Si è visto che il diritto successorio prevede diverse tipologie di eredi, cioè i legittimari, gli eredi legittimi e, infine, coloro che sono designati come eredi dal de cuius, ma cosa succede se non si vuole beneficiare dell’eredità? Semplicemente basta effettuare la rinuncia all’eredità.
Cos’è la rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è una manifestazione di volontà con cui un soggetto (erede legittimo o designato dal testatore) decide di rinunciare. La rinuncia all’eredità è però un atto molto importante proprio per questo la legge stabilisce una procedura specifica per poterla effettuare, la stessa è indicata nell’articolo 519 del codice civile che stabilisce: la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
In poche parole non si può semplicemente dire al proprio fratello che si vuole rinunciare all’eredità, il tutto deve essere formalizzato.
Perché rinunciare all’eredità
Un soggetto può avere diversi motivi per rinunciare all’accettazione dell’eredità, spesso questa manifestazione di volontà è dovuta alla consapevolezza che il passivo supera l’attivo e che quindi l’eredità stessa non basterebbe a pagare i debiti lasciati dal de cuius. In altri casi si può trattare di una rinuncia all’eredità dovuta a motivi morali, ad esempio nel caso in cui i rapporti in vita con quel determinato soggetto non erano amichevoli/cordiali. Un altro motivo che spinge spesso a rinunciare all’eredità è il tentativo di favorire un’altra persona facendo in modo che l’eredità passi direttamente a lui, evitando così di avere 2 successioni consecutive. Ad esempio se Tizio è figlio unico e, alla morte del padre Caio, vuole favorire il figlio Sempronio, può rinunciare alla propria eredità per favorire il figlio.
Questa strada è utilizzata molto anche per salvaguardare il patrimonio, ad esempio nel caso in cui un soggetto abbia un figlio e una moglie ma vuole favorire il figlio evitando che parte dell’eredità del proprio genitore vada al proprio coniuge, rinunciando all’eredità può fare in modo che tutta la quota passi direttamente al figlio per intero. Non mancano i casi in cui la rinuncia all’eredità sia un tentativo di evitare che i propri creditori possano aggredire l’eredità, ma come si è già visto, questi possono impugnare la rinuncia all’eredità.
La normativa stabilisce che la rinuncia all’eredità non si possono applicare termini e condizioni (elementi accidentali del contratto), cioè la rinuncia è un atto puro art.520 codice civile.
I termini per l’accettazione dell’eredità
I termini per la rinuncia all’eredità sono gli stessi previsti per l’accettazione e quindi la rinuncia può essere eseguita entro 10 anni dall’apertura della successione. Naturalmente termini così lunghi possono lasciare nell’incertezza molti soggetti, ad esempio se si eredita un fondo agricolo, la mancata accettazione immediata porta i terreni a essere abbandonati (comportarsi come erede e curarli vuol dire che l’accettazione è tacita) oltre al danno economico per sé, ci può essere un danno economico anche per il vicino ( ad esempio nel caso in cui le sterpaglie provocassero un incendio). Proprio per questi motivi la legge ha previsto dei correttivi: la rinunzia all’eredità deve essere effettuata in termini più brevi in alcuni casi particolari.
Erede in possesso dei beni
Nel caso in cui l’erede sia già nel possesso dei beni deve entro 3 mesi dall’apertura della successione fare l’inventario degli stessi ed entro ulteriori 40 giorni deve dichiarare se intende accettare l’eredità. Nel caso in cui non ottemperi a tali oneri il soggetto viene considerato erede e perde sia la possibilità di rinunciare all’eredità, sia quella di accettare con beneficio dell’inventario.
L’azione interrogatoria
Alcuni soggetti potrebbero essere interessati a sapere prima che siano trascorsi 10 anni se un determinato soggetto intende o meno accettare l’eredità e quindi possono proporre un’azione interrogatoria. La stessa è prevista dall’articolo 481 del codice civile che stabilisce: “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare“.
L’obiettivo dell’azione interrogatoria è perseguire la certezza dei rapporti giuridici che per il legislatore, si è già visto più volte, è essenziale.
Cosa succede in seguito alla rinuncia all’eredità
Quando si rinuncia alla propria quota di eredità aumentano le quote degli altri eredi, ciò in base all’articolo 521 del codice civile “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato“ , è ovvio che eliminando un soggetto che avrebbe diritto, crescono le quote degli altri. Deve però essere sottolineato che la rinuncia all’eredità non va ad influire su eventuali legati o su donazioni (la donazione è atto tra vivi). Ciò in linea generica, deve però essere fatta una distinzione tra successione legittima, in assenza di testamento, e successione testamentaria. Nella successione legittima si applica l’articolo 522 del codice civile che stabilisce: Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571.
Il diritto di rappresentazione si applica nel caso in cui il rinunciante sia solo uno degli eredi, ad esempio un figlio in concorso con altri figli, in questo caso la sua quota passa per rappresentazione, ad esempio a un figlio di colui che rinuncia, e in assenza di questi, agli ascendenti. Nel caso in cui non ci siano discendenti e ascendenti del rinunciante, la quota va ad accrescere l’eredità degli altri.
Rinunzia all’eredità in caso di successione testamentaria
Nel caso di successione testamentaria, possono verificarsi diverse ipotesi, la prima è che il testatore abbia già previsto una possibile rinuncia all’eredità e quindi abbia nominato un sostituto, nel caso in cui non siaprevisto il sostituto, si applica il criterio della rappresentazione (art.467 codice civile La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato), quindi eredita l’eventuale figlio di colui che rinuncia, infine la quota va ad accrescere quella degli altri coeredi.