Non tutti i possessori di un veicolo sono tenuti al pagamento del bollo auto. In alcuni casi, il tributo regionale è dovuto in misura ridotta o addirittura se ne è esentati.
Uno di questi, riguarda il possesso delle auto storiche che consente di beneficiare di determinate agevolazioni. Infatti, i veicoli con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni possono usufruire di un’esenzione o di una riduzione del pagamento del bollo auto. Ma entriamo nel dettaglio.
Agevolazioni bollo auto storiche
Come accennato poc’anzi, chi possiede un’auto storica tra 20 e 29 anni di vita non gode dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica, ma può fruire di uno sconto sul pagamento. Se le auto storiche che hanno tra i 20 e i 29 anni detengono un certificato di rilevanza storica (CRS), i loro proprietari devono versare solamente il 50% del valore del bollo auto.
Per quanto concerne i veicoli con più di 20 anni d’età, privi di del certificato di rilevanza storica, ma che possiedono l’attestazione storica FMI o ASI, i relativi proprietari godono di uno sconto del 10% sul pagamento della tassa automobilistica.
Bollo auto d’epoca
Da non confondere con le auto storiche, sono le auto d’epoca che hanno caratteristiche differenti. Le auto d’epoca si distinguono per non essere più idonee alla circolazione su strada, eccezion fatta per gli eventi o manifestazioni che prevedono la loro presenza. Inoltre, esse devono iscritte in un apposito elenco predisposto dal Ministero dei Trasporti e cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico.
A tal proposito, c’è da sottolineare che, invece, le auto storiche sono regolarmente iscritte al PRA e ovviamente circolanti su strada.
In pratica, le auto d’epoca rappresentano delle auto da collezione e in quanto tali, il possessore di una di esse è esentato dal pagamento del bollo auto.
Bollo auto storiche: quando scatta l’esenzione?
Abbiamo detto che le auto storiche godono generalmente di una riduzione del versamento della relativa tassa di possesso che va effettuata alla Regione di appartenenza, pari al 50% se con età compresa tra i 20 e i 29 anni con CRS, e nella misura del 10% se hanno oltre 20 anni con attestazione ASI o FMI, ma prive di CRS.
La situazione cambia per le auto storiche ultratrentennali. In tal caso, scatta automaticamente l’esenzione del bollo per i proprietari, a prescindere dall’iscrizione o meno al registro storico. Tuttavia, i possessori di veicoli che hanno più di 30 anni ma sono ancora in circolazione su strada, sono tenuti al pagamento del bollo auto, anche se per un importo esiguo che varia a seconda del regolamento della Regione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto relativo al possesso di auto storiche è vincolato anche al mancato uso professionale, né devono essere utilizzate nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Importo bollo auto storiche regionale
Le auto storiche ultratrentennali ma che sono ancora circolanti, abbiamo detto che non sono esentate dal versamento della tassa automobilistica, ma che l’importo da pagare è decisamente basso. A tal proposito, ecco la tabella regionale:
- Abruzzo: 31,24 euro
- Basilicata: 25,82 euro
- Provincia autonoma di Bolzano: 25,82 euro
- Calabria: 30,00 euro
- Campania: 31,24 euro
- Emilia Romagna: 25,82 euro
- Friuli Venezia Giulia: 25,82 euro
- Lazio: 28,40 euro
- Liguria: 28,40 euro
- Lombardia: 30,00 euro
- Marche: 27,88 euro
- Molise: 28,00 euro
- Piemonte: 30,00 euro
- Puglia: 30,00 euro
- Sardegna: 25,82 euro
- Sicilia: 25,82 euro
- Toscana: 29,82 euro
- Provincia autonoma di Trento: 25,82 euro
- Umbria: 25,82 euro
- Valle d’Aosta: 25,82 euro
- Veneto: 28,40 euro
Bollo auto storiche 2021
Per quanto concerne le auto storiche con più di 20 anni, il bollo 2021 mantiene le stesse agevolazioni suddette. Ma ci sono delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. una di queste, riguarda la possibilità di mettere le targhe originali alle auto storiche, le quali possono essere richieste dalla Motorizzazione civile per le auto che hanno un interesse storico e collezionistico.
Le targhe originali possono essere richieste anche per i veicoli iscritti al PRA e successivamente cancellati d’ufficio o previo domanda del vecchio proprietario.
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