E’ possibile modificare l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli? Non capita di rado che un marito separato moglie faccia fatica a giungere alla fine del mese con il suo reddito. Solitamente, un canone di locazione ad uso abitativo e un contributo per i figli, rispettivamente da pagare per viverci e come assegno di mantenimento, possono mettere in gravi difficoltà economiche il genitore obbligato.
Non potendo evitare di pagare l’affitto al proprietario dell’unica abitazione in cui si vive, pena lo sfratto, ci si chiede se sia possibile ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli. Ebbene, esistono alcuni casi in cui ci si può rivolgere al giudice per ottenere una decurtazione dell’assegno. Una delle motivazioni più frequenti inerenti tale richiesta consiste proprio nel sopraggiungere di un peggioramento delle condizioni economiche dei genitori dopo la separazione o il divorzio.
A questo punto, spetta al giudice valutare la differente situazione economica e patrimoniale del genitore, rispetto a quella registrata nel momento in cui è stato stabilita l’entità del mantenimento per i figli. Poiché, vogliamo parlare anche di richiesta di revisione dell’assegno verso l’alto, vediamo cosa prevede la legge.
Mantenimento dei figli: come viene stabilito
Dopo un numero X di anni di matrimonio, i coniugi decidono di separarsi e su richiesta del coniuge economicamente più debole, il giudice accetta e stabilisce qual è l’importo da pagare da parte del coniuge erogante, per i figli e magari anche per l’ex consorte.
ESEMPIO: poniamo il caso che i coniugi separati abbiano solo un figlio e per giunta minorenne, a quest’ultimo spetta il mantenimento in relazione ai propri introiti. La prassi vuole che sia il coniuge più forte economicamente a versare un assegno periodico per soddisfare le esigenze primarie di un figlio, come l’educazione e l’istruzione, fino a quando non raggiunge una propria indipendenza economica.
Tale condizione, molto spesso non coincide con il compimento della maggiore età, ciò che il giudice prende in considerazione a prescindere dall’età è l’autosufficienza del figlio. Di seguito, possiamo vedere quali sono i parametri su cui il giudice effettuata la sua valutazione:
- le esigenze al momento del figlio e il tenore di vita a cui era abituato durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ogni genitore e le risorse economiche che riguardano ognuno di essi;
- il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
Cosa comprende il mantenimento dei figli
Nella pratica, l’assegno di mantenimento ai figli deve coprire solo le spese ordinarie (abbigliamento, vitto, alloggio, carica del cellulare ecc.).
Per quanto concerne le spese straordinarie, sia il padre che la madre devono provvedere ognuno a metà. Sono considerati tali, le spese sostenute per interventi chirurgici o visite mediche specialistiche, ma anche per affrontare un viaggio all’estero e via discorrendo.
Pertanto, il genitore convivente anticipa la spese straordinarie che, in alcuni casi, devono essere preventivamente concordate, per poi richiederne il rimborso per la quota del 50% all’altro genitore, previa presentazione della documentazione spese.
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Quando è possibile revisionare l’assegno di mantenimento per i figli
Poniamo il caso che uno dei due genitori separati o divorziati che siano, si trovi senza lavoro per colpe non a lui imputabili. Ebbene, questi può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento periodico versato al figlio, in quanto è mutata notevolmente la situazione economica verso il peggio.
Un taglio sul mantenimento può essere concesso anche nel caso in cui il genitore obbligato al mantenimento mette al mondo un figlio con una nuova partner o se sono migliorate le condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario.
In caso di miglioramento delle condizioni economiche o patrimoniali della persona obbligata a pagare l’assegno, l’altro genitore può chiedere un aumento dell’assegno a favore del figlio.
Ogni revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, va richiesta al giudice tramite un ricorso da depositare al tribunale competente che includa tutta la documentazione necessaria allo scopo di verificare il peggioramento o il miglioramento della situazione economica delle parti.
Sarà il giudice a valutare che i fatti sopravvenuti siano idonei a giustificare la modifica dell’importo e cambiare l’assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che ha riconosciuto il mantenimento.
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