La personalità giuridica per un ente, per un’associazione o per una persona giuridica, rappresenta l’attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche che possono essere attive e passive. Inoltre, la personalità giuridica permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte dall’associazione. Al contrario, sono prive della personalità giuridica e, dunque, non hanno un riconoscimento istituzionale le associazioni non riconosciute. Senza personalità giuridica, gli enti non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero non hanno la separazione tra il patrimonio dei membri e quello dell’ente stesso.
Cosa significa avere la personalità giuridica?
Acquisire la personalità giuridica è una facoltà dell’ente o dell’associazione. Per un ente, l’ottenimento della personalità giuridica permette di fornire garanzie e certezza del diritto nei confronti dei terzi. Inoltre, gli enti con personalità giuridica possono usufruire di un regime di responsabilità limitata nei riguardi dei creditori. Pertanto, per eventuali obbligazioni di natura civilistica contratti dall’associazione, o per i debiti, l’ente risponderà solo con il proprio patrimonio. Si dice, in questo caso, che l’ente ha autonomia patrimoniale perfetta. I singoli associati non sono pertanto obbligati con il proprio patrimonio personale.
A cosa serve la personalità giuridica?
Il senso pratico di possedere la personalità giuridica va ravvisato proprio nell’operazione di separazione del patrimonio tra gli aderenti all’associazione e il patrimonio dell’ente o dell’associazione. La separazione è utile agli associati affinché il proprio patrimonio personale non venga aggredito dai creditori dell’ente o dell’associazione. I creditori, pertanto, potranno rivalersi dei propri diritti solo sul fondo comune dell’ente e non su quello personale degli aderenti o di coloro che abbiano agito per conte dell’ente stesso.
Quali sono le società o gli anti con personalità giuridica?
Un primo esempio di società con personalità giuridica è ravvisabile, nel diritto societario, nelle società a responsabilità limitata. Al contrario, nelle società in nome collettivo, i creditori della società possono rivalersi aggredendo il patrimonio personale dei soci. Altri esempi di enti o società con personalità giuridica sono le società per azioni, le società cooperative, le banche che possono essere società per azioni o società cooperative, e gli istituti scolastici.
Acquisizione personalità giuridica: distinzione associazioni con operatività nazionale o regionale
Domanda acquisizione personalità giuridica ambito nazionale
La domanda alla Prefettura della provincia dove ha sede l’associazione o l’ente che agisca in ambito nazionale, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o portata dal legale rappresentante dell’associazione stessa. La documentazione da allegare alla domanda comprende:
- domanda in bollo;
- numero due copie, una delle quali autentica, dell’Atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico;
- la relazione illustrativa sull’attività svolta dall’ente o su quella che l’associazione intende svolgere, con firma del legale rappresentante;
- la relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’associazione, con firma del legale rappresentante, unitamente alla perizia giurata di parte se l’ente è in possesso di beni immobili. È necessaria anche la certificazione bancaria che certifichi l’esistenza del patrimonio mobiliare.
Documenti aggiuntivi da presentare nella domanda di personalità giuridica
Ulteriori documenti da inoltrare per l’ottenimento della personalità giuridica a livello nazionale sono costituiti:
- dalla copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi che abbiano avuto approvazione negli ultimi tre anni o nel periodo che intercorre tra la costituzione e la domanda di personalità giuridica;
- l’elenco dei componenti degli organi direttivi dell’associazione e l’indicazione del numero dei soci, con firma del legale rappresentante. Sono richiesti i dati anagrafici dei soci e i relativi codici fiscali;
- una dichiarazione della banca che attesti la liquidità patrimoniale dell’associazione;
- per le personale giuridiche qualificate come Onlus occorre anche allegare la copia della domanda di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, unitamente al protocollo di deposito e al codice fiscale dell’ente.
Domanda al Registro regionale di personalità giuridica
Per la domanda di riconoscimento della personalità giuridica privata degli enti che operano a livello regionale è necessario produrre la documentazione richiesta unita alla firma del legale rappresentante. L’istanza va indirizzata al Presidente della Giunta regionale. I documenti necessari comprendono:
- numero una copia, autentica, dell’Atto costitutivo e dello Statuto, redatta per atto pubblico;
- numero una copia conforme del verbale mediante il quale l’organo competente delibera di richiedere la personalità giuridica e conferisce al presidente il mandato per l’espletamento delle pratiche richieste;
- numero una copia della scheda riassuntiva della situazione finanziaria e patrimoniale, con l’indicazione del fondo di gestione e di quello di dotazione. È necessaria la firma del presidente unita a una certificazione specifica. Nello dettaglio, la documentazione dovrà comprendere per i beni immobili la perizia asseverata fatta da un professionista, e per i beni mobili, in tutto o in parte non costituiti da denaro, dalla relazione asseverata di una società di revisione legale o da un revisore legale;
- una copia della relazione dell’attività che l’associazione intende svolgere per raggiungere gli scopi istituzionali. È necessaria la firma del legale rappresentante.
Ulteriori documenti da presentare nella domanda al Registro regionale
Documenti aggiuntivi da inoltrare per ottenere la personalità giuridica a livello regionale sono costituiti:
- da una copia dei componenti degli organi direttivi, con indicazione di ciascun membro del codice fiscale e della carica ricoperta, insieme al verbale di nomina;
- da una copia rispettivamente dei bilanci approvati negli ultimi tre anni e di quello previsionale;
- da una marca da bollo da 16,00 euro da applicare al provvedimento di riconoscimento;
- da una copia dell’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus. In alternativa, l’attestazione dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato.
Adempimenti successivi all’ottenimento della personalità giuridica privata
Successivamente all’ottenimento della personalità giuridica privata, le associazioni e gli enti iscritti nel Registro regionale dovranno produrre varie istanze. In particolare:
- eventuali modifiche intervenute nell’Atto costitutivo o nello Statuto;
- eventuali sostituzioni degli amministratori alla scadenza del mandato o dei singoli amministratori per decadenza o dimissioni;
- eventuale riconferma degli amministratori per ulteriori mandati;
- eventuali delibere di scioglimento;
- variazioni di sede che non determinino modifica dello Statuto.