Le Sim sono delle società che si occupano di intermediazione mobiliare. Offrono vari servizi ai propri clienti, pertanto ecco come funzionano.
SIM: cosa sono queste società?
Le Sim sono società per azioni, iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob. Si occupano di svolgere la loro attività professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento. Le Sim nascono con la legge 1/1991 e sono disciplinate dal decreto legislavitvo 415/1996. La legge tende anche a definire cosa sono gli strumenti finanziari, attraverso il seguente elenco:
a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitali di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) quote di organismi di investimento collettivo;
c) titoli negoziati sul mercato monetario;
d) titoli di stato, obbligazioni e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
e) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
f) contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, si valute su merci e relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) qualsiasi altro titolo negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere;
h) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle lettere precedenti. Ma anche contratti di opzione su valute, su interessi, su merci e relativi indici;
i) contrati di scambio a pronti o a termine su tassi di interesse (swaps), su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avventa attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
I servizi di investimenti di cui si occupano
Le banche si occupano di vari servizi di investimento. Grazie al decreto legislativo queste attività possono essere esercitate nei confronti del pubblico, anche dalle banche, previa autorizzazione della Banca d’Italia. I servizi possono:
- la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. Per negoziazione si intende la stipulazione di contratti: un’attività che, per quanto riguarda i contratti di borsa, era una volta riservata agli agenti di cambio. La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari è l’attività tipica del dealers, gli speculatori di borsa.
- la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. Si intende la stipula di contratti per conto dei clienti delle sim che intendono investire in strumenti finanziari;
- la ricezione e la trasmissioni di ordini nonché la mediazione relativa a strumenti finanziari;
- la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. E’ l’attività di gestione patrimoniale con la quale la sim si impegna a gestire, ai fini di ottenere un guadagno, il denaro affidatogli dai clienti.
- il collocamento di strumenti finanziari. Questa attività è svolta dai consorzi di collocamento per lo più costituiti da banche per collocare nel pubblico le azioni e le obbligazioni emesse dalla società.
Chi autorizza le SIM ad esercitare le loro funzioni?
La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio di servizio di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni ;
b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità;
g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità e di idoneità stabiliti dagli articoli 8 e 10, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e’ parte la SIM non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa.
L’utilizzo del promotori finanziari
Per offrire i propri servizi al pubblico in luogo diverso dalla sede sociale, le sim e le banche devono servirsi di promotori finanziari. Si tratta di persone fisiche, iscritte in apposito albo tenuto dalla Consob, che in qualità di dipendenti, agenti o mandatari di una sim di una banca esercitano l’offerta fuori sede. E’ un’attività professionale che prevede molta attenzione e cura dei clienti. La sim o la banca che conferisce l’incarico è responsabile in solito dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario. Con legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art.1, comma 39, il promotore finanziario cessa di esistere, sostituito con il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. I consulenti finanziari possono quindi rappresentare fonti di investimento, magari per chi vuole investire in borsa.