Oggi ci addentreremo nelle pieghe, nelle maglie, del mondo del lavoro, nelle sue torbide fasi contrattuali, per scoprire di cosa si tratta quando si parla di patto di non concorrenza e come liberarsene, qualora lo si volesse, in fase di contratto.
Patto di non concorrenza, cos’è
Innanzitutto, partiamo col dire di cosa si tratta, quando si fa riferimento al patto di non concorrenza.
In poche parole, il patto di non concorrenza è disciplinato agli articoli 2125, 2596 e 1751-bis del codice civile, rispettivamente funzionale per lavoratori dipendenti, autonomi e agenti commerciali.
Il lavoratore può concordare un pagamento mensile che è soggetto a contributi pensionistici e integra la retribuzione, oppure alla cessazione del contratto, soggetto agli obblighi e al regime fiscale del TFR. Nel caso di declaratoria di nullità, il datore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in precedenza.
Va aggiunto che il patto dovrà necessariamente risultare per atto scritto, a pena di nullità.
Non sarà necessario, però, che il patto sia contenuto nel contratto di lavoro. Poiché il patto di non concorrenza è qualificato come un “normale” contratto a prestazioni corrispettive, dotato a sua volta di una causa autonoma rispetto a quella del contratto di lavoro. Esso può essere oggetto di una pattuizione separata dal contratto di lavoro stesso.
Ecco, in sintesi in cosa consiste il patto di non concorrenza. Ma andiamo a scoprire altro sulla questione.
Come liberarsi del patto di non concorrenza
Andiamo, dunque nel merito della questione e quindi nel cuore di questa piccola guida. Vediamo, in breve come è possibile liberarsi del patto di non concorrenza.
Abbiamo sostanzialmente, due modalità per liberarsi del patto di non concorrenza.
Nella prima opzione sarà sufficiente comunicare la propria volontà al datore di lavoro. Nella seconda è, invece, necessario redigere specifico accordo (scrittura privata) di risoluzione (scioglimento) del patto di non concorrenza stipulato. In sintesi, il lavoratore può recedere dal contratto solo se il patto stesso preveda tale possibilità o nel caso di accordo col datore di lavoro.
Qualora invece vi fosse una violazione del patto di non concorrenza, quale contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, va a costituire un inadempimento contrattuale e legittima le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Come si determina il corrispettivo
Il corrispettivo dovrà essere congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, a pena di nullità del patto stesso.
Per quanto concerne le modalità di corresponsione del corrispettivo, il datore di lavoro ha generalmente la scelta tra le seguenti opzioni:
- corresponsione del compenso in costanza del rapporto di lavoro;
- liquidazione dell’importo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento del corrispettivo al momento della cessazione del rapporto di lavoro è la regola anche se spesso, nella prassi, il pagamento è dilazionato almeno in parte al termine del periodo di non concorrenza.
Trattamento fiscale e contributivo del patto di non concorrenza
Andiamo, in ultimo, a vedere come funziona il trattamento fiscale e contributivo del patto di non concorrenza.
In breve, possiamo dire che il trattamento contributivo e fiscale del corrispettivo del patto di non concorrenza è strettamente legato alle modalità di pagamento.
Il corrispettivo versato in costanza di rapporto, infatti, costituisce retribuzione imponibile a tutti gli effetti, fiscali e contributivi ed è computabile nel trattamento di fine rapporto.
In maniera differente da quanto accade in caso di pagamento in corso di rapporto, nel caso in cui il corrispettivo sia corrisposto al termine della cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso sarà soggetto soltanto a tassazione separata e non anche a contribuzione.
Dunque, questo è quanto vi fosse di più strettamente necessario da sapere sulla questione legata al suddetto patto di non concorrenza che spesso lega il rapporto lavorativo tra datore di lavoro e dipendente.