Nel momento in cui si cessa il rapporto di agenzia, all’agente competono una serie di indennità, tra le quali quelle di cessazione del rapporto previste dall’articolo 1751 del Codice civile e dalla contrattazione collettiva. Le indennità sono dovute sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Tre tipologie di indennità alla fine del rapporto di lavoro dell’agente di commercio
La determinazione di quanto dovuto alla fine del rapporto di lavoro si calcola su tre tipologie di indennità, così come previsto dalla contrattazione degli Accordi economici collettivi (Aec):
- indennità, da versare all’Enasarco, di risoluzione del rapporto (Firr);
- una indennità suppletiva di clientela, stabilita dalla contrattazione collettiva;
- una componente dell’indennità suppletiva, ovvero l’indennità meritocratica.
Indennità di risoluzione del rapporto (Firr)
L’indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è riconosciuta all’agente di commercio anche se quest’ultimo non ha concorso all’incremento del fatturato o della clientela. Il Firr, dunque, è dovuto in ogni caso ed è calcolato sulle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto. Gli accantonamenti si versano annualmente all’Enasarco e si calcolano mediante l’applicazione della percentuale del 3% al montante delle provvigioni liquidate all’agente nel corso del rapporto di lavoro.
Fine mandato agente di commercio: l’indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela deve essere corrisposta all’agente di commercio senza alcuna condizione, salvo nei casi in cui il rapporto di lavoro sia terminato per fatto imputabile all’agente stesso. In altre parole, l’indennità è dovuta se il contratto si scioglie su iniziativa dell’agenzia preponente. L’indennità è dovuta all’agente anche nei casi in cui quest’ultimo rassegni le dimissioni per:
- invalidità permanente e totale;
- infermità o malattie per le quali non è possibile, ragionevolmente, continuare il rapporto di lavoro;
- maturazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, dell’anticipo pensionistico Ape Enasarco o Ape Inps;
- circostanze attribuibili al preponente;
- gli eredi, nel caso di decesso.
Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela si calcola con l’applicazione di tre percentuali sulle provvigioni maturate. Nel dettaglio:
- il 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di rapporto di lavoro;
- l’aliquota sale al 3,5% per le provvigioni rientranti tra il quarto e il sesto anno di rapporto;
- il 4% sulle provvigioni corrisposte negli anni successivi.
Indennità meritocratica
La terza formula di indennità di fine rapporto dell’agente riguarda quella meritocratica. È riconosciuta e pagata solo quando l’attività dell’agente abbia portato l’agenzia a un aumento di fatturato con la clientela esistente o con quella acquisita. Inoltre, l’indennità è dovuta anche qualcosa l’importo complessivo dell’indennità di risoluzione e indennità suppletiva sia inferiore all’importo massimo previsto dall’articolo 1751 del Codice civile. L’articolo, al terzo comma, prevede che “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”.
Indennità di fine rapporto agenti per il Codice civile
Diverse dalla contrattazione collettiva sono le indicazioni sull’indennità di fine rapporto degli agenti enunciate dall’articolo 1751 del Codice civile. L’indennità di legge è un obbligo per l’agenzia preponente per la cessazione del rapporto quando:
- dall’operato dell’agente, il preponente ne abbia ricavato nuovi clienti o abbia sviluppato in maniera consistente gli affari con i clienti esistenti e l’agenzia ne ricavi ancora vantaggi derivanti dagli affari con questi clienti;
- dall’equità del pagamento dell’indennità. In particolare, occorre tener conto dalle provvigioni che l’agente perde dallo sviluppo degli affari dell’agenzia preponente con i clienti.
Di conseguenza, affinché all’agente venga riconosciuto il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto, sempre dovuta nel caso della Firr, dovranno essere presi in considerazione sia l’accresciuto portafoglio clienti per l’operato dell’agente, sia la perdita in capo all’agente stesso per le mancate provvigioni sui clienti acquisiti.
Indennità di fine rapporto agenti, quando non è dovuta
I casi nei quali l’indennità di fine rapporto dell’agenzia non è dovuto all’agente sono elencati dallo stesso articolo 1751 del Codice civile. In particolare, l’indennità non si paga se:
- il contratto di agenzia è stato risolto su iniziativa dell’agenzia preponente per un’inadempienza imputabile all’agente. In tal caso, per la gravità dell’inadempienza, non è possibile proseguire il contratto, anche temporaneamente;
- l’agente recede dal contratto, ad esclusione dei casi in cui il recesso non sia giustificato. Tali circostanze devono essere imputabili all’agenzia preponente. Non possono essere imputabili all’agente circostanze nelle quali non sia ragionevolmente possibile proseguire il contratto di agenzia, come malattia o infermità;
- l’agente ceda a un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto con l’agenzia in accordo con il proponente.
Misura indennità agenti fine rapporto per il Codice civile
La misura dell’indennità agli agenti per la fine del mandato, erogata nei casi enunciati dall’articolo 1751 del Codice civile, si determina nel limite massimo di un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente di commercio negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione. Il diritto all’indennità decade se non viene esercitato dall’agente nel limite temporale di un anno.