Il contratto di convivenza: cos’è e a cosa serve

La convivenza tra due partner può rappresentare il preludio a un matrimonio, ma può anche costituire una scelta di vita alternativa alle nozze, o magari il modo più veloce per stare insieme con il beneficio di dividere le spese. In qualsiasi modo la si voglia mettere, è bene sapere che esiste un contratto di convivenza per due persona che si amano e vogliono regolare i loro rapporti patrimoniali, ottenendo così, una maggiore tutela legale senza ricorrere necessariamente al matrimonio.

A questo punto, non ci resta che spiegare a cosa serve il contratto di convivenza, se ha una durata, come si stipula e soprattutto quali sono i suoi effetti.

A cosa serve il contratto di convivenza

Come tutti i contratti, anche quello di convivenza consiste nell’accordo tra due persone che, in questo caso, decidono di andare a convivere. Non si tratta certamente di un obbligo, d’altronde, sono tante le coppie che scelgono la convivenza, senza per questo sentire il bisogno di regolarizzarla sottoscrivendo questa sorta di patto.

Il contratto o patto di convivenza serve per regolare i rapporti patrimoniali tra i due partner. E’ bene sottolineare come non sia coinvolto l’aspetto personale, motivo per cui non sono previsti obblighi di fedeltà, di convivenza o assistenza morale che sono, invece, insiti nel matrimonio.

Come stipulare un contratto di convivenza

Il patto di convivenza deve essere messo per iscritto e può essere stipulato alla presenza di un notaio. I due partner possono anche optare per la redazione di una scrittura privata che, per produrre i suoi effetti, deve comunque essere autenticata da un notaio, o in alternativa da un avvocato.

A questo punto, chi ha effettuato l’autenticazione del contratto di convivenza deve trasmetterne una copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contenuto di un contratto di convivenza

Scopriamo quale può essere il contenuto di un patto di convivenza, anche per capire a cosa serve. Solitamente, la casa è l’oggetto primario da disciplinare. Un partner può avere il diritto di abitazione, l’usufrutto, la proprietà o più semplicemente il comodato. In questo modo, il proprietario dell’immobile, se vuole, può riconoscere al partner una quota del bene o il diritto a vivervi per un determinato periodo di anni o ancora vita natural durante.

Non è da escludere, che il titolare dell’immobile decida che, in caso di cessazione della convivenza, consenta all’ex partner di fruirne in attesa che trovi un nuovo alloggio.

Altro elemento della convivenza che può essere regolamentato, è la spesa sostenuta per l’interesse comune. In tal caso, i due conviventi possono decidere di creare un conto corrente cointestato su cui versare una quota fissa dello stipendio. Oppure, più semplicemente concordando di suddividere in parti uguali le spese giornaliere. Ma è consentito mettere nero su bianco sul patto di convivenza, che uno dei due partner s’impegna a provvedere alle spese in cambio della cura della casa cui sarebbe tenuto l’altro partner.

Così come avviene nel matrimonio, si può decidere di istituire una comunione di beni. Ciò vuol dire che tutti i beni acquistati dopo il contratto di convivenza saranno di proprietà comune e che andranno divisi solo in caso di cessazione della convivenza.

L’assegno di mantenimento nel patto di convivenza

L’assegno di mantenimento è una delle clausole che può essere presa in considerazione per inserirla nel patto di convivenza. Tale somma di denaro sarà dovuta al termine della convivenza periodicamente, oppure in un’unica soluzione. In alternativa, si può trattare del trasferimento di un bene mobile, immobile o titolo di credito.

In caso di figli, si può prevedere un assegno di mantenimento per essi, tenendo presente che in ogni caso, a proposito di figli, vige l’obbligo di un mantenimento volto alle esigenze della prole, a prescindere dalla presenza o meno di un contratto di convivenza.

Contratto di convivenza: in caso di morte

Se si parla di vita, si deve parlare anche di morte. Nel caso uno dei due partner venga a mancare, può essere prestabiliti in precedenza una clausola. Non potrà mai essere confusa con una disposizione testamentaria, in quanto essa non è prevista in un contratto ma solo nel testamento. Al massimo, tale clausola può prevedere l’obbligo per uno dei due partner, di stipulare un’assicurazione sulla vita nella quale viene indicata persona beneficiaria in caso di morte, il convivente.

Infine, è previsto anche se si possa esprimere la volontà di donare i propri organi in caso di decesso, trattamento del corpo e celebrazione del funerale.

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