Il bollo è una delle tasse meno amate dai cittadini e, a volte per dimenticanza, altre per mancanza di liquidità oppure per il desiderio di evadere questo balzello, capita che il contribuente non paghi il bollo auto. In questi casi è possibile avvalersi della prescrizione del bollo auto, ma quando matura?
La prescrizione del bollo auto
La prescrizione del bollo auto si verifica dopo 3 anni da quello successivo rispetto alla scadenza. Per avere però la prescrizione devono verificarsi anche altre condizioni e in particolare vi deve essere un’inerzia dell’ente che deve riscuotere, si tratta della Regione oppure dall’Agenzia delle Entrate che si occupa della riscossione in Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
La normativa da applicare è l’art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Le Regioni non possono derogare ai termini di prescrizione del bollo auto
Va precisato che la Corte Costituzionale in un’importante pronuncia, la sentenza 311 del 2003, stabilisce che in realtà il bollo auto è un tributo attribuito alla Regione, ma non istituito dalle regioni e di fatto è un tributo statale e di conseguenza le Regioni non possono stabilire proroghe o condoni. Discende da questo postulato che l’applicazione del termine di prescrizione non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni ed è unico in tutto il territorio nazionale.
La sentenza è il frutto dell’impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di una normativa della Regione Campania che istituiva un termine di prescrizione più lungo per il bollo auto, motivando tale scelta con la difficoltà di riscuotere in un così breve lasso di tempo anche a causa della modifica dei sistemi ACI. La Corte Costituzionale ha ravvisato nella norma anche una discriminazione dei cittadini campani rispetto alla totalità dei contribuenti. Questo implica che se una Regione, oltre il termine di prescrizione, in forza di una legge regionale, dovesse chiedere ai contribuenti il pagamento del bollo auto prescritto, l’atto deve essere impugnato.
Cosa interrompe il termine di prescrizione?
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’anno successivo rispetto alla scadenza, quindi se il bollo scade il 31 ottobre 2020, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre del terzo anno successivo (31 dicembre 2023). Ciò implica che dal 1° gennaio del 2024 l’amministrazione non potrà richiedere il pagamento del bollo auto scaduto. Nel frattempo però l’ente che riscuote la tassa potrebbe accorgersi del mancato pagamento e in questo caso invia un avviso bonario in cui si invita il contribuente a effettuare il pagamento. Tale notifica va ad interrompere il termine di prescrizione che inizia a decorrere nuovamente il giorno successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha ricevuto l’avviso. A questo punto il contribuente può pagare, contestare il mancato pagamento, ad esempio presentando la ricevuta del pagamento effettuato, o continuare ad omettere il pagamento.
L’iscrizione a ruolo delle somme
Se trascorrono 3 ulteriori anni senza nessuna notifica c’è la prescrizione, ma in caso contrario e quindi se vi è il secondo passo solitamente fatto dall’amministrazione, cioè l’iscrizione a ruolo delle somme e la notifica della cartella esattoriale in cui il contribuente viene invitato a sanare la posizione entro 60 giorni, questo atto va di nuovo a interrompere i termini di prescrizione, che ricominciano poi a decorrere nuovamente. Si deve ricordare che dopo la notifica della cartella esattoriale, il contribuente può proporre opposizione, ma in assenza di ricorso o di pagamento entro i termini stabiliti, l’amministrazione procede ad inviare il preavviso di fermo e dopo 30 giorni il fermo amministrativo sarà attivo, quindi l’auto non potrà circolare. Il ricorso avverso la cartella esattoriale interrompe i termini di prescrizione che ricominciano a decorrere quando il giudizio sarà concluso e il provvedimento divenuto definitivo.
Quando si verifica la prescrizione del bollo auto?
In linea di massima la prescrizione può verificarsi anche dopo molti anni rispetto alla scadenza iniziale. Per ridurre il carico pendente delle riscossioni, il decreto fiscale 2019 ha previsto la cancellazione delle imposte scadute e non riscosse e tra queste il bollo auto scaduto tra il 2000 e il 2010, ciò fino all’importo massimo di 1000 euro che deve però comprendere anche interessi e sanzioni e quindi non il bollo “puro”. La cancellazione di tali importi avviene in modo automatico. Inizialmente su tale norma c’è stata molta confusione infatti molte Regioni hanno ritenuto che in realtà il decreto fiscale 2019 non si riferisse anche al bollo auto, a chiarire i dubbi è intervenuto il Ministero con una sua nota che ha appunto previsto che nel decreto strappa-cartelle rientrava anche il bollo auto.
Cosa fare se c’è la notifica di una cartella esattoriale per bollo auto scaduto e prescritto?
La prima cosa da fare è valutare bene se i termini sono realmente prescritti oppure se è stato notificato un atto di accertamento. Se si è sicuri della prescrizione si può procedere con un’istanza di sospensione legale della riscossione; l’ente deve rispondere a tale istanza entro 220 giorni, se non lo fa il debito si intende prescritto.
In alternativa o contemporaneamente si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, in questo caso inizia una vera procedura giudiziaria volta ad accertare se effettivamente la prescrizione è maturata.
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; la richiesta di sospensione legale della riscossione non interrompe i termini per la proposta del ricorso alla commissione tributaria.