L’associazione culturale, come visto, può svolgere diverse tipologie di attività e per farlo ha dei fondi derivanti dai conferimenti degli associati e atti di liberalità. Naturalmente può porre in essere diverse attività al fine di raggiungere lo scopo sociale e stipulare dei contratti, la domanda a cui si tenterà di rispondere ora è: Chi risponde dei debiti di un’associazione culturale?
Associazioni culturali riconosciute e non riconosciute
Rispondere alla domanda su chi paga i debiti di un’associazione non è semplice, infatti, occorre fare una preliminare differenza tra associazioni culturali riconosciute e quindi con personalità giuridica e associazioni non riconosciute, quindi che non hanno personalità giuridica. Le prime, in base all’articolo 14 del codice civile, sono costituite con atto pubblico, quindi redatto da un notaio; le associazioni non riconosciute invece devono avere un atto costitutivo e uno statuto, ma questi non assumono la forma dell’atto pubblico. Per ottenere la personalità giuridica, l’atto costitutivo e lo statuto devono quindi essere registrati all’Agenzia delle Entrate e si deve procedere a richiedere la personalità giuridica presso la Prefettura della provincia dove ha sede l’ente. Un’altra differenza è data dal capitale sociale: per le associazioni culturali riconosciute è previsto un capitale che varia dai 15.000 ai 50.000 euro in base alle attività svolte.
Responsabilità per debiti dell’associazione culturale
Ora che abbiamo fatto questa differenza, è possibile delineare chi risponde dei debiti dell’associazione culturale. La premessa da fare è che anche le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio, questo però è variabile e soprattutto chi entra in contatto con le associazioni culturali non riconosciute non sa a quanto ammonta realmente tale patrimonio e quanto possa essere facile liquidarlo, ad esempio il patrimonio potrebbe essere costituito da beni immobili oppure beni mobili, quadri e simili non facilmente liquidabili. Proprio per i motivi elencati, delle obbligazioni contratte e dei danni causati a terzi l’associazione risponde prima con il suo patrimonio e in seconda istanza, nel caso in cui questo sia incapiente, con il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ciò implica che ad essere responsabili sono i membri del consiglio direttivo e gli amministratori in genere.
Patrimonio separato per le associazioni con personalità giuridica
Diverso è il caso dell’associazione culturale registrata, in questo caso coloro che entrano in contatto con la stessa stipulando ad esempio un contratto per la fornitura di beni, possono sapere qual è il capitale sociale sul quale possono fare affidamento. Di conseguenza sono consapevoli del fatto che l’associazione potrebbe non essere in grado di rispondere delle obbligazioni assunte. Si assumono quindi il rischio di insolvenza. Le associazioni culturali riconosciute hanno quindi un patrimonio separato rispetto a quello degli associati e in particolare dei membri del consiglio direttivo e degli amministratori. Nel caso prospettato siamo di fronte alla responsabilità contrattuale, derivante cioè dall’aver stipulato un contratto, ma l’associazione culturale riconosciuta risponde con il patrimonio della stessa anche nel caso in cui si è di fronte a responsabilità extracontrattuale.
Il codice civile prevede che chiunque cagioni un danno ad altri soggetti attraverso un comportamento doloso o colposo è tenuto al risarcimento del danno, nel caso in cui il danno sia derivato da un atto ascrivibile ad un’associazione, questa risponde con il suo patrimonio, ma ha un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto che ha materialmente agito. Ad esempio nel caso in cui l’associazione organizzi una manifestazione sportiva e il titolare di un negozio si ritrovi con una vetrina rotta a causa dell’azione di uno degli organizzatori, del danno cagionato risponde l’associazione con il suo patrimonio, ma la stessa può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del soggetto che materialmente ha compiuto l’atto, ad esempio nei confronti del soggetto che ha materialmente rotto la vetrina ad esempio mentre stava allestendo il palco.
Associazioni non riconosciute: come rispondono dei debiti
Nel caso in cui l’associazione non abbia personalità giuridica, per la responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale, risponde prima con il patrimonio dell’associazione e in subordine con quello personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Molti si chiedono se in tal caso deve rispondere chi materialmente ha agito oppure il consiglio direttivo, la giurisprudenza è incline a favorire la seconda versione, sempre facendo salvo il diritto di ripetizione delle somme nei confronti di chi ha materialmente agito.
Imposte e sanzioni
Gli stessi principi visti finora si applicano anche nel caso in cui il debito sia nei confronti dell’erario per imposte e sanzioni di tipo amministrativo. Per le associazioni riconosciute e quindi con personalità giuridica si applica il principio di separazione del patrimonio. Di conseguenza per le associazioni non riconosciute l’Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione provvederà a inviare la notifica della cartella all’associazione e a colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione (in questo caso può trattarsi anche di un dipendente che ha il ruolo di gestire la contabilità). Si parla di responsabilità in solido: nei confronti della Pubblica Amministrazione basta che paghi uno dei soggetti e di fatto libera gli altri. Diversa però può essere la ripartizione della responsabilità all’interno della stessa associazione.
Di converso l’atto costitutivo può prevedere una specifica norma che preveda che nel caso in cui ci siano state delle sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della stessa e i loro amministratori commettono nello svolgimento delle mansioni e le stesse violazioni siano state commesse senza dolo, l’associazione si assume il debito anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale norma inserita nell’atto costitutivo/statuto porta a esonerare da responsabilità coloro che hanno ruoli di direzione all’interno dell’associazione senza personalità giuridica. Ci si potrebbe chiedere: ma in questo caso, se l’associazione non ha sufficienti fondi per pagare le sanzioni, chi dovrà effettivamente pagare? In questo caso, avendo fatta salva la responsabilità di coloro che hanno agito materialmente, dei debiti rispondono tutti gli associati che in effetti nell’associarsi hanno accettato anche tale clausola contenuta nell’atto costitutivo.
Come evitare che il patrimonio personale dei membri di un’associazione sia intaccato?
Costituire un’associazione culturale non riconosciuta ha sicuramente dei vantaggi perché l’iter burocratico è semplificato e di fatto occorrono meno soldi per poter iniziare l’attività. E’ però ovvio che a nessuno piaccia l’idea di dover rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte, per evitare questo inconveniente una strada c’è: la stipula di una polizza assicurativa che vada a coprire eventuali danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività dell’associazione.