La società è un’organizzazione di beni e persone il cui obiettivo è realizzare un’attività di impresa con finalità di lucro o mutualistica. Naturalmente la società produce un reddito e quindi viene tassata, ora vediamo quali sono le imposte sul reddito delle società e come vengono applicate, ciò tenendo in considerazione che vi sono delle differenze tra le società di persone e le società di capitali.
Imposte sul reddito delle società: IRAP
L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la base imponibile dell’IRAP è formata dal valore della produzione netta ed è stata introdotta dal decreto legislativo 446 del 1997. Tra le peculiarità di questa imposta c’è il fatto che la base imponibile comprende anche elementi che in realtà non sono una vera e propria parte attiva, ad esempio i salari. L’IRAP è dovuta da:
- società di persone e di capitali;
- enti pubblici;
- trust residenti in Italia;
- persone fisiche titolari di redditi di impresa;
- soggetti che svolgono lavoro autonomo;
- amministrazioni dello Stato.
Vi sono invece dei limiti riguardanti le attività svolte nel settore dell’agricoltura, inoltre sono esenti dalla dichiarazione e dal versamento IRAP coloro che svolgono attività in modo occasionale.
Per scoprire chi sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione IRAP, leggi l’articolo: Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IRAP.
IRES
L’IRES è l’Imposta sul Reddito delle Società, la stessa però non viene pagata da tutte le società ma solo da quelle di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni, enti pubblici, enti privati e trust. L’IRES dal 2004 ha sostituito l’IRPEG, cioè l’imposta sul reddito delle persone giuridiche. E’ caratterizzata dalla presenza di un’aliquota fissa, attualmente al 24%, in passato era più alta.
IRPEF
Le società di persone, cioè Società Semplice, Società in Nome Collettivo e Società in Accomandita Semplice hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, cioè non vi è separazione tra il patrimonio della società e quello dei soci e di conseguenza di eventuali debiti delle stesse rispondono anche i soci, sebbene dopo la principale escussione nei confronti della società.
Ne consegue che i redditi della società si dividono tra i soci della stessa e si imputano pro quota in base a quanto concordato dalle parti oppure in modo egualitario. I redditi quindi saranno tassati nel momento in cui entrano nella disponibilità dei soci e quindi con l’IRPEF e non con L’IRES. In questo caso si può dire che l’imposta si calcola sui redditi delle società di persone, ma in modo indiretto. D’altronde non si può tacere questa tassazione altrimenti apparirebbe uno squilibrio tra il trattamento fiscale delle società di persone e quello delle società di persone.
In teoria l’applicazione dell’IRPEF al posto dell’IRES potrebbe essere anche uno svantaggio, infatti l’IRES, come visto, si basa su un’aliquota fissa, attualmente fissata al 24%, mentre l’IRPEF ha una tassazione con aliquote progressive che cioè aumentano all’aumentare del reddito. Proprio per questo se la società genera profitti ragguardevoli, l’IRES può essere più conveniente. Lo squilibrio della tassazione diventa più evidente nelle società unipersonali o con pochi soci in quanto il reddito si divide in poche quote.
IRI
L’IRI è l’Imposta sul Reddito Imprenditoriale. L’obiettivo è evitare lo squilibrio tra le aliquote IRES e quelle IRPEF, chiarisce quindi l’Agenzia delle Entrate che si tratta di un regime opzionale a cui possono aderire le società di persone in contabilità ordinaria, le imprese individuali e alcune piccole società di capitali, trattasi di: società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).
Il vantaggio dell’IRI è dato dal fatto che si applica l’aliquota proporzionale al 24%.
L’IRI ha visto la luce con la legge 2015 del 27 dicembre 2017, cioè la legge di bilancio per il 2018 ed è in vigore dal 2018.
Occorre fare attenzione: una volta esercitata l’opzione, la stessa resta in vigore per 5 anni ed è rinnovabile, l’opzione deve essere esercitata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In realtà l’IRI dopo una prima fase di applicazione è sparita dal nostro ordinamento, sebbene il sito dell’Agenzia della Entrate ancora preveda l’imposta. E’ bene riparlare oggi dell’IRI perché tra le proposte sulla riforma fiscale 2021 vi è proprio il ritorno dell’IRI. Vedremo se si riuscirà a inserire nuovamente nel sistema questa imposta.
Occorre, infine, ricordare che queste non sono le uniche imposte da pagare, c’è infatti l’IVA, ci sono i contributi previdenziali e assistenziali, in molti casi la TOSAP e altre tasse la cui base imponibile non parte però dal reddito.