Quando due coniugi decidono di separarsi legalmente, su richiesta di quello economicamente più debole o che non percepisce alcun reddito proprio, il giudice attribuisce un assegno di mantenimento che dovrà essere corrisposto dal coniuge economicamente più forte. Ma per quanto tempo, quest’ultimo, è obbligato a pagare l’assegno di mantenimento?
Quanto dura l’erogazione periodica dell’assegno di mantenimento?
Per prima cosa, è bene fare una distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile. Il primo scatta con il giudizio di separazione e termina con la sentenza di divorzio, il secondo è attivo dal divorzio in poi. Tuttavia, questa è una risposta che si basa sull’arco temporale ed è anche abbastanza generica.
Innanzitutto, l’importo dei due assegni è spesso diverso. Infatti, quello di mantenimento ha l’obiettivo di garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio. L’assegno di divorzile, invece, punta a garantire solo all’autosufficienza economica, per questo motivo, spesso è di misura inferiore all’assegno di mantenimento.
Ma non è detto che la sentenza di divorzio faccia scattare automaticamente il relativo assegno in sostituzione dell’assegno di mantenimento. Infatti, se nel frattempo il coniuge economicamente più debole ha trovato un lavoro o ha avviato un’attività commerciale o professionale per cui il reddito percepito è tale da renderlo completamente autosufficiente dal punto di vista economico, il giudice può rifiutare la richiesta di assegno divorzile.
Inoltre, la cessazione dell’assegno di mantenimento può terminare senza la sostituzione con quello divorzile, in quanto, in sede di divorzio gli ex coniugi hanno trovato un accordo alternativo.
Quando non spetta l’assegno di mantenimento
In precedenza, abbiamo solo preso in considerazione l’ipotesi che uno dei due coniugi sia nettamente più debole economicamente. Ma cosa succede se una delle due parti non lo è? In tal caso, l’assegno di mantenimento non è dovuto.
Inoltre, non ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento il coniuge che ne ha fatto richiesta al giudice in sede di separazione, se la causa della fine del vincolo coniugale è ad esso addebitata. Ossia, nel caso in cui il coniuge richiedente è ritenuto colpevole della fine del matrimonio a causa di una condotta contraria agli obblighi che derivano dallo stesso.
In questo caso, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione ha diritto solo agli alimenti, ossia un minimo sostegno economico che può servire al sostentamento economico strettamente necessario.
Quando cessa il diritto al mantenimento
Qualora dovessero cambiare durante il periodo di separazione le condizioni che hanno portato il coniuge più debole a ricevere l’assegno di mantenimento, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per chiedere che la misura venga revocata. Solitamente, ciò accade quando il coniuge beneficiario intraprende una convivenza con una terza persona. Tuttavia, non esiste un’apposita disposizione di legge che prevede l’automatica cessazione del mantenimento nel caso appena citato.
Dunque, resta nella facoltà del giudice decidere se revocare il mantenimento tramite la valutazione del caso. Per essere più precisi, la convivenza deve provata e documentata dal coniuge obbligato a versare l’assegno e considerata stabile. Può anche accadere che il giudice di non revocare l’assegno ma di ridurne l’importo.
Il diritto al mantenimento si perde anche se il coniuge beneficiario ha trovato un buon lavoro che gli permette di mantenere il tenore di vita con riferimento al periodo del matrimonio. Anche il cambiamento della sua situazione patrimoniale può portare alla cessazione del diritto all’assegno di mantenimento. E’ il caso di una cospicua somma di denaro ricevuta in eredità, oppure se il nuovo partner provvede totalmente al suo sostentamento a prescindere da un’eventuale convivenza.
Qualsiasi tipo di aiuto economico ricevuto dal coniuge avente diritto al mantenimento, se non è elargito permanentemente, non dà luogo alla cessazione dell’assegno.
Nel caso in cui il coniuge che percepisce l’assegno dovesse lavorare in nero e percepire un ottimo reddito, il coniuge obbligato al versamento del mantenimento dovrà dimostrarlo con tutti gli strumenti possibili, ad esempio, documentandone le spese, per poterne chiedere la revoca.
Il diritto al mantenimento cessa anche nel caso di morte del coniuge erogatore e quello superstite non potrà esigerlo da nessuno. Tuttavia, può ottenere una quota dell’eredità proporzionata all’importo dell’assegno ricevuto prima del decesso del coniuge, prendendo in considerazione anche la consistenza dell’eredità, il numero e le condizioni economiche degli eredi.
C’è da dire, che lo stesso discorso vale anche per il coniuge che percepisce l’assegno divorzile, nonostante la perdita dei diritti successori che il divorzio comporta.
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