Cambiano le tasse sull’auto aziendale dal 2021. L’intenzione è di penalizzare l’uso dei veicoli più inquinanti per incentivare l’utilizzo di vetture a bassa emissione di anidride carbonica. Ma è tempo di scoprire qual è la nuova tassazione sulle auto aziendali e come viene effettuato il calcolo dell’importo del fringe benefit. Inoltre, a chi spetta il pagamento e se l’aumento è retroattivo.
Auto aziendale: come funziona la tassazione
Il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali concesse al dipendente ad uso promiscuo subisce alcune variazioni. Fino ad ora, questi veniva effettuato indipendentemente dalla tipologia del veicolo, ed era pari al 30% sulla base delle tabelle ACI che indicano il costo chilometrico. Adesso, la legge prevede che quel 30% si abbassi al 25%, ma solo per le auto a bassa emissione di CO2.
Per quanto concerne le auto più inquinanti, il fringe benefit aumenta al 50% e fino al 60%. Decisamente una brutta notizia per il dipendente che fruisce dell’auto aziendale ad uso promiscuo, costretto a pagare più tasse.
Tuttavia, si deve tenere conto che la nuova tassazione riguarda solo le auto aziendali di nuova immatricolazione e assegnate al dipendente tramite un contratto sottoscritto dal 1° luglio 2020. Quindi, la legge applicata non ha efficacia retroattiva e il fringe benefit auto aziendale non viene calcolato in base alle relative emissioni di anidride carbonica.
L’importo della tassa
La tassa sull’auto aziendale trattenuta nella busta paga del dipendente, si calcola sul fringe benefit, cioè, il valore percentuale da attribuire all’utilizzo personale che il lavoratore fa del veicolo aziendale. Fino ad ora, il valore era stabilito nella misura del 30%, ma non a caso. Infatti, si tratta di una percentuale forfettaria ricavata dalla presunzione che l’auto aziendale ad uso promiscuo è utilizzata dal dipendente a fini privati, due giorni alla settimana, mentre gli altri cinque sono dedicati ad un utilizzo con finalità professionali.
Il fringe benefit, non è altro che l’uso personale che il dipendente fa dell’auto aziendale. In quanto tale, questo tipo di utilizzo viene tassato. Ribadiamo che con la nuova legge il famoso 30% non è più fisso, in quanto la percentuale varia a seconda del livello di emissione di CO2 dell’auto. E’ bene sottolineare che ai fini della deducibilità aziendale, l’applicazione della nuova tassazione non incide.
Il calcolo del fringe benefit
Una volta stabilito che la nuova tassa sull’auto aziendale concessa al dipendente ad uso promiscuo, vale esclusivamente per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, la soglia del fringe benefit soggetta a tassazione prende in considerazione una percorrenza media annuale di 15.000 chilometri. Detto che la nuova tassazione penalizza le auto aziendali più inquinanti e premia quelle che lo sono meno, diamo uno sguardo alle percentuali da tassare di fringe benefit:
- 25% per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
- 30% per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km;
- 40% per le auto con emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km;
- 50% per le auto con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Tuttavia, a partire dal 2021 la percentuale aumenta ulteriormente per le auto più inquinanti. Infatti, se per le prime due fasce essa non subisce variazioni, per le auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra 160 e 190 g/km, la percentuale passa dal 40% al 50%. Per le auto con emissioni di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale passa dal 50% al 60%.
Riassumendo
La nuova tassazione del fringe benefit auto aziendale che si basa sul suo livello di inquinamento, grava sulla retribuzione netta del dipendente nel caso di utilizzo di un veicolo con maggiori emissioni di CO2. E’ importante sottolineare che esiste una soglia di esenzione alla tassazione IRPEF applicata al fringe benefit, la quale scatta se il valore del bene concesso al dipendente non supera i 258,23 euro.
La nuova legge non ha effetto retroattivo, quindi, non cambia la tassazione per i contratti di concessione auto aziendale firmati entro il 30 giugno 2020, che resta pari al 30% per tutti i tipi di veicoli. Nessun cambiamento anche per le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti dall’azienda per le auto aziendali concesse ai dipendenti, invariata al 70%.
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