Il lavoratore dipendente con la legge 104 può essere trasferito?
Il dipendente che assiste in modo continuativo un proprio familiare disabile ai sensi della legge 104/92 non può essere trasferito in modo unilaterale da una sede di lavoro a una nuova, anche se ciò dovesse comportare uno spostamento ad una nuova unità produttiva. Ciò rappresenta una tutela per i soggetti svantaggiati portatori di handicap, i quali hanno diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al loro domicilio o al luogo dove si recano per effettuare le cure mediche. La stessa regola vale per chi assiste un familiare disabile.
Vincoli 104 al trasferimento del lavoratore
Infatti, ci sono alcuni vincoli legati al trasferimento del lavoratore che beneficia dei permessi concessi tramite la legge 104 per prestazione di assistenza a un familiare portatore di handicap. In virtù di tali vincoli, il dipendente che fruisce della legge 104 può rifiutare lo spostamento in una nuova sede anche se appartenente alla medesima unità produttiva, senza che il datore di lavoro possa licenziarlo legittimamente.
Quando si valuta il trasferimento sede in 104 del lavoratore dipendente a cui sono concessi permessi mensili per assistere i familiari disabili, non può operare il riferimento posto dell’articolo 2103 del codice civile al concetto di un’unità produttiva, mentre perché scatti il divieto è sufficiente che vi sia un cambiamento geografico del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Al dipendente viene riconosciuto lo speciale regime di protezione che ha come finalità la tutele del congiunto che rientra nelle categorie protette a mantenere inalterate le condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza, che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili.
Trasferimento per handicap meno grave: è possibile?
L’entità dell’handicap va stabilita da una commissione istituita presso l’ASL, in quanto farlo comporta differenti prerogative e agevolazioni per il beneficiario. Tuttavia, nel caso di trasferimento di sede aziendale” la suddetta valutazione non assume alcuna rilevanza.
Infatti, con la sentenza n. 25379/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che la condizione più o meno grave di disabilità non incide sulla possibilità da parte del datore di lavoro di operare un trasferimento, tanto meno con riferimento al familiare che assiste il disabile.
Trasferimento con 104: l’unico caso in cui è possibile
Sin qui, appare del tutto evidente che chi usufruisce della legge 104 beneficia di un particolare regime di protezione. Eppure, esiste un caso in cui il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in un’altra sede, senza che quest’ultimo possa opporsi al trasferimento.
In poche parole, ciò accade quando il datore di lavoro trasferisce il dipendente fruitore della 104 in un’altra sede, a condizione che sussistano esigenze aziendali effettive e urgenti. Ad ogni modo, l’azienda dovrà dimostrare in giudizio che la richiesta di trasferimento del dipendente non può essere evitata in alcun modo, in quanto strettamente legata ai bisogni produttivi aziendali. Questo è l’unico caso che può essere riconosciuto valido dalla Suprema Corte di Cassazione dopo averne verificato i presupposti e percepito che non esistono alternative per soddisfare le esigenze dell’azienda che possono essere di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
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