Maternità e diritti: le tutele per la madre lavoratrice

Maternità, lavoro e diritti

Le donne che lavorano si chiedono spesso cosa prevede la legge in caso di gravidanza e quali siano i diritti e le tutele, anche nel corso dei primi anni di vita del proprio figlio. A questo proposito, in questo articolo approfondiamo l’argomento maternità e lavoro.

Maternità: i diritti della lavoratrice

La maternità è normata principalmente dal Testo Unico disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il Dl n. 151/2001 regola i relativi congedi, i permessi, i riposi e tutela delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori che sono connessi alla maternità e paternità. La legge prende in considerazione non solo i figli naturali e adottivi, ma anche quelli in affido. Inoltre, si occupa delle misure a sostegno economico della maternità e paternità. Tuttavia, è necessario ricordare che il Jobs Act del 2015 ha modificato il modo sostanziale la disciplina relativa ai congedi parentali.

La maternità ha una durata di cinque mesi, in questo periodo la lavoratrice madre riceve un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. In seguito, la madre lavoratrice può fruire di una maternità facoltativa per la durata di sei mesi, la cui retribuzione è pari al 30% dello stipendio medio giornaliero, qualora la richiesta avvenga entro i primi sei anni di vita del bambino.

Tutela della salute e obbligo di astensione

Per prima cosa, la legge tutela la salute della lavoratrice incinta. In tal senso, è fatto divieto al datore di lavoro di affidarle lavori pericolosi o notturni nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del figlio.

La madre lavoratrice è obbligata ad astenersi dall’attività lavorativa a partire da due mesi prima la data prevista per la nascita del bambino e fino tre mesi dopo. In caso di problemi di salute, l’astensione dal lavoro si può estendere prima dei due mesi dalla data presunta del parto o prevederla il mese che precede la nascita del figlio e i quattro mesi successivi.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche un’altra opzione che prevede l’astensione dal lavoro per cinque mesi dopo la nascita del bambino, ma solo nel caso non sussistano problemi di salute per la madre e per il figlio.

Il congedo di paternità

Come accennato poc’anzi, la legge prevede anche un congedo di paternità che si concretizza in caso di morte o sopraggiunta infermità della madre. Oppure, in caso di abbandono o affidamento esclusivo del figlio al padre.

Il congedo di paternità prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per tutto il lasso di tempo del congedo di maternità o per la restante parte che sarebbe dovuta alla lavoratrice.

Maternità obbligatoria: quando ricorre?

La maternità obbligatoria spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS e a quelle a domicilio. Inoltre, alle lavoratrici agricole assunte anche con un contratto a termine, semprechè nell’anno iniziale del congedo abbiano prestato la propria attività lavorativa come bracciante per un numero minimo di 51 giorni.

Hanno diritto alla maternità obbligatoria anche colf e badanti, purché abbiano maturato 26 contributi settimanali nell’anno che ha preceduto il congedo parentale (52 contributi settimanali nei due anni precedenti); le lavoratrici socialmente utili o di pubblica utilità.

A determinate condizioni, la maternità obbligatoria spetta anche alle disoccupate o sospese:

  • il congedo sia iniziato entro 6o giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
  • sussista il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione pur se il congedo inizia dopo 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
  • il congedo sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, e siano stati versati 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio, se la lavoratrice non ha svolto lavori inclusi nel contributo per la disoccupazione negli ultimi due anni.

Il sostegno economico

Nei cinque mesi complessivi in cui la lavoratrice madre fruisce del congedo di maternità, le viene riconosciuta un’indennità economica per un importo pari all’80% della retribuzione giornaliera, che viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Nel caso di lavoratrici stagionali, agricole o dello spettacolo (prestazione occasionale o contratto a tempo determinato), colf e badanti, e ancora lavoratrici disoccupate o sospese, la misura di sostegno economica viene erogata dall’INPS tramite bonifico presso l’ufficio postale o accredito sul conto corrente.

Hanno facoltà di beneficiare del congedo di maternità le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS. In tal caso, il sostegno economico viene pagato direttamente dall’Istituto nella misura dell’80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro co.co.co o da attività di libera professionista.

Maternità facoltativa

Le lavoratrici dipendenti possono richiedere, in aggiunta alla maternità obbligatoria, la maternità facoltativa per un periodo massimo di sei mesi che si allunga a 10 in caso sia presente solamente la madre. Questo congedo può essere richiesto fino ai 12 anni d’età del bambino.

La suddetta richiesta va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica e comunicata al datore di lavoro nei tempi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o con cinque giorni di preavviso.

Fino al compimento di 6 anni d’età, l’indennità è pari al 30% della retribuzione giornaliera. Dai 6 agli 8 anni, la retribuzione è pari al 30% ma solo se il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo della pensione. Dagli 8 ai 12 anni, non è prevista alcuna retribuzione.

Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
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