Regime fiscale ONLUS 2021: cosa cambia con la riforma del Terzo Settore?

Regime fiscale Onlus 2021

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) beneficiano di un regime fiscale agevolato, ma non costituiscono soggetti di diritto. Tali agevolazioni o esenzioni fiscali sono concesse a queste organizzazioni, in quanto svolgono particolari attività in determinati ambiti e senza scopo di lucro.

ONLUS: regime fiscale

Le ONLUS non esercitano un’attività commerciale e svolgono attività istituzionali, esclusivamente a fini di solidarietà sociale. Per questo motivo, i proventi derivanti da esse non sono soggetti ad imposte. L’unico vincolo ai cui sono legate le ONLUS, è la redazione del bilancio annuale che, comunque resta nella sede.

Per finanziarsi, le ONLUS possono esercitare anche attività connesse a quelle previste dal decreto legislativo n. 460/1997. Stiamo parlando di attività a solidarietà condizionata svolte verso soggetti non svantaggiati, come le campagne di sensibilizzazione e vendita di oggetti di basso valore.

In ogni caso, queste attività accessorie a quelle esclusive non possono essere esercitate in via prevalente rispetto all’attività principale dell’ente e i ricavi da esse derivanti non possono superare il 66% dei costi complessivi di una ONLUS. Anche questi proventi non sono soggetti a tassazione in quanto concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Tuttavia, i ricavi conseguiti da attività accessorie devono essere registrati contabilmente, così come le scritture contabili sono tenute dalle attività commerciali.

Agevolazione fiscale: le donazioni

Le ONLUS hanno la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione fiscale, per enti commerciali e privati, di effettuare delle donazioni beneficiando di una detrazione d’imposta.

In pratica, dall’IRPEF delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 30% delle donazioni fatte in natura o in denaro, fino a un ammontare massimo di 30.000 euro per ogni periodo d’imposta. Altresì, le donazioni erogate da enti, società e persone fisiche sono deducibili dal reddito totale netto del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

I versamenti liberali devono essere compiuti tramite banca, posta, carte di debito, carte prepagate, assegni circolari e assegni bancari. Alcune agevolazioni sono previste anche per le donazioni di prodotti agrari di largo consumo e prodotti farmaceutici da parte di imprese commerciali.

Esenzioni e altre agevolazioni

Le ONLUS fruiscono di agevolazioni fiscali riguardanti le imposte di registro e l’organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza. Inoltre, sono esentate dal pagamento IVA per prestazioni ospedaliere, di cura, educative e di formazione e prestazioni socio sanitarie in generale.

Le ONLUS non sono tenute a pagare l’imposta di bollo, di successione e di donazione, sugli spettacoli e intrattenimenti, sulla rivalutazione degli immobili. Non sono obbligate ad emettere lo scontrino fiscale (solo per le attività istituzionali di utilità sociale) e non devono pagare le tasse di concessione governativa e i tributi locali.

Il cinque per mille

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale beneficiano dei contributi derivanti dall’iscrizione alle liste del “cinque per mille”. Per accedervi, l’iscrizione all’ente che avviene per via telematica, deve rispettare un termine stabilito nell’elenco pubblico di enti che hanno fatto richiesta di iscrizione.

La ONLUS è obbligata all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notarile con cui attesta il possesso dei requisiti per l’accesso al cinque per mille. Dopo questo iter, vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti che potranno fruire del beneficio. Di anno in anno, l’ente verrà iscritto automaticamente ad un elenco visibile online e, in caso di eventuali errori o variazioni, la ONLUS è tenuta alla loro comunicazione entro i termini previsti.

I fondi raccolti devono essere destinati ai vari settori di attività ammessi al beneficio e calcolati dal MEF sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Le somme vengono erogate dal predetto Ministero tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Le ONLUS aventi diritto alla fruizione del beneficio devono redigere (entro un anno dalla ricezione del denaro) un apposito rendiconto, dove viene indicata chiaramente la destinazione delle somme incassate.

Cosa cambia per le ONLUS con la riforma del Terzo Settore?

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il regime fiscale delle ONLUS verrà eliminato e la relativa anagrafe non sarà più attiva. Per continuare a svolgere le stesse attività beneficiando degli stessi vantaggi fiscali, è consigliata la costituzione di un ente del terzo settore, ovvero:

  • organizzazione di volontariato;
  • associazione di promozione sociale;
  • ente filantropico;
  • impresa sociale;
  • cooperativa sociale;
  • rete associativa;
  • società di mutuo soccorso;
  • associazione riconosciuta o non riconosciuta;
  • fondazione;
  • ente privato diverso dalla società costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Le ONLUS che decidono di non effettuare il passaggio al terzo settore adeguando i propri statuti per rientrare nel relativo registro (RUNTS), non si estinguono come associazione, ma sono tenuti a degli adempimenti.

Perdendo la qualifica di ONLUS, l’associazione deve devolvere il suo patrimonio ad un’altra non lucrativa, è il dazio da pagare per non essere entrata nel terzo settore.

Intanto, il decreto Semplificazioni e governance del PNRR, ha prorogato al 31 maggio 2022 l’adeguamento da parte degli ETS dei propri statuti alla nuova normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, mediante maggioranze semplificate.

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