In un rapporto lavorativo, il datore di lavoro è titolare di alcuni diritti, ma allo stesso tempo è tenuto all’adempimento di determinati obblighi o doveri nei confronti del suo dipendente. Scopriamo, qui di seguito, quali sono.
I poteri del datore di lavoro
I diritti del datore di lavoro possono essere catalogati in tre principali categorie: potere direttivo, potere di controllo, poteri disciplinari.
Il potere direttivo consente all’imprenditore di coordinare l’attività svolta dal dipendente in base all’organizzazione aziendale e agli obiettivi dell’azienda stessa.
Esercitando il potere di controllo, il datore di lavoro verifica che il dipendente stia compiendo il proprio lavoro sulla basse delle direttive impartite.
Con il potere disciplinare, l’imprenditore può sanzionare (come previsto dal contratto e dalla legge) il lavoratore che assume una condotta impropria, ossia in contrasto o comunque non in linea con i propri doveri.
Il datore di lavoro deve redigere il codice disciplinare dell’impresa e renderlo noto, attraverso la pubblicazione in vari locali dell’azienda facilmente visibili da tutti i dipendenti. In questo modo, i lavoratori sono al corrente delle regole da seguire e delle sanzioni applicabili in caso di infrazioni e procedure di relative contestazioni.
Le sanzioni sono proporzionate alla gravità del comportamento del lavoratore. Si può partire dal semplice rimprovero verbale per passare a quello scritto, passando per una multa e arrivando fino alla sospensione del lavoro.
Le sanzioni non hanno il potere di modificare il rapporto lavorativo in modo definitivo, ma assumono un carattere conservativo. Tuttavia, in caso di condotta colposa o manchevole da parte del dipendente, il datore di lavoro può decidere di licenziarlo anche se tale comportamento non è previsto dal codice disciplinare.
Potere di controllo del datore di lavoro: i limiti
Nonostante i poteri riconosciuti al datore di lavoro dalla legge, l’applicazione dei medesimi deve rispettare i principi costituzionali. Ad esempio, l’imprenditore non può compromettere il principio di uguaglianza, non può tenere conto della protezione del lavoratore e della garanzia per l’esercizio dei diritti sindacali dello stesso. Il datore di lavoro deve agire sempre nel rispetto dei diritti della dignità e riservatezza del lavoratore.
I limiti del potere di controllo del datore di lavoro sono indicati nello Statuto dei Lavoratori. Sono soggettivi se identificano i soggetti abilitati al controllo, sono oggettivi quando indicano il perimetro entro il quale il potere di controllo può essere esercitato. Ad esempio, le guardie giurate possono essere impiegate soltanto per la tutela del patrimonio aziendale, mentre è vietato farle svolgere un controllo sui lavoratori o sulla loro attività lavorativa.
Restando in tema di limiti oggettivi, è permesso al datore di lavoro di controllare a distanza il dipendente per quanto concerne le esigenze organizzative, produttive di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.
E’ anche vero, che tale allargamento dei poteri di controllo del datore di lavoro è consentito solo per alcuni tipi di azienda, è il caso dei call-center. Anche sul datore di lavoro gravano tutta una serie di regole di condotta dettate sia dal codice civile che dai contratti o dagli usi. Ad esempio, l’imprenditore è obbligato a fornire una motivazione che sia ritenuta valida per licenziare un lavoratore.
La tutela della vita privata del lavoratore
Il datore di lavoro non può sindacare sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente. Lo stabilisce lo Statuto dei Lavoratori al fine di evitare eventuali discriminazioni che sono sanzionate, anche penalmente. La legge, infatti, impone al datore di lavoro di adottare qualsiasi misura necessaria a tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, non può indagare su fatti inerenti il lavoratore che non sia rilevanti ai fini professionali. Un’eccezione è prevista: ossia le indagini sulla sieropositività nel caso in cui tale patologia possa incidere sull’idoneità professionale del lavoratore, considerato il rischio di contagio connesso al tipo di mansione che il lavoratore sarebbe chiamato a svolgere.
Sempre in riferimento alla salute del dipendente, è fatto divieto al datore di lavoro di procedere personalmente all’accertamento dell’assenza per malattia o infortunio del lavoratore. In questi casi, può solo avvalersi del controllo effettuato dai medici del Servizio Sanitario Nazionale.
Tutte le visite di controllo sul dipendente non sono ammesse, salvo che siano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. Il datore di lavoro non può effettuare ispezioni corporali nei confronti dei propri lavoratori. Ispezione, invece, consentita per le cose del lavoratore.
La sicurezza del lavoro
Il datore di lavoro deve garantire un sistema diretto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in virtù dei principi costituzionali, in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
L’imprenditore deve adottare tutte le misure necessarie ai fini della tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica necessarie. Ciò significa che il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione preventiva dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro della sua azienda.
Tale valutazione deve riguardare tutti i rischi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, tenuto conto della natura dell’attività lavorativa svolta, delle attrezzature di lavoro e del luogo di lavoro.
Non è sufficiente adottare misure preventive solo per evitare gli infortuni. Infatti, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria indipendentemente da quelle previste. Egli deve infatti prevenire non soltanto gli infortuni e le malattie sul lavoro, ma anche i rischi derivanti da stress lavorativo, o ancora le ipotesi di mobbing.
Se il datore di lavoro non rispetta a pieno gli obblighi di sicurezza è responsabile contrattualmente. Tuttavia, in tal caso il lavoratore dovrà provare non solo il danno subito ma anche il nesso di casualità: il mancato rispetto delle norme sulle sicurezze, da parte del lavoratore, deve essere la causa concreta dei danni subiti.
Il datore di lavoro è anche tenuto a dotare l’azienda di un modello di organizzazione, gestione e controllo volto ad individuare la ripartizione delle responsabilità dei vertici aziendali e all’indicazione delle condotte da seguire per evitare possibili reati.