Nel precedente articolo, che si può visionare QUI, si è visto chi sono gli eredi legittimi, cioè coloro che per legge ereditano in assenza di testamento, ma cosa succede nel caso in cui il defunto abbia disposto dei suoi beni attraverso un testamento? Ecco come funziona la quota legittima (chiamata così perché prevista e determinata dalla legge) in caso di testamento.
La successione testamentaria: limiti
La legge stabilisce che un soggetto possa disporre dei propri beni liberamente attraverso il testamento che può essere:
- olografo (art. 602 c.c.);
- pubblico (art. 603 c.c.);
- segreto (art. 604 cc).
Nel caso in cui siano presenti dei figli, un coniuge e in alcuni casi i genitori, questi hanno una quota riservata, si tratta di una quota anche denominata “indisponibile” che non può essere quindi destinata ad altri soggetti o comunque lesa. In questo caso la legge parla anche di successione necessaria. La prima premessa riguarda la quota disponibile che quindi il testatore può dare a chiunque, anche senza vincoli di parentela, questa viene definita “mobile” perché il suo ammontare dipende dal numero dei legittimari.
La quota legittima: a quanto ammonta
Naturalmente se la quota disponibile è “mobile”, cioè non fissa, altrettanto lo è la quota indisponibile. L’articolo 537 del codice civile stabilisce che:
- Se il genitore lascia un solo figlio ( e nessun coniuge), a costui è riservata una quota legittima pari alla metà del patrimonio;
- Se lascia due o più figli a costoro è riservata complessivamente una quota di 2/3 del patrimonio da dividere in parti uguali.
In merito a questo articolo del codice, deve essere ricordato che in precedenza prevedeva differenze tra figli legittimi e naturali: i legittimi potevano liquidare in denaro la quota dei naturali ed era una loro facoltà, il comma è stato abrogato completando così il processo di totale parificazione tra figli naturali e legittimi.
L’articolo 537 del codice civile deve essere coordinato con l’articolo 542 che si occupa del caso in cui oltre ai figli, tra i legittimari c’è anche il coniuge. In questo caso le quote sono così determinate:
- nel caso in cui il testatore abbia un coniuge e un figlio, spetta 1/3 dell’eredità al coniuge e 1/3 al figlio, di conseguenza 2/3 sono indisponibili e 1/3 è la quota disponibile;
- se il defunto aveva coniuge e 2 o più figli la quota di legittima è metà patrimonio ai figli che lo dividono in parti uguali e ¼ del patrimonio al coniuge, la rimanente parte (1/4) è disponibile.
Note sull’applicazione della quota legittima
Deve essere sottolineato che le quote previste nell’articolo 542 sono di “recente modifica” cioè sono entrate in vigore nel 2014 e determinate con il d.Lgs 154 del 2013. Inoltre il coniuge separato, ma non divorziato, ha gli stessi diritti del coniuge vero e proprio, ad eccezione del caso in cui la separazione sia con suo addebito. Infine, al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale ( se di proprietà di entrambi o solo del defunto) anche se la stessa viene ereditata da altri soggetti.
Ai genitori spetta la quota di legittima solo nel caso in cui il testatore sia morto senza lasciare figli, in questo caso la loro quota è di 1/3 del patrimonio in assenza del coniuge e ¼ in presenza dello stesso. La rimanente parte è la quota disponibile.
Tra le note che occorre sottolineare vi è che i figli adottivi, se adottati quando avevano già compiuto 18 anni, non sono titolari di alcuna quota di riserva.
Infine, merita un cenno anche l’istituto della “rappresentazione” che interviene nel caso in cui il figlio del testatore abbia deciso di non agire per ottenere la sua quota, oppure sia assente, ad esempio perché deceduto, in questo caso la sua quota, per “rappresentazione” spetta, se esistono, ai discendenti. Ad esempio un soggetto muore lasciando testamento, ha due figli, di cui uno deceduto, quest’ultimo a sua volta ha un figlio in vita, a costui per rappresentazione spetta la quota del padre.
Come si calcola la quota legittima nella successione necessaria?
I problemi circa la quota riservata ai legittimari ovviamente sorge solo nel momento in cui la stessa sia lesa dal testatore, ad esempio perché ha escluso dall’eredità un figlio che lo ha deluso, oppure ha lasciato al coniuge una porzione di eredità inferiore rispetto a quella che gli spetterebbe. E’ però vero che ormai tutti sono a conoscenza dell’esistenza della quota di riserva e quando una persona si reca dal notaio per il testamento (solo l’olografo può essere fatto senza che intervenga un notaio) viene comunque informato su questi limiti.
Proprio per questo spesso in vita il de cuius ha avuto comportamenti volti a ridurre il patrimonio, magari donando in vita i beni alle persone che vuole favorire, spesso anche con negozi simulati, ad esempio con un atto di compravendita fittizio. Naturalmente al verificarsi di ciò si può avere comunque una lesione della legittima e allora la legge determina dei correttivi e stabilisce che anche i beni donati in vita, se di rilevante valore, tenendo in considerazione le capacità del de cuius, devono essere riuniti alla massa ereditaria al fine di determinare l’esatto ammontare della quota di legittima.
Di conseguenza, possono sorgere problemi per quanto riguarda la determinazione concreta della quota di beni che non è disponibile, soccorre a tal proposito l’articolo 556 del codice civile che stabilisce “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui di cui ha disposto in vita il defunto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 del codice civile, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.”
Regole per ricostruire l’asse ereditario
Tra le note occorre sottolineare che nel ricreare fittiziamente il patrimonio del de cuius è necessario inserire anche i beni trasferiti in modo simulato. Tra i debiti, rientrano anche le spese sostenute in occasione della morte, cioè le spese funebri.
Si è detto che la legge in caso di successione testamentaria stabilisce delle quote che sono “intoccabili, in favore di coniuge, figli e in alcuni casi genitori, ma occorre sottolineare che questa procedura non è automatica, cioè il soggetto che ritiene lesa la sua quota legittima da donazioni fatte in vita o dal testamento stesso, deve agire per ottenere tutela attraverso l’azione di riduzione prevista dall’articolo 549 del codice civile, se non lo fa c’è il rischio di prescrizione.