IRAP: cos’è, su cosa si paga e chi sono i soggetti passivi?

IRAP

L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle attività produttive, si tratta di un’imposta annuale versata alla Regione sebbene sia stata istituita dallo Stato e le cui aliquote sono determinate a livello nazionale, pur lasciando un margine di autonomia per le Regioni. Vedremo in breve quali sono le sue caratteristiche.

Che cos’è l’IRAP

L’IRAP è disciplinata dal decreto legislativo 446 del 1997 e tassa il “valore sulla produzione”, da intendersi come il guadagno netto dell’impresa, cioè la differenza tra il ricavato e i costi di gestione (ci sarà a breve un approfondimento sulla base imponibile dell’IRAP). La prima cosa da capire quando si parla di IRAP e chi sono i soggetti obbligati a versare questa imposta. Deve essere ricordato fin da subito che questi sono obbligati al versamento dell’IRAP nel caso in cui svolgano l’attività produttiva in maniera continua e abituale e si avvalgano di un apparato organizzativo e produttivo, ad esempio macchinari, dipendenti, collaboratori.

Chi sono i soggetti passivi IRAP

Sono soggetti passivi IRAP:

  • società di persone e di capitali (spa, srl, snc, ss, sas, …);
  • società cooperative;
  • mutue assicurazioni;
  • imprenditori commerciali, ditte individuali, professionisti;
  • amministrazioni ed enti pubblici.

Deve essere sottolineato che la normativa prevede un esonero dal versamento dell’IRAP per le attività che operano nel settore dell’agricoltura e della pesca.

La struttura organizzativa

Si è detto all’inizio di questa disamina che, affinché si sia considerati soggetti obbligati al versamento dell’IRAP, è necessario avvalersi di una struttura organizzativa, da tale precisazione sono emersi in giurisprudenza diversi orientamenti che riguardano in particolare i professionisti. Questi infatti spesso lavorano in modo individuale e il prevalente orientamento prevede che non siano considerati soggetti IRAP i professionisti che svolgono l’attività in maniera individuale, senza avvalersi della collaborazione di altri soggetti che contribuiscano alla realizzazione del ricavato.

Questa formulazione apre una zona grigia non indifferente, infatti per essere soggetto IRAP il professionista non solo deve avere dei collaboratori, ma questi devono anche contribuire al ricavato.  Emerge che un avvocato che si avvale della collaborazione di un segretario non versa l’IRAP perché il segretario non contribuisce con il suo lavoro al ricavato (sicuramente questa interpretazione può essere dubbia perché un segretario, qualunque mansione svolga, ad esempio prendere appuntamenti, chiamare i clienti per fornire e richiedere informazioni, comunque anche se in modo blando contribuisce al reddito perché libera il professionista da incombenze).

Pronunce della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che un avvocato che non ha dipendenti o collaboratori,  non è tenuto al versamento dell’IRAP in quanto non mette in atto un’attività di coordinazione del lavoro con altri soggetti che possono essere definiti ausiliari.  Se invece lo studio si avvale della collaborazione di un altro avvocato, deve pagare l’IRAP. L’ordinanza 20715 del 2020 della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione  ha invece precisato che “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività“. Mentre l’ordinanza 3865 del 2021, sempre della Corte di Cassazione, specifica che è esonerato solo l’avvocato che ha un collaboratore che svolge mansioni di segreteria generiche.

La base imponibile

Una piccola nota deve essere fatta fin da ora sulla base imponibile, infatti solo in linea generale si può dire che la stessa è determinata dalla differenza tra ricavi e costi, perché non tutte le spese possono essere detratte. Le stesse saranno viste in seguito, fin da ora è però possibile anticipare che nel 2015 c’è stata un’importante novità e cioè la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Si è trattato di una scelta da molti auspicata fin dall’introduzione di questa imposta non sempre apprezzata dalle aziende, infatti in precedenza veniva applicata l’imposta anche sui costi per i dipendenti che rappresentano una buona fetta delle spese e che di fatto sono una parte dei ricavati che l’azienda non può usare.

Le aliquote IRAP e l’autonomia regionale

Per quanto riguarda invece le aliquote, le stesse possono essere modificate, quindi di anno in anno è bene controllare gli importi, inoltre cambiano anche in base alla tipologia di attività posta in essere. L’agenzia delel Entrate indica 5 aliquote:

  • a) l’aliquota ordinaria del 3,90%;
  • b) aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori è del 4,20%;
  • c) per banche e società finanziarie del 4,65%;
  • d) imprese di assicurazione 5,90% euro;
  • e) amministrazioni ed enti pubblici 8,50%.

A ciò si deve aggiungere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono variare ( al ribasso o al rialzo)  le aliquote dell’0,92%, tale facoltà è esclusa per la lettera e), cioè per le aliquote delle amministrazioni ed enti pubblici.

Infine il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale stabilisce all’articolo 5 che le Regioni ordinarie possono azzerare le aliquote IRAP, vi sono però dei limiti, cioè non possono farlo se sono sottoposte a piani di rientro per deficit sanitari ( questo è prevedibile perché l’IRAP va a finanziare proprio le spese sanitarie) e se la maggiorazione all’addizionale IRPEF applicata dalla stessa Regione è superiore allo 0,5%. Questi limiti tendono a ripristinare un certo equilibrio fiscale.

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Pagamento dell’imposta

Il pagamento dell’IRAP è diviso in due date:

  • entro il 30 giugno si versa il saldo dell’anno precedente e la prima rata dell’acconto dell’anno successivo;
  • entro il 30 novembre si versa il secondo acconto per l’anno successivo.