Il primo passo da compiere nella creazione di un’associazione culturale è quello di stabilire che tipo di associazione si voglia costituire. Ovvero, è necessario capire cosa si voglia fare e con chi farlo. Il passaggio successivo, oltre alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, è quello di decidere se aprire un’associazione con il solo codice fiscale oppure con la partita Iva.
Differenza tra associazione culturale con partita Iva da quella con il solo codice fiscale
La differenza tra le due tipologie di associazioni culturali, con partita Iva o con il solo codice fiscale, risiede essenzialmente nel fatto che l’associazione con il codice fiscale può svolgere solo la normale attività istituzionale, mentre l’associazione con partita Iva può attivarsi anche per l’attività commerciale subordinata a quella istituzionale. Nel primo caso, l’attività istituzionale è rivolta ai soci tesserati. Lo stesso anche nel caso di attività di tipo commerciale: anche quest’ultima è rivolta ai soci tesserati o per la fornitura di servizi a realtà terze. In ogni caso, l’apertura della partita Iva permette all’associazione di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge numero 398 del 1991.
Codice fiscale obbligatorio per un’associazione culturale
È importante rilevare che il codice fiscale è sempre obbligatorio per la società culturale come lo è sempre per ogni tipologia di associazione che si voglia costituire. La partita Iva, invece, può essere aperta anche in un secondo momento. L’unica differenza è che, se l’associazione chiede l’attribuzione del codice fiscale e, contestualmente, l’apertura della partita Iva, i due numeri coincidono. Se, invece, l’apertura della partita Iva avviene in un momento successivo i due numeri sono differenti.
Associazione culturale: come si richiede il codice fiscale?
La richiesta del codice fiscale di un’associazione culturale, come per tutte le altre tipologie di associazioni, va fatta all’Ufficio del registro dell’Agenzia delle entrate. È necessario compilare il modello AA5/6 in due copie, una per l’associazione e una per l’Agenzia delle entrate. Si può scaricare il modulo anche on line, collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrato. L’Ufficio del Registro chiede anche la fotocopia dell’Atto costitutivo dell’associazione e lo statuto. Inoltre, viene richiesto anche il documento valido del presidente dell’associazione o di un delegato nel caso in cui la domanda dovesse essere presentata da un delegato del presidente. Questi documenti vanno allegati al modello di richiesta del codice fiscale.
Codice fiscale, come si compila il modello AA5/6?
Per la compilazione del modello AA5/6 è necessario barrare, nel quadro A, la casella “Attribuzione del numero di codice fiscale” e inserire la data di costituzione dell’associazione. Il quadro B riguarda il soggetto d’imposta. E, pertanto, bisogna scrivere il nome, per esteso, dell’associazione e inserire il numero 12 nel campo della “natura giuridica”. La scelta successiva del codice attività varia in base alla tipologia di associazione che si desidera costituire. Per inserire le cifre è necessario fare riferimento ai codici Ateco e alla loro classificazione in base alla tipologia di attività. Di seguito, il richiedente deve indicare l’indirizzo, il Cap, il comune e la provincia della sede legale dell’associazione.
Indicazione del presidente dell’associazione nel modello di richiesta codice fiscale
Il modello AA5/6 continua con il quadro C che riporta le informazioni sul rappresentante. In questo quadro, si devono indicare i dati del presidente dell’associazione e nello spazio “Codice carica” si deve riportare il numero 1. Le due pagine successive si devono lasciare vuote, anche se bisogna stamparle e consegnarle all’Agenzia delle entrate. Va compilata l’ultima pagina dove occorre riportare gli allegati al modello. Il presidente, o un suo delegato, devono barrare le lettere A, B e C, inserire la data e la firma. Le successive parti vanno lasciate vuote.