C’è tempo fino al 31 luglio 2021 per presentare domanda di Reddito di Emergenza. Tramite richiesta, come stabilito dal decreto Sostegni bis, è possibile ottenere altre quattro quote di REM relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Attenzione: oltre alla presenza di specifici requisiti, è da tenere presente che il Reddito di Emergenza di luglio 2021 non è compatibile con altre indennità ricevute dai lavoratori autonomi per fronteggiare i danni economici dovuti all’emergenza Covid-19, ma anche in altri casi. Elencheremo il tutto nel redigere questo articolo.
REM luglio 2021: requisiti necessari
Il nuovo Reddito di Emergenza rappresenta una misura di sostegno economico a favore delle famiglie che si trovano in stato di bisogno, ossia in condizioni di necessità. A determinare tale stato è il possesso di determinati requisiti:
- residenza in Italia nel momento in cui s’inoltra la domanda con riferimento al richiedente;
- il reddito del nucleo familiare riferito al mese di febbraio 2021 deve essere inferiore all’importo del beneficio;
- il valore del patrimonio mobiliare familiare dell’anno 2020 deve essere inferiore a 10.000 euro, ma se si paga un canone di affitto per l’abitazione il limite viene aumentato di 1/12 dell’ammontare annuale dell’affitto, come risulta dalla dichiarazione ISEE. Tuttavia, tale soglia viene aumentata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 20.000 euro; quando un componente del nucleo familiare è portatore di grave disabilità o non è autosufficiente come definiti ai fini ISEE;
- l’ISEE valido al momento della richiesta non può raggiungere i 15.000 euro.
Reddito di Emergenza: quali lavoratori autonomi possono farne richiesta?
Per beneficiare del REM, nel nucleo familiare non devono essere presenti i seguenti lavoratori che hanno ricevuto o ricevono ancora una delle indennità Covid-19:
- autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS;
- titolari di co.co.co iscritti alla Gestione Separata INPS;
- stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo;
- agricoli;
- intermittenti;
- dipendenti stagionali che operano in settori diversi da quelli turistici e degli stabilimenti termali;
- domestici;
- marittimi;
- dello sport;
- venditori a domicilio;
- autonomi senza partita IVA e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Inoltre, il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza all’interno della famiglia di uno o più componenti che risultino titolari di pensione (fatto salvo l’assegno ordinario di invalidità) oppure di un contratto di lavoro dipendente con stipendio lordo superiore al limite massimo di reddito familiare; fruitori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
In caso di lavoratori in CIGO o in CIGD o per cui è stato richiesto l’intervento del FIS, il requisito viene verificato sulla base dello stipendio teorico del lavoratore, che si desume dalle denunce dell’azienda. Questa retribuzione prende in considerazione le relative voci fisse.