Una domanda che molti si pongono è: chi può impugnare il testamento? La risposta non è semplice, proveremo comunque a sciogliere questo spinoso nodo.
Può impugnare il testamento: solo chi ha un interesse diretto e attuale
Il testamento è un atto attraverso cui si dispone dei propri beni per il momento successivo alla morte, può essere redatto in diverse forme e soprattutto fino alla propria morte può sempre essere cambiato. Il testamento deve però rispettare dei requisiti di forma, anche quando è olografo, deve rispettare requisiti sostanziali e le quote dei legittimari. Nel caso in cui il testamento non rispetti questi criteri si può impugnare il testamento, ma chi può farlo? La domanda è molto insidiosa perché ci sono diverse situazioni da tenere in considerazione, la risposta più generica è: chiunque vi abbia un interesse diretto e attuale può impugnare il testamento.
Questo vuol dire che chi impugna deve trarre vantaggio dall’impugnazione stessa, non può trattarsi di un terzo estraneo al contesto il cui unico obiettivo potrebbe essere danneggiare uno degli eredi, deve trattarsi di un soggetto che può avere un vantaggio dall’impugnazione e deve dimostrare tale interesse. Andiamo però con gradualità a determinare chi sono gli interessati che possono impugnarlo.
I legittimari
I primi soggetti da tenere in considerazione sono i legittimari (figli, coniuge, genitori), costoro possono impugnare il testamento nel caso in cui ritengano che sia stata lesa la loro quota di legittima. Per calcolare la quota di legittima deve essere ricreato l’asse ereditario inserendo anche i beni che sono stati oggetto di donazioni in vita e le vendite simulate, inoltre per ricavare l’asse ereditario devono essere sottratti i debiti. In questo caso si esercita un’azione di riduzione che va però ad interessare solo le eccedenze che un soggetto ha avuto rispetto alle quote che gli spettavano. Per capire chi sono i legittimari nelle varie ipotesi, leggi l’articolo dedicato e che trovi QUI.
Impugnare il testamento per vizi di forma
Il testamento può essere impugnato anche per vizi di forma, questi si verificano quando il documento non rispetta i requisiti previsti da legge per le varie forme. Ad esempio il testamento olografo deve essere scritto rigorosamente a mano, deve essere datato e sottoscritto. La data è necessaria perché se vi sono più testamenti redatti in momenti diversi è necessario capire qual è l’ultimo perché questo, di fatto, annulla le volontà precedentemente espresse. Il testamento, in qualunque forma (olografo, segreto, pubblico) deve sempre essere datato e sottoscritto, in caso contrario è nullo e quindi è come se non fosse mai esistito.
In caso di testamento pubblico o segreto, oltre a dover essere sottoscritto dal testatore deve essere sottoscritto anche dal notaio, in mancanza il testamento è nullo. Il testamento nullo può essere impugnato da coloro che in assenza di testamento sarebbero eredi legittimi, anche in questo caso si può leggere l’approfondimento per capire chi siano gli eredi legittimi e naturalmente si deve dimostrare il proprio interesse.
Chi può impugnare un testamento annullabile
La data è essenziale anche per determinare se nel momento in cui è stato redatto la persona fosse capace di intendere e volere oppure se si trovava in una particolare condizione che poteva alterare le capacità cognitive. Ad esempio un minore di età non ha capacità di agire e quindi non può fare testamento, mentre una persona maggiorenne può trovarsi in una condizione fisica o psichica (temporanea o definitiva), che gli impedisce di esercitare normalmente i diritti ad esso riconosciuti. Facciamo caso che il testamento risulti datato in un giorno in cui il testatore si trovava in uno stato confusionario perché affetto da una patologia che comporta vizi della volontà, è evidente che può essere annullato.
In questo caso non siamo di fronte a un testamento nullo, ma annullabile, anche in questo caso possono agire tutti coloro che vi abbiano interesse e quindi tutti gli eredi legittimi. Non solo, anche chiunque riesca a dimostrare un interesse concreto e attuale, ad esempio l’esistenza di un altro testamento, valido, antecedente o successivo rispetto a quello impugnato e che se portato a conoscenza fin dall’inizio, avrebbe visto il suo riconoscimento come erede.
Ad esempio, un convivente non è riconosciuto dalla legge come erede legittimo e potrebbe essere danneggiato da un testamento non valido, ma potrebbe essere a conoscenza di un altro testamento da cui emerge la volontà del de cuius di lasciargli una porzione di eredità. In questo caso può impugnare il testamento viziato, dimostrando il suo interesse e dimostrando però l’esistenza di un altro testamento valido, infatti senza questo lui non sarebbe mai erede. Naturalmente deve dimostrare anche l’invalidità del testamento impugnato.
I terzi possono impugnare un testamento?
Ci sono dei casi in cui il testamento può essere impugnato anche da coloro che in linea teorica non sarebbero eredi, ma anche in questo caso è necessario che ci sia un interesse. Il caso più frequente è quello dei creditori. In particolare si può fare il caso di un testamento che vada a ledere la quota legittima del signor X, costui è debitore del signor Y, ma decide di non impugnare il testamento per lesione di legittima. In questo caso il Signor Y può impugnare il testamento e poi rivalersi sull’eredità del Signor X.
Si applica quindi l’azione surrogatoria prevista dall’articolo 2900 del codice civile “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. C2 Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.”
Naturalmente il credito deve essere sufficientemente provato, ad esempio nel caso in cui il creditore sia munito di un titolo esecutivo, ma non riesca a riscuotere il proprio credito.