Generalmente, prima di poter divorziare i due coniugi devono passare per la separazione. Ma non tutti sanno, che la legge italiana prevede la possibilità di accedere al divorzio immediato, ossia al divorzio senza separazione.
L’accesso a tale procedura che mette fine al matrimonio, tuttavia, è consentita solo a determinate condizioni. Tutte le coppie che non vi rientrano, devono prima separarsi e poi, trascorso un determinato periodo di tempo, procedere con il divorzio.
La separazione e il divorzio
In linea di massima, il divorzio può essere ottenuto a seguito di una separazione consensuale, ossia concordata dai coniugi, della durata di sei mesi. Essa avviene davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Sindaco o tramite negoziazione assistita dagli avvocati.
Qualora i coniugi non trovino alcun tipo di accordo preventivo, scatta la separazione giudiziale che prevede una vera e propria causa. A quel punto ci sarà una prima udienza che si svolgerà davanti al Presidente del Tribunale che cercherà di capire se c’è la possibilità di arrivare a una conciliazione. Se non riesce, adotta i provvedimenti temporanei e rimette la causa al giudice istruttore, in modo che si proceda all’assunzione delle prove e alla prosecuzione del giudizio.
Lo scioglimento di un matrimonio civile avviene a seguito di un divorzio dello stesso celebrato in Comune. La cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso avviene con il divorzio del medesimo celebrato in Chiesa.
Divorzio immediato: quando viene riconosciuto
Si può parlare di divorzio senza separazione o divorzio immediato, quando:
- viene accertato il compimento di gravi reati a carico di uno dei coniugi;
- uno dei coniugi ottiene l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero oppure se si risposa all’estero;
- il matrimonio non è consumato a prescindere dalle motivazioni;
- la sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso passata in giudicato.
Per quali reati si può divorziare senza separarsi?
Per quanto concerne l’accertamento di gravi reati commessi a danno del coniuge, la legge elenca quelli che permettono di accedere al divorzio immediato:
I) Dopo il matrimonio, il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi prima del matrimonio:
- all’ergastolo;
- a una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze e per uno o più delitti non colposi.
Pertanto, sono esclusi i reati politici o quelli commessi per particolari ragioni di valore sociale e morale, la cui valutazione spetta al giudice penale.
II) Il coniuge viene condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei seguenti reati:
- incesto
- violenza sessuale
- atti sessuali con minorenne
- corruzione di minorenne
- induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione
- omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio.
III) Il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei seguenti delitti:
- lesioni volontarie gravissime in danno del coniuge o dei figli
- violazione degli obblighi di assistenza familiare
- maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
- circonvenzione di incapaci in danno del coniuge o di un figlio.
IV) Si pronuncia nei confronti del coniuge accusato di uno dei reati indicati al punto II) una sentenza di non luogo a procedere per estinzione, se il Tribunale ritiene che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità.
V) Viene pronunciata nei confronti del coniuge accusato di incesto una sentenza di proscioglimento o assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.
Quando non si può chiedere il divorzio
Non è possibile chiedere il divorzio, nei seguenti casi:
- Condanna per concorso in uno dei reati oppure se è tornato a convivere con il coniuge condannato;
- il coniuge colpevole è stato assolto o prosciolto per vizio totale di mente per i reati indicati al punto II), per poter procedere al divorzio il tribunale deve accertare l’inidoneità a mantenere o ricostruire la convivenza familiare.
Annullamento o scioglimento del matrimonio all’estero oppure se si risposa all’estero
Uno dei coniugi può richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o nel caso in cui abbia contratto nuovo matrimonio, sempre all’estero. Molti di questi matrimoni sono riconosciuti ormai anche in Italia, per cui è sempre più rara questa eventualità.
Mancata consumazione del matrimonio
Il caso più frequente di richiesta di divorzio immediato è il matrimonio consumato, tuttavia, è molto difficile provarlo. I coniugi devono dimostrare di non aver mai avuto rapporti sessuali da quando si sono sposati e non saranno sufficienti le rispettive dichiarazioni. Infatti, potrebbe essere necessario provare la verginità della moglie o l’incapacità del marito ad avere rapporti sessuali, magari, tramite una perizia medica.
Possono contribuire ad avvalorare la tesi di matrimonio non consumato, le testimonianze di terzi o le presunzioni gravi, precise e concordanti. Importante anche la lontananza fisica dei coniugi.
Rettificazione dell’attribuzione di sesso
La richiesta per ottenere il divorzio senza separazione può essere chiesta quando uno dei coniugi ha ottenuto sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso (diverso da quello risultante nell’anno di nascita). Tuttavia, nel caso in cui l’altro coniuge è d’accordo il matrimonio può essere trasformato in un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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