Il coniuge economicamente più forte è tenuto a pagare l’assegno di mantenimento o divorzile, rispettivamente durante la separazione o il divorzio. Ma il coniuge o ex coniuge lo riceverà per sempre?
Il mantenimento ha la funzione di assistere e compensare il beneficiario, affinché quest’ultimo possa essere economicamente autosufficiente. Tuttavia, ciò è valido solo per chi non è capacità di mantenersi da solo.
In alcuni casi, possono verificarsi degli eventi che inducono l’ex coniuge obbligato a presentare richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro ex coniuge. Vediamo quali sono tali eventi.
Cosa rappresenta l’assegno di mantenimento
Come accennato, con l’assegno di mantenimento si corrisponde al coniuge economicamente più debole una somma di denaro congrua, ma che può essere rivista nel tempo. L’importo è stabilito dal giudice, ma può scaturire anche da un accordo tra coniugi sottoscritto da entrambi in sede di separazione. In presenza di figli nati nel matrimonio e con tutti i presupposti del caso, il mantenimento sarà dovuto anche alla prole.
La revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge
L’assegno di mantenimento viene percepito dal coniuge che non è in possesso di propri redditi o versa in condizione economiche precarie, tali da non permettergli di essere indipendente sotto tale punto di vista. A differenza dell’assegno divorzile, quello di mantenimento è volto anche a garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita mantenuto nel matrimonio.
I giudici della Cassazione hanno sottolineato come il diritto all’assegno di mantenimento ruoti intorno all’eventuale colpa da parte del coniuge beneficiario di non procurarsi le risorse economiche. La stessa Corte di Cassazione con un’ordinanza del 21 maggio 2021 ha stabilito che il riconoscimento immediato del mantenimento non costituisce un esonero per il coniuge beneficiario.
Infatti, se la formazione scolastica e la giovane età consentono al coniuge più debole di poter procurarsi dei redditi che lo rendono economicamente autosufficiente, ma viene dimostrata la mancata volontà di farlo, il coniuge erogante può chiedere la revoca dell’assegno.
Revoca del mantenimento per il cambiamento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario
Riprendendo il discorso precedente, se il beneficiario trova un lavoro o passa da uno a tempo parziale a uno a tempo pieno, il coniuge obbligato può chiedere la revoca dell’assegno.
In linea teorica, il coniuge più debole potrebbe rifiutare le varie proposto di lavoro che gli sono state offerte, al fine di evitare la perdita del mantenimento.
Nella pratica, le cose vanno diversamente. Come già detto in precedenza, il giudice può decidere su istanza presentata dal coniuge richiedente, di revocare l’assegno a quello beneficiario, in quanto viene riconosciuta a quest’ultimo una condotta colpevole.
Lo stesso principio viene applicato in caso di accettazione da parte del coniuge più debole, di una cospicua eredità che gli consenta di essere autonomo. Ad esempio, quando si può fruire di una buona rendita economica mobiliare o immobiliare scaturita dalla relativa locazione.
Revoca del mantenimento per il cambiamento delle condizioni economiche del coniuge erogante
Può anche accadere, che il coniuge obbligato si trovi improvvisamente nell’impossibilità di mantenere il proprio reddito o di mantenere il lavoro, per motivi di salute. In tal caso, il giudice valuta .a revoca dell’assegno di mantenimento, così, anche nel caso di perdita del lavoro.
La legge prevede che il coniuge non possa decidere autonomamente la revoca del mantenimento, ma dovrà attendere l’autorizzazione del tribunale. Se così non fosse, l’interruzione del pagamento è soggetto all’accusa di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Revoca dell’assegno di mantenimento: causa nuovo partner
La Cassazione, così come le Corti di Appello e i Tribunali hanno chiaramente affermato che il diritto al mantenimento decade in presenza di un nuovo legame, che sia però, stabile e duraturo. Lo stesso principio viene applicato per le richieste di mantenimento da parte del coniuge o ex tale, che verranno rifiutate dal giudice. La parte più complicata consiste nello stabilire quando un nuovo rapporto instaurato con un altro partner può definirsi stabile e duraturo.
A tal proposito, una sentenza della Cassazione del 20 ottobre 2020 ha riformato la decisione del giudice di I grado, stabilendo che il diritto all’assegno divorzile alla luce di un nuovo rapporto affettivo non decade, in quanto esso stesso non è sufficiente a garantire la continuità e la stabilità necessarie per la costituzione di una famiglia di fatto.
Di recente, la giurisprudenza ha chiarito che il legame affettivo rilevante non è strettamente correlato alla convivenza, infatti, si può essere una coppia di fatto senza coabitazione. La revoca dell’assegno di mantenimento può essere avallata se viene dimostrato che il nuovo partner consenta al coniuge beneficiario di mantenere un tenore di vita simile a quello tenuto durante il matrimonio.
E’ importante sottolineare come la fine della nuova convivenza, non dà diritto al coniuge che ha perso il mantenimento a richiederlo, quindi, la revoca precedente è irreversibile. A quanto pare, una volta cessato il diritto a percepire l’assegno di mantenimento a causa di un nuovo legame affettivo stabile e duraturo, non è più possibile effettuare un dietrofront.
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