L’appalto nel nostro ordinamento giuridico è disciplinato dall’ articolo 1655 e seguenti. Ecco le regole generali per questo tipo di contratto.
L’Appalto: cosa dice la normativa?
L’appalto è il contratto con il quale una parte (detta appaltatore) si obbliga verso l’altra parte (detta committente o appaltante) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo, con l’organizzazione dei mezzi necessari a proprio rischio. L’oggetto del contratto può essere: il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio. Un esempio di realizzazione di opera potrebbe essere la costruzione di una strada o di un ponte. Mentre per prestazione di un servizio si fa riferimento ad opere di pulizia o di manutenzione. L’appaltatore è comunque un imprenditore autonomo che agiste su commissione di un cliente. Ma l’organizzazione ed il rischio che ne deriva è totalmente a suo carico. L’appalto è molto usato per la realizzazione di opere pubbliche, con aggiudicazione attraverso apposite gare.
Cosa sono e come si partecipa alle gare d’appalto
La gara d’appalto è il meccanismo di selezione che una pubblica amministrazione fa per cercare il professionista a cui affidare un lavoro. Gli appalti pubblici sono «contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi». L’affidamento di un appalto pubblico prevede garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, proporzionalità e libera concorrenza. Le gare d’appalto prevedono pertanto il seguente iter:
- la pubblicazione del bando;
- la selezione dei partecipanti;
- la valutazione delle offerte;
- l’aggiudicazione.
Qualsiasi bando d’appalto deve indicare in maniera dettagliata tutte le fasi di selezione. Questo perché a fine dei lavori, la giuria aggiudicatrice formula una graduatoria e viene quindi dichiarato l’impresa vincitrice.
Gli obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve eseguire l’opera in conformità al progetto approvato dal committente. Ma spesso può apportare delle variazioni, se sono tecnicamente necessarie. Questo però è possibile solo se il loro ammontare non supera un sesto del prezzo complessivo convenuto. Inoltre il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Il controllo è di solito fatto con un tecnico di propria fiducia, comunemente chiamato direttore dei lavori. Se l’opera realizzata presenta vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente può richiedere:
- la riduzione del prezzo pattuito;
- l’eliminazione dei vizia a spese e cura dell’appaltatore.
Comunque l’appaltante può richiedere anche il risarcimento del danno, qualora l’emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell’appaltatore. Infine il committente può richiedere la risoluzione del contratto e l’opera risulta del tutto inadatta all’uso convenuto. Se, al momento della consegna, l’opera è stata accettata dalla committenza, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o volontariamente taciuti dall’appaltatore.
Le obbligazioni del committente
L’obbligazione del committente è pagare il prezzo. Il committente può richiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia diminuito, salvo il risarcimento del danno. Se invece i danni sono tali da rendere l’opera inutilizzabile, il committente può recedere dal contratto. Il committente deve denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. Mentre l’azione contro l’appaltatore si prescrive in 2 anni dalla consegna dell’opera. Infine per gli edifici e la garanzia dell’appaltatore dura 10 anni dal compimento della costruzione.
Il prezzo per l’appalto
Il prezzo dell’appalto è concordato tra le parti, come un qualsiasi altro contratto. Tuttavia il prezzo può subire delle modifiche, nel caso in cui circostante imprevedibili causano aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera superiori a un decimo del prezzo convenuto. L’appaltatore e il committente possono richiedere una rivalutazione dell’accordo. Se non sono previsti diversi accordi il prezzo deve essere pagato quando l’opera stata verificata ed accettata dal committente. Si tratta del collaudo, cioè una serie di operazioni messe in atto al fine di verificare un’opera di ingegno prima che questa venga destinata all’utilizzo.
La particolarità del subappalto
In generale l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione di un’opera o di un servizio, senza essere stato autorizzato dal committente. ll subappalto costituisce un subcontratto distinto dal contratto principale con il quale l’appaltatore diventa, a sua volta, committente; il subappaltatore risponde degli eventuali danni verso terzi. Il contratto di subappalto deve contenere la clausola relativa all’assunzione di responsabilità in ordine all’applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre l’impresa affidataria di un contratto di lavori pubblici che intenda ricorrere al subappalto deve presentare ha un adempimento importante. Deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza di autorizzazione, con indicazione puntuale dell’oggetto e dell’importo del contratto. Infine il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavoro o servizio. Anche se il Decreto semplificazioni ha innalzato il limite al 50% fino al 30 ottobre 2021.