Tra i tipi di testamento validi in Italia, così come è previsto dal codice civile in corrispondenza dell’articolo numero 602, c’è pure quello olografo. Che presenta la caratteristica di essere stato scritto per intero, datato ed anche sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Con la conseguenza che il testamento olografo non è tale se la calligrafia non è quella del testatore. Ma detto questo, come si deposita un testamento olografo?
Ecco come si deposita correttamente un testamento di tipo olografo
Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che quella del deposito di un testamento olografo non è un’operazione obbligatoria ai fini ed ai sensi di legge. Se redatto correttamente, infatti, il testatore può conservare il testamento olografo in un posto sicuro, oppure questo può essere affidato ad una persona di fiducia quando si teme che questo possa andare smarrito o magari possa essere sottratto. In alternativa, e comunque senza che ci sia mai l’obbligo, il testatore può tutelarsi depositando il testamento olografo presso un notaio.
Ed in tal caso, dopo la morte del testatore, sarà proprio il notaio a rendere nota e quindi pubblica l’esistenza del testamento olografo ed a rendere note le ultime volontà del defunto. Inoltre, è bene precisare che il testamento olografo può essere depositato dal notaio e se solo se il testatore in vita, e mai per delega o per interposta persona. In altre parole, nessuno può essere titolato a depositare presso un notaio il testamento olografo altrui.
Testamento olografo anche senza il notaio, è valido ma rispettando opportune condizioni
Per redigere e per depositare un testamento olografo, quindi, non c’è bisogno della presenza di un notaio. Così come quando il testatore lo scrive di proprio pugno non ha mai bisogno di farlo in presenza di testimoni. Inoltre, per la scrittura di un testamento olografo non c’è un modello o uno schema da seguire. Il testatore può infatti redigerlo liberamente e produrrà i suoi effetti solo dopo la morte. Ma a patto che dal documento, senza discrezionalità, si possano desumere quelle che sono le reali volontà del defunto. Lo schema più comune e diffuso, per la scrittura di un testamento olografo, è quello che porta a redigerlo in forma di lettera.
Il testamento, inoltre, deve essere un testo scritto interamente di pugno dal testatore. E quindi, pena la nullità, non possono esserci per esempio delle parti che sono scritte a macchina. Così come il testamento olografo, rispettate tutte le altre condizioni, è valido se è riportato il giorno, il mese ed anche l’anno in corrispondenza del quale è stato scritto. Così come al termine di tutte le disposizioni riportate nero su bianco il documento deve essere firmato sempre e solo da chi lo ha redatto.
Ai sensi di legge per la firma, inoltre, il testatore può essere identificato non solo con il proprio nome e cognome. Il testatore di proprio pugno, infatti, può anche firmare il testamento olografo con un vezzeggiativo. Oppure con uno pseudonimo se la persona magari è conosciuta dalla comunità in quel modo.