Quali sono le regole che normano le visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, in caso di malattia del lavoratore? In questo articolo cerchiamo di analizzare tutti i casi con riferimento agli orari e alle procedure.
Visite fiscali: gli orari di reperibilità
Quando un lavoratore si assenta dal posto di lavoro, causa malattia, è soggetto a controllo da parte degli ispettori INPS che effettuano la visita fiscale. Le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile, variano a seconda che sia dipendente privato o dipendente pubblico.
Per i lavoratori del settore pubblico la reperibilità va dalle 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 19:00. I dipendenti privati, invece, devono essere disponibili alla visita fiscale dalle 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. E’ palese la differenza temporale: l’impiegato pubblico deve essere reperibile per una fascia oraria più ampia.
Il datore di lavoro può chiedere all’INPS di procedere al controllo del dipendente in malattia tramite la visita fiscale a partire dal primo giorno di assenza, una scelta che intraprendere anche l’Ente previdenziale pubblico.
Per quanto concerne la disciplina della visita fiscale nel pubblico impiego, la normativa ha subito delle modifiche a partire dal 2018 attraverso l’utilizzo di nuove procedure che accertino l’assenza del dipendente per malattia, imponendo un giro di vite in tema di reperibilità allo scopo di contrastare il fenomeno dell’assenteismo negli enti pubblici.
E’ bene precisare che le visite fiscali possono avvenire più volte anche nei giorni festivi o periodicamente in modo ripetuto. L’intento è anche quello di non rendere troppo prevedibile l’arrivo della visita fiscale, che già di per sé, prevede fasce orarie ben precise in cui il dipendente deve essere reperibile.
Gli esclusi dalla reperibilità
Non sono obbligati ad essere reperibili i dipendenti affetti da malattia grave che necessità di cure salvavita. Esclusione estesa anche ai beneficiari di cause di servizio con riferimento alle prime categorie della Tab. A del DPR del 30 dicembre 1981, n. 834 o patologie di cui alla Tab. E. Inoltre, ai dipendenti affetti da stati patologici connessi all’invalidità a partire dal 67%.
Il verbale di accertamento
A prescindere dall’esito della visita fiscale, l’ispettore medico INPS è tenuto alla redazione di un verbale di accertamento contenente la valutazione sulla capacità o meno del lavoratore in malattia, di svolgere la propria attività di lavoro. Tale verbale deve essere inoltrato in via telematica all’Istituto e al datore di lavoro, con una copia destinata per conoscenza al dipendente.
Il lavoratore ha la possibilità di dissentire con il risultato della visita fiscale che si evince dal verbale di accertamento. In tal caso, il medico fiscale è tenuto a informarlo che deve eccepire il dissenso seduta stante, in modo da poterlo inserire nel verbale con una nota che deve essere sottoscritta dal dipendente.
Inoltre, il medico INPS deve invitare il lavoratore a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale competente per territorio, per ricevere il giudizio definitivo.
Nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse di firmare, l’ispettore che ha effettuato la visita fiscale deve comunicarlo immediatamente all’INPS e predisporre apposito invito a visita in ambulatorio.
Domicilio e assenza
Se il dipendente dovesse trascorrere il suo periodo di malattia in un domicilio diverso da quello indicato, è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio dove presta l’indirizzo di reperibilità, il quale lo comunicherà all’INPS.
Quando il lavoratore in malattia non viene trovato dal medico che effettua la visita fiscale, quest’ultimo avvisa il datore di lavoro e poi lascia al domicilio dichiarato, l’invito al dipendente di recarsi per una visita in ambulatorio il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Si parla di assenza giustificata alla visita fiscale se il dipendente, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, presenta una lettera che la giustifichi. Le ragioni di tali assenza possono essere tre e devono essere documentate:
- causa di forza maggiore;
- la presenza di una situazione per cui è stato necessario che il lavoratore si trovasse in un altro luogo;
- la contemporaneità della visita fiscale con altre visite specialistiche
Guarigione anticipata o allungamento della malattia
In caso di avvenuta guarigione in anticipo rispetto a quanto previsto, il dipendente è obbligato a fornire il relativo certificato vidimato dal medico che ha attestato l’iniziale infermità all’INPS e al datore di lavoro che, diversamente non può farlo tornare sul posto di lavoro per svolgere la sua mansione.
Nel certificato di malattia il medico curante indica il giorno in cui termina la prognosi. Senza un ulteriore certificazione, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia fino a tale data. In caso di proroga del periodo di malattia, quindi, occorre una o più certificazione mediche.
Le sanzioni
Per l’assenza del dipendente alla visita fiscale INPS non giustificata, è prevista una sanzione pari all’intero importo dell’indennità di malattia percepibile per i primi dieci giorni in caso di prima assenza. La sanzione corrisponde al 50% del restante periodo per la seconda assenza e al 100% dell’intero indennizzo in caso di mancata reperibilità alla terza visita fiscale.