Molti si chiedono cosa accade quando si cessa un rapporto e si deve eseguire una risoluzione, tra agenti ed aziende. L’uso del Firr è la risposta, ma in alcuni casi esso non è dovuto. Scopriamo i casi in cui adoperarsi o meno col Firr.
Che cos’è il Firr
Innanzitutto, partiamo con lo specificare di cosa si parla quando si fa riferimento al Firr.
Il Firr (ovvero, fondo indennità risoluzione rapporto) è un fondo (per l’appunto) costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate.
In breve, possiamo dire che l’obbligo di effettuare i versamenti Firr alla Fondazione in questione è a carico di tutte le ditte mandanti titolari di rapporti di agenzia che appartengono alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi.
Quali sono i requisiti per il Firr?
La domanda più gettonata è senza dubbio legata ai requisiti necessari al Firr. Ci sono due requisiti basici per le aziende, di cui tenere conto, li vediamo di seguito elencati:
- Aver effettuato la prima iscrizione ad Enasarco (ed essere in possesso del “numero di posizione”, identificativo delle mandanti);
- Aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.
Quando il Firr non è dovuto
I soli casi in cui non può essere riconosciuto il Firr all’agente è quello in cui la casa mandante recede dal contratto per ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente o per concorrenza sleale o violazione di vincolo di esclusiva per una sola ditta (prevista dall’AEC Industria Artigianato e Pmi).
Ma come si calcola il Firr per gli agenti?
In buona sostanza, si può ben dire che l’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di tre fattori fondanti, li vediamo di seguito elencati:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
- tipologia del mandato (mono o plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Come si calcola e cosa altro c’è da sapere sul Firr?
Occorre sapere che il Firr è calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione del rapporto. L’indennità de qua è stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all’articolo 13, capo I dell’AEC.
Inoltre, va aggiunto che l’indennità di risoluzione del rapporto è un qualcosa che spetta all‘agente di commercio in ogni caso di cessazione del mandato. L’unico presupposto è dunque lil termine del contratto. L’indennità spetterà pertanto anche in caso di dimissioni dell’agente e pure se questi non non abbia procurato incremento di clientela e/o fatturato.
In ultimo, ma non ultimo, occorre sapere come fare domanda per richiedere il Firr.
Partiamo col dire che la domanda di liquidazione del Firr si fa online
La richiesta può dunque essere inoltrata dall’azienda mandante o dall’agente che siano registrati all’area riservata in Enasarco. La procedura è semplice e rapida, di fatto non c’è più bisogno di recarsi negli uffici, né di riempire moduli e i tempi di pagamento sono più veloci, tutto in modalità online. Quindi, una volta accolta la domanda, sarà comunicata all’agente la data approssimativa del pagamento delle somme. Il tempo di lavorazione di una domanda di liquidazione del Firr è in media di 75 giorni, con un tempo massimo, previsto dal Disciplinare dei livelli di servizio, di 90 giorni.
Dunque, giunti a questo punto, questo è quanto vi fosse di più necessario da sapere sul Firr, nei suoi casi in cui esso è necessario e in quelli in cui non è dovuto.