dati aggiornati con il D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, e con la successiva variazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2011, per le violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011.
Ravvedimento operoso 2021: chi può usarlo
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Permette di sistemare gli errori, le omissioni o i versamenti carenti attraverso un pagamento spontaneo che riguarda:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere regolarizzato e l’effettivo pagamento;
- la sanzione in misura ridotta.
L’elenco completo delle riduzioni previste
Secondo l’Agenzia delle entrate ci sono dei parametri di riduzione che possono essere così riassunti:
- 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- 1/10 del minimo previsto per omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;
- ed ancora 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Altri valori di riduzione
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure. Mentre quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione. Ad esclusione dei casi casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale..
Tutti i tipi di ravvedimento esistenti
In base anche ala tempistica in cui avvengono i versamenti vi sono diversi tipi di ravvedimento operoso:
- sprint: esercitabile il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’e,4%.
- breve: per i pagamenti tra il 14° giorno ed il 30° giorno. In questo caso la sanzione è pari all’1.5%;
- intermedio per pagamenti oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni. La sanzione applicabile è pari a 1,67/;
- lungo e comunque entro un anno, con sanzione del 3,75%;
- biennale entro i due anni, la sanzione è applicabile al 4,29%;
- lunghissimo ultra biennale con sanzione a 5%.
Il pagamento si è effettuare tramite modello F24 per l’Iva, imposte sui redditi, Irap ed imposta sugli intrattenimenti. Mentre si usa il modello F23 per l’imposta di registro ed altri tributi indiretti. Infine il modello f24 elide per tutto ciò che riguarda i contratti di locazione su beni immobili.