Il diritto di esclusiva è una clausola particolare che può essere inserita in un contratto. Ecco cosa prevede ed in quali campi può essere applicato.
Diritto di esclusiva: cosa prevede la legge?
Il diritto di esclusiva è sancito dall’art. 1743 del codice civile. Secondo tale articolo “il proponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo d’attività, nè agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra di loro“. Ecco che quindi si tratta di un contratto in cui le parti si regolano reciprocamente nella trattazione di determinati beni. Soprattutto questa clausola è espressa in determinati tipi di contratti che riguardano la distribuzione dei prodotti. Ma il diritto di esclusiva trova applicazione anche in altri campi. Un esempio classico è un agente immobiliare che tratta, appunto in esclusiva, l’immobile del proprio cliente. Vediamo alcuni esempi.
Il contratto di Agenzia
L’agenzia è il contratto con il quale una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (proponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona. Quindi l’obbligo dell’agente è quello di promuovere la vendita dei prodotti del proponente in una determinata area: egli procura le ordinazioni dei cliente e le trasmette al proponente. Tuttavia i contratti poi vengono chiusi da quest’ultimo, a meno che l’agente non sia fornito di rappresentanza.
Poiché l’agente è un imprenditore commerciale, si assume il rischio della sua attività promozionale e non ha pertanto diritto ad ottenere alcun rimborso. Inoltre l’Agente viene retribuito attraverso la provvigione, che di solito è una percentuale sul prezzo di vendita o sul valore del contratto. La provvigione spetta solo sui contratti regolarmente eseguiti. Il diritto di esclusiva si configura proprio per la stabilità dell’incarico e dal fatto che entrambi si vincolano con un contratto. In altre parole il proponente non può avvalersi di altri agenti nella stessa zona; l’agente non può trattare nella stessa zona i prodotti dello stesso ramo merceologico per diverse aziende.
L’esempio della commissione
La commissione è quel contratto con il quale una parte (commissionario) si obbliga a vendere o a comprare determinate cose in conto e per nome di un’altra parte. Anche il commissionario è un imprenditore che svolge un’attività ausiliaria all’impresa committente; questi potrà utilizzare commissionari per l’acquisto di beni oppure commissionari per la vendita dei suoi prodotti. Il commissionario non affronta i rischi della mancata vendita, ma si fa carico delle spese di organizzazione dell’attività. Anche in questo caso è prevista un diritto di esclusiva, sancito attraverso un contratto.
Il caso della mediazione
Altro esempio in cui è diffusissimo il diritto di esclusiva è quello della mediazione. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti ai fini della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. A differenza degli esempi precedenti, il mediatore, si trova in una posizione di indipendenza.
Un classico esempio di esclusiva nella mediazione è offerto dal settore immobiliare. Spesso il venditore firma un contratto di esclusiva nel confronti dell’agente immobiliare. Questo sarà infatti l’unico abilitato a dover trattare e vendere l’immobile, nel tempo e nelle metodologie stabilite. In altre parole anche se il proprietario dovesse essere informato di un terzo che vuole acquistare l’immobile, deve avvisare l’agente che provvederà a svolgere tutte le azioni necessarie per permettere la vendita.
Cosa comporta il mancato rispetto dell’esclusiva?
Il diritto all’esclusiva viene esplicitamente espresso nei contratti. Le parti con la loro firma, sottoscrivono l’accordo. Pertanto la violazione del diritto di esclusiva obbliga colui che se ne renda responsabile, agente o preponente, al risarcimento contrattuale alla controparte.
Il relativo diritto è soggetto alla prescrizione decennale, la quale decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altra rapporto di agenzia (instaurato dall’agente o dal preponente in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva. Quindi è lecito che il danneggiato possa richiedere il risarcimento del danno ottenuto non per suo volere. Pertanto attenzione sempre alla lettura dei contratti, specialmente quelli in cui è indicato il diritto di esclusiva, perchè in quel caso si consiglia sempre di rispettarlo, come tutti gli impegni presi. Altrimenti si corre il rischio di rimetterci.