La nuova Imu è stata introdotta con la legge di Bilancio 2020. Si tratta una tassa comunale sugli immobili i cui i possessori sono tenuti al pagamento, che comprende anche la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili). Scopriamo chi deve pagare la nuova Imposta Municipale Propria, su quali immobili, quando e quanto. Inoltre, come si calcola il dovuto e chi, invece, è esentato dal pagamento.
Nuova IMU: chi deve pagare
Il pagamento della nuova Imu non è dovuto sulle abitazioni principali, la c.d. prima casa e nemmeno sulle pertinenze relative. Tuttavia, costituiscono eccezione quelle che nel catasto, appartengono alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Alla categoria catastale A/1 appartengono le abitazioni signorili. Ossia, immobili ubicati in zone di pregio e con rifiniture di alto livello.
Della categoria catastale A/2 fanno parte le abitazioni in ville (non villini). Si tratta di immobili che presentano rifiniture e peculiarità di costruzione di livello superiore all’ordinario, con una superficie delle aree principali molto vasta corredati di giardino e/o di parco.
Infine, rientrano nella categoria catastale A/9, i castelli e i palazzi di eminenti pregi storici e/o artistici. Questi edifici si distinguono da tutti gli altri per la ripartizione dei volumi e degli spazi interni.
Quando si parla di prima casa, s’intende l’immobile in cui vivono abitualmente e risiedono anagraficamente, il proprietario e la sua famiglia. Sono definite pertinenze dell’abitazione principale, quelle che nel catasto sono classificate come categoria C/2 (cantina, soffitta, locale di sgombero); C/6 (autorimessa o posto auto); C/7 (tettoia).
Nuova IMU: chi non deve pagare
La nuova Imposta Municipale Propria non è dovuta per le seguenti categorie catastali:
- A/2 civile abitazione: gli immobili collocati in zone residenziali, nelle quali risiede gran parte della popolazione;
- A/3 abitazioni di tipo economico: edifici con rifiniture di basso costo;
- A/4 abitazioni di tipo popolare: le case con rifiniture di livello inferiore a quelle di tipo economico e con peculiarità di costruzione molto essenziali;
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare: ossia, immobili fuori dagli standard minimi indispensabili;
- A/6 abitazioni di tipo rurale: immobili per uso agricolo;
- A/7 abitazioni in villini: fabbricati di tipo civile, ma con la presenza di aree esterne ad uso esclusivo.
C’è da precisare che, le categorie catastali A/5 e A/6 sono state soppresse dal ministero delle Finanze, mentre quella A/4 non viene più edificata.
Descrizione a parte, per conoscere la categoria catastale a cui appartiene un’abitazione è necessario effettuare una visura catastale tramite richiesta da inoltrare all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le abitazioni non principali, l’Imu si paga a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, che siano libere o affittate.
Esenzioni e pagamento ridotto nuova Imu
La tassa non è dovuta sull’abitazione assegnata al coniuge, in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono esentati dal pagamento dell’imposta sugli immobili, anche gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibiti a casa di abitazione.
La tassa sugli immobili può essere pagata anche in misura ridotta, nel caso di immobili concessi a uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Il genitore che concede la casa al figlio (sconto 50%).
Tuttavia, è necessario che vengano rispettati determinati requisiti:
- il possessore dell’immobile ne deve possedere solo uno in Italia e deve risiedere o essere domiciliato abitualmente nel comune in cui si trova l’immobile oggetto di comodato;
- in alternativa, il proprietario dell’immobile deve possedere nel medesimo comune solo un altro immobile nel quale risiede;
- l’immobile deve rappresentare abitazione principale per il comodatario e non deve essere né di lusso, né di pregio;
- il contratto di comodato deve essere registrato all’ADE entro 20 giorni dalla sua stipula.
La nuova Imu è ridotta del 25% per fabbricato affittato a canone concordato.
Chi paga la nuova Imu?
La nuova Imu è pagata dal proprietario dell’immobile, ma anche dai seguenti titolari del diritto di:
- usufrutto (usare e godere di un bene a tempo determinato);
- uso (servirsi dell’immobile limitatamente ai bisogni propri e della famiglia);
- superficie (costruire sul suolo di terzi o di alienare una costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo);
- enfiteusi (godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico).
Come si calcola la nuova Imu
Alla rendita catastale dell’immobile va aggiunto il 5% per ottenere la base imponibile a cui si devono moltiplicare i seguenti coefficienti:
- 160 per abitazioni da A/1 a A/11 (escluso A/10);
- 80 per uffici o studi privati (A/10);
- 140 per collegi, convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli (da B/1 a B/8);
- 55 per negozi e botteghe (C/1).
Al valore ottenuto si applicano le aliquote comunali che devono essere pubblicate in un’apposita sezione del sito del Ministero delle finanze.
Come si paga la nuova Imu
Il contribuente può scegliere tra bollettino di c/c postale e mod. F24. Chi sceglie quest’ultima modalità di pagamento deve indicare i seguenti codici tributo:
- 3912 per abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 per terreni;
- 3916 per aree fabbricabili;
- 3918 per altri fabbricati.
Il modello F24 compilato può essere pagato agli sportelli bancari o postali, qualora l’importo non superi 1.000 euro. Per importi superiori a tale limite: on line tramite i servizi di home banking o dal sito dell’Agenzia delle Entrate (F24Web, F24 on line, F24 cumulativo).
Se si sceglie di pagare l’imposta con i bollettini postali cartacei, il numero di c/c è “1008857615” per tutta l’Italia e intestato a “Pagamento Imu”.
Scadenze nuova Imu
L’imposta è da pagare per l’anno in corso e il calcolo avviene in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. E’ possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate: una come acconto con scadenza il 16 giugno e la seconda a saldo il 16 dicembre.
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