Il reato penale di evasione fiscale è una particolare fattispecie che si verifica quando vi sono situazioni di particolare gravità che portano un grave danno all’erario. Naturalmente questa valutazione sulla gravità viene fatta a priori attraverso l’indicazione di soglie. In seguito una guida sul reato penale di evasione fiscale.
L’evasione fiscale: quando diventa reato penale
Il contrasto all’evasione fiscale è sempre stato uno degli obiettivi del Paese, ma di fatto non è semplice rincorrere i contribuenti e neanche i provvedimenti come il Saldo E Stralcio sono riusciti a migliorare la situazione. Naturalmente questo fenomeno può avere diverse portate, infatti spesso si tratta di piccole somme che l’erario tenta di recuperare in diversi modi, ma di fatto si tratta di eventi che per la loro tenuità non sono considerati reati. Quando, invece, il debito con l’erario, a causa di condotte volte ad occultare parte dell’imponibile, ha una rilevanza elevata, si è di fronte a un vero e proprio reato penale che come tale prevede anche la possibilità di applicare la sanzione detentiva.
Le soglie che tracciano la linea di demarcazione tra l’illecito amministrativo e il reato penale sono diverse, le stesse sono indicate nel decreto legislativo 74 del 2000 “ Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” come modificato dalla legge di Bilancio 2020.
La prima cosa da dire è che esistono due tipologie di evasione:
- quella di chi non effettua le dichiarazioni, oppure effettua dichiarazioni mendaci occultando parte dell’attivo oppure dichiarando spese superiori a quelle realmente sostenute con l’obiettivo di ridurre la base imponibile. In questo caso l’evasione diventa reato al raggiungimento delle soglie previste dalla legge;
- quella di chi esegue le corrette dichiarazioni, ma poi non versa le somme dovute o le versa solo in parte. In questo caso siamo di fronte a reato solo in caso di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute e al superamento delle soglie, mentre se il mancato versamento riguarda IRES, IRAP e IRPEF il fatto non ha rilevanza penale.
Reato penale di evasione fiscale: quando si può contestare
Gli illeciti penali che possono essere contestati sono diversi:
Dichiarazione infedele
La dichiarazione infedele è contemplata nell’articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000 e prevede che commette il reato chiunque nelle dichiarazioni indica elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale . La soglia per la configurazione del reato penale è un’evasione reale superiore a 50.000 euro, quando l’ammontare complessivo dell’attivo occultato è superiore al 10% rispetto a quanto effettivamente dichiarato o è superiore a 3 milioni di euro ( in passato la soglia era di 2 milioni di euro). Affinché si configuri il reato queste due condizioni devono essere entrambe presenti e la pena prevista è la detenzione da 2 a 4 anni e 6 mesi.
Dichiarazione fraudolenta
E’ prevista dall’articolo 2 del decreto 74/2000 e consiste nella falsificazione dei documenti attraverso la dichiarazione di spese non effettivamente sostenute o l’occultamento di parte dell’attivo alterando le scritture contabili. Naturalmente in tali operazioni vi deve essere un intento fraudolento e si tratta di una fattispecie di gravità superiore rispetto alla precedente.
In questo caso le soglie stabilite affinché si possa parlare di reato penale sono diverse, in particolare si ha reato penale se l’imposta evasa superi la soglia di 30.000 euro, oppure nel caso in cui il discostamento tra quanto dichiarato e l’attivo superi il 5%, quando le voci sottratte sono superiori a 1,5 milioni di euro; quando i crediti e le ritenute fittizie superano il 5% dell’attivo o superino i 30.000 euro. Per questa tipologia di reato è prevista la pena della reclusione da 4 a 8 anni. Ridotta da 1 anno a sei anni nel caso in cui l’ammontare dell’evasione sia inferiore a 100.000 euro.
Omessa dichiarazione
L’omessa dichiarazione è contemplata nell’articolo 5 del decreto si ha quando il contribuente entro i termini di scadenza previsti non ottemperi all’obbligo di effettuare la dichiarazione; è prevista una tolleranza di 90 giorni dal termine della scadenza. In questo caso la soglia del reato penale è di 50.000 euro di evasione e la sanzione è la reclusione da un minimo di 2 anni a un massimo di 5 anni.
Omesso versamento dell’IVA o delle ritenute
In questo caso la soglia oltre la quale si configura il reato penale è di 150.000 euro per ciascun periodo di imposta e la reclusione è da 6 mesi a 2 anni.
Emissione di false fatture
Il reato consiste nell’emettere fatture false al fine di ridurre la base imponibile e di conseguenza anche gli importi dovuti all’erario. In questo caso il reato è considerato di grave entità proprio per questo non sono previste soglie, basta anche una sola fattura relativa ad operazioni non compiute effettivamente per far scattare l’illecito penale. La sanzione prevista è la reclusione da 4 anni a 8 anni (art 8 d.lgs 74/2000).
Occultamento e distruzione di documenti
Anche nel caso di occultamento e distruzione di documenti che il contribuente ha l’obbligo di conservare al fine di consentire la ricostruzione del volume di affari o del reddito, non si applica alcuna soglia. Di conseguenza basta la distruzione anche di uno dei libri contabili per avere la configurazione del reato penale punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Reato penale di evasione fiscale: note finali
Tra le note finali occorre ricordare che i reati penali sono di tipo personale, quindi la pena deve essere inflitta alla persona fisica, ciò implica che nel caso di società o altri enti collettivi la sanzione viene applicata alla persona fisica che ha la rappresentanza legale dell’ente stesso o alla persona a cui è imputabile il reato.
Fin qui abbiamo visto in generale quando l’evasione fiscale si tramuta in un reato penale. Ora vedremo che vi sono comunque delle esimenti. Anche in questo caso infatti è esclusa la punibilità del fatto in alcuni casi. In particolare la Corte di Cassazione ha escluso la reclusione nel caso in cui il discostamento dalle soglie viste sia di lieve entità. Naturalmente nei confronti del fisco è necessario comunque sanare la propria posizione.
Non solo, vi sono dei fatti che portano alla non punibilità del fatto, si tratta in linea generale di fatti che fanno propondere per l’assenza di intento fraudolento da parte del contribuente. In particolare non è punibile il reato di evasione fiscale quando il mancato pagamento è addebitabile a terzi che secondo l’ordinaria diligenza potevano essere ritenuti affidabili da parte del contribuente. Il reato non è punibile quando dovuto a forza maggiore; obiettiva incertezza riguardo alle disposizione inerenti un determinato tributo; ignoranza della legge tributaria non addebitabile al contribuente.
L’articolo 6 del decreto 74 stabilisce anche che non è punibile il tentativo di reato.
Infine, anche l’evasione fiscale, come altri reati penali, è sottoposto a prescrizione. I termini della stessa dipendono dal singolo reato.