Tra i regimi fiscali in Italia, per chi apre una partita Iva, c’è quello semplificato che, nel rispetto di opportune condizioni, permette di portare avanti e di gestire la propria attività sempre in maniera più semplice da un lato, e meno onerosa dall’altro in termini di costi e di risparmio di tempo. Rispettata una soglia massima di volume d’affari, infatti, con il regime semplificato gli obblighi di contabilità sono decisamente più ridotti rispetto al regime fiscale ordinario. Ed allora, detto questo, quali documenti è obbligato a tenere chi opera nel regime contabile semplificato?
Quali sono i requisiti di accesso al regime contabile semplificato e chi può aderire
Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che per rientrare nel regime contabile semplificato l’impresa deve avere un fatturato annuo non superiore ai 400.000 euro se opera nella prestazione di servizi. Mentre il limite sale a 700.000 euro per tutte le altre attività. Rispettato il requisito dei ricavi, possono avvalersi del regime contabile semplificato non solo le ditte individuali ed i liberi professionisti, ma anche le società di persone e gli enti non commerciali.
Nel caso in cui l’impresa eserciti più attività, per il rispetto della soglia massima di ricavi, ai fini del possesso o meno dei requisiti di accesso al regime contabile semplificato, si prenderà a riferimento l’attività economica che è prevalente, ovverosia quella che presenta il maggior volume d’affari calcolato sempre su base annua.
Pur tuttavia, se per le varie attività economiche esercitate l’impresa non effettua la registrazione separata, allora il requisito di accesso o meno al regime contabile semplificato sarà dato da una soglia di ricavi annui complessivi non superiore ai 700.000 euro. E quindi in questo caso il limite massimo del volume d’affari, per l’accesso al regime contabile semplificato, corrisponde sempre a quello delle imprese che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per le imprese che avviano l’attività, con la conseguente richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, inoltre, il requisito di accesso al regime contabile semplificato è basato invece, per il primo anno, sulla dichiarazione del volume d’affari presunto.
Ecco quali documenti è obbligato a tenere chi opera nel regime contabile semplificato
Rispettati i requisiti sopra indicati, chi rientra nel regime contabile semplificato è esonerato, prima di tutto, dall’obbligo di redigere il bilancio. E di conseguenza non c’è nemmeno l’obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle scritture ausiliarie di magazzino.
Nel regime contabile semplificato, per le scritture contabili, l’obbligo di tenuta dei libri si riduce così ai seguenti quattro registri obbligatori: i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili, il registro incassi e pagamenti ed il LUL, ovverosia il Libro unico del lavoro nel caso in cui l’impresa abbia dei dipendenti.
La normativa di riferimento, per l’accesso o meno da parte di un’impresa al regime contabile semplificato, è rappresentata dagli articoli numero 57 e numero 85 del TUIR che è il Testo Unico delle imposte sui redditi. E dall’articolo numero 18 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n° 600/1973.