L’assegno unico temporaneo per i figli 2021 è valido dal mese di luglio fino al 31 dicembre. L’assegno spetta a chi non beneficia già di assegni familiari e ha un ISEE familiare che non supera i 50.000 euro. Esso è legato al numero di figli. Dal 1° gennaio 2022 l’assegno unico sarà esteso a tutti i lavoratori per divenire permanente e universale.
Assegno unico temporaneo 2021: a chi spetta
Possono fruire dell’assegno unico temporaneo, cosiddetto “assegno ponte” i lavoratori autonomi e i disoccupati che lo riceveranno dall’INPS. Il beneficio spetta a partire dal mese di presentazione della richiesta, salvo per le domande inviate entro il 30 settembre 2021, per cui verranno corrisposti tutti gli arretrati a partire dal mese di luglio 2021.
Il richiedente l’assegno temporaneo erogato in presenza di figli minori di 18 anni (anche adottati e affidatari in attesa di adozione) ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, deve rispettare i requisiti richiesti, quindi, deve essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, ma titolare del relativo permesso di soggiorno per lungo periodo o del permesso di soggiorno causa lavoro o ricerca di almeno sei mesi;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia con figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
- residente in Italia da almeno due anni (continuativi o frazionati) oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per una durata di almeno sei mesi.
In caso di separazione legale o di divorzio, l’assegno spetta al genitore affidatario (salvo diversi accordi tra i due ex coniugi). Se l’affidamento è congiunto o condiviso, l’assegno viene ripartito in parti uguali tra i genitori (salvo diverso accordo).
Assegno “ponte” e compatibilità
L’assegno unico temporaneo figli 2021 è compatibile con il Reddito di Cittadinanza (i quali percettori riceveranno automaticamente l’accredito dell’importo INPS sulla carta di pagamento del RdC, senza effettuare richiesta) e con altre misure a favore delle famiglie con figli a carico erogate dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province autonome.
Inoltre, è compatibile con l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli di età minore ai 18 anni; con l’assegno di natalità; con il premio alla nascita; con le detrazioni fiscali; con gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Quanto spetta
L’assegno viene erogato per ogni figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Il valore decresce all’aumentare del livello dell’ISEE. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più di due figli, l’importo per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%.
L’importo mensile dell’assegno unico temporaneo spettante al nucleo familiare è calcolato sulla base della tabella allegata al DL 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, sino a 7.000 euro di ISEE, gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ogni figlio, ma solo per i nuclei con massimo due figli. Cifra che sale a 217,80 euro per figlio, nel caso di nuclei con almeno tre figli.
Se il tetto massimo di ISEE supera i 50.000 euro, l’assegno “ponte” non è dovuto.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore disabile presente nel nucleo.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,50 euro per ogni figlio ai nuclei familiari fino a due figli. La maggiorazione sale a 55 euro per ogni figlio, nel caso di nucleo familiare con almeno tre figli.
Come fare la domanda
La domanda di assegno temporaneo per figli da inviare online tramite procedura telematica dedicata è già partita il 1° luglio 2021.
La richiesta per la fruizione dell’assegno ponte va presentata dal genitore richiedente non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ogni figlio, ma come?
Per beneficiare dell’agevolazione “ponte” la domanda va inviata online tramite il sito INPS, accedendo con le proprie credenziali. Oppure, sarà possibile contattare il Contact Center integrato: da rete mobile chiamando il numero 06 164.164 (al costo dell’operatore); da rete fissa chiamando il numero verde 803.164.