Associazione culturale, chi la può aprire?

Associazione culturale con partita IVA: adempimenti fiscali

Chi può aprire un’associazione culturale? Prima di rispondere a questa e ad altre domande, è bene chiarire di cosa si tratta.

L’associazione culturale è un’organizzazione, solitamente senza finalità di lucro, che si pone degli obiettivi da raggiungere attraverso la diffusione e la promozione di varie iniziative all’interno di determinati ambiti di tipo artistico, umanistico e culturale. Ad esempio, si può svariare tra cultura, pittura, fotografia, musica e attività coristiche, cinema, teatro, spettacolo, sport, educazione civica e sociale, lettura, cucina, protezione dell’ambiente, organizzazione corsi a tema, ecc.

Pur non avendo una normativa particolare di riferimento, a differenza di quanto non accada per le Onlus o per le associazioni di volontariato, ecc. Tuttavia, ciò non significa che in un’associazione culturale ognuno può agire come meglio crede. Infatti, si è tenuti all’osservanza delle norme del Codice Civile e anche della legge fiscale, ossia del TUIR concernente gli enti non commerciali.

L’associazione culturale provvede al suo mantenimento attraverso il lavoro e la collaborazione di soci e attivisti, oltre al coinvolgimento di aziende e istituzioni pubbliche che fungono da sponsor.

Associazione culturale, chi può aprirla?

Il requisito fondamentale di base per l’apertura di un’associazione culturale, consiste nella volontà dei soci di vivere e promuovere con grande convinzione e tutti insieme la passione e i valori in cui credono, al fine di raggiungere un obiettivo comune. Con questa premessa, va da sé, che chi la apre debba avere un background culturale, una formazione umanistica, sensibilità, competenze a livello gestionale e organizzativo, nonché la capacità di coordinamento delle varie attività da svolgere e l’iterazione con ambienti sociali e uffici pubblici. E’ importante farsi conoscere nel territorio e reperire i fondi per ogni progetto che viene messo in campo.

Aprire un’associazione culturale: requisiti formali

Premesso che, passioni e valori devono accomunare tutti i soci nell’intento di raggiungere gli obiettivi prefissati, ci sono da aggiungere dei requisiti formali che possiamo così sintetizzare:

  • un numero di minino tre soci fondatori, necessario per occupare le principali tre cariche:
  • indicazione degli obiettivi e delle attività attraverso le quali si intende raggiungerli;
  • formalizzazione per iscritto della volontà di costituirsi in associazione;
  • presentazione della richiesta di ottenimento del codice fiscale come associazione;
  • utilizzo dei libri sociali e conservazione di tutti i documenti relativi all’associazione;
  • richiesta alle autorità competenti delle autorizzazioni dovute per lo svolgimento delle attività pianificate.

L’atto costitutivo di un’associazione culturale

Per poter operare in qualità di associazione culturale è necessario documentare la formale nascita della stessa e la volontà condivisa di voler raggiungere un obiettivo prestabilito. Tale documento è rappresentato dall’atto costitutivo, nel quale vengono indicate le caratteristiche principali:

  • l’assenza dello scopo di lucro;
  • libera;
  • democratica;
  • egualitaria:
  • durata illimitata;
  • con cariche sociali elettive;
  • l’obiettivo dell’associazione;
  • l’attività principale dell’associazione;
  • generalità dei soci fondatori e la consistenza del loro apporto per la formazione del fondo comune,
  • composizione del Consiglio direttivo.

L’atto costitutivo di un’associazione culturale deve essere sottoscritto da tutti i soci fondatori presenti.

Lo statuto di un’associazione culturale

Oltre all’atto costitutivo, è fondamentale redigere un documento che regola la gestione interna dell’associazione culturale e l’organizzazione delle attività svolte. Ecco quali indicazioni devono essere riportate dallo statuto:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale dell’organizzazione;
  • dettagliata descrizione delle attività svolte;
  • finalità dell’associazione;
  • modalità per il finanziamento dell’associazione e per la raccolta dei fondi;
  • utilizzo del fondo comune;
  • regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe;
  • criteri d’ammissione ed espulsioni dei soci;
  • obblighi e diritti degli associati;
  • regole per l’elezione delle cariche sociali;
  • disciplina e compiti degli organi dell’associazione;
  • regola per la presentazione del bilancio annuale;
  • regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.

Associazione culturale: la fiscalità

A seguito dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione culturale, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate un codice fiscale che passa per la compilazione del modello AA5u/6 oppure attraverso la richiesta inviata tramite raccomandata.

Una volta ottenuto il codice fiscale, l’associazione deve provvedere alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, sempre presso l’Agenzia delle Entrate. Cosa va presentato:

  • Il modello 69;
  • due copie originali dell’atto costitutivo da registrare;
  • una marca da bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe;
  • il modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro, pari a 200 euro.

Effettuato tutto ciò, l’associazione culturale può chiedere l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, ma solo nel caso lo ritenga opportuno.

Agevolazioni fiscali

Per beneficiare del regime fiscale di favore, che permette la defiscalizzazione della attività a pagamento svolte dall’associazione a favore dei propri soci, l’articolo 148 del T.U.I.R. impone che gli atti prevedano obbligatoriamente:

  • il divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
  • in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantirne l’effettività, dando garanzia a tutti i soci del diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
  • obbligo di redigere ogni anno il rendiconto economico e finanziario;
  • la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
  • intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

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Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.