Gli elementi accidentali del contratto sono condizione, termine e modo, ma come funzionano e come incidono sul contenuto del contratto?
L’autonomia contrattuale
Gli elementi accidentali del contratto sono elementi che possono essere presenti o meno nello stesso, ma nel momento in cui tali clausole vengono inserite, vanno comunque a caratterizzare il contenuto dello stesso. Il legislatore italiano ha sempre cercato di mantenere integra l’autonomia contrattuale delle persone. Di conseguenza ha indicato pochi elementi essenziali che devono essere inseriti e richiesto la forma scritta con registrazione solo per alcune tipologie di contratto che, per la loro natura, richiedono una forma che possa garantire certezza. Di fatto, le parti, restando nei limiti del lecito, possono dare al contratto un contenuto piuttosto ampio al punto che sono previsti contratti “atipici” cioè non disciplinati dal codice civile o dalla legge, si tratta soprattutto di contratti derivati da esperienze estere e che poi si sono affermati anche in Italia.
L’autonomia contrattuale deriva dall’articolo 1322 del codice civile che stabilisce “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Qualunque sia il contratto che le parti decidono di stipulare, è comunque possibile inserire anche degli elementi accidentali, questi sono condizione, termine e modo, vedremo che queste clausole accidentali non possono essere inserite indistintamente in tutti i contratti. Inoltre fin da ora è bene sottolineare che il legislatore ha disciplinato in modo puntuale solo la condizione.
Elementi accidentali del contratto: condizione
La condizione, in base all’articolo 1353 del codice civile è una clausola che condiziona l’inizio (condizione sospensiva) o la fine (condizione risolutiva) degli effetti di un contratto a un evento futuro e incerto. Ad esempio se Tizio stipula con Caio un contratto in cui si obbliga a versare una somma di denaro nel caso in cui dovesse comprare l’auto, siamo di fronte a una condizione sospensiva, l’evento è incerto perché non si sa nel momento del contratto se effettivamente l’auto sarà comprata.
Nel caso in cui Sempronio stipuli un accordo con Tizio in cui stabilisce che pagherà la retta universitaria solo fino a quando Sempronio continuerà ad essere in regola con il piano di studi, se Sempronio non dovesse superare gli esami, si verificherà uno scioglimento automatico del contratto. Anche in questo caso siamo di fronte a eventi incerti, cioè che potrebbero anche non verificarsi e siamo di fronte a una condizione risolutiva.
Nullità della condizione
La condizione non può essere apposta a tutti i contratti, ad esempio non si possono sottoporre a condizione il matrimonio, la rinuncia e l’accettazione dell’eredità. Deve essere ricordato che in alcuni casi l’apposizione di una clausola che non potrebbe esservi, non inficia il contratto o atto in sé, semplicemente si ha per non apposta la clausola, mentre in altri casi, inserire una condizione, un termine o un modo inficia tutto il contratto. E’ il caso dell’articolo 475 del codice civile che stabilisce: L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Condizione meramente potestativa
Tra e condizioni merita particolare attenzione quella potestativa che fa dipendere l’avverarsi della condizione stessa dalla mera volontà di una delle parti.
In riferimento a questo deve essere sottolineato che l’articolo 1355 del codice civile stabilisce che “E’ nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”. Ciò implica che quando le parti decidono di inserire delle particolari clausole nel loro contratto devono valutare bene se le stesse possono avere effetto o meno.
Resta valida la condizione meramente potestativa risolutiva cioè che fa dipendere la fine degli effetti di un contratto dalla volontà di una delle parti, in questo caso però sarebbe più corretto parlare di diritto di recesso che deve essere esercitato tenendo in considerazione il contratto stesso e la legge.
Infine, per quanto riguarda la condizione, occorre ricordare che in pendenza della condizione, in base all’articolo 1358 del codice civile le parti devono comportarsi in buona fede, quindi non devono porre in essere dei comportamenti che possano ledere il soggetto che ha una legittima aspettativa al verificarsi della condizione stessa.
Elementi accidentali del contratto: il termine
Il termine invece è una clausola che fa dipendere l’inizio o la fine degli effetti di un contratto, da un evento futuro e certo. Ad esempio, se sottoscrivo un accordo con Tizio in cui mi impegno a versare 100 euro al mese fino al 20 giugno 2022, nel momento in cui si verifica il fatto, che comunque ha una data certa, il contratto si risolve perché era apposto un termine risolutivo. Anche in questo caso occorre ricordare che vi sono atti, o negozi giuridici, che non tollerano l’apposizione di un termine, il matrimonio è uno di questi. A questo proposito occorre ricordare che subordinare l’inizio o la fine degli effetti di un contratto ad un evento, ad esempio compleanno, non è un termine, ma una condizione perché non è certo che effettivamente la persona sopravviverà al giorno del compleanno.
Elementi accidentali del contratto: modo
L’ultimo elemento accidentale che si può inserire in un contratto è il modo, questo impone un determinato comportamento e può essere apposto solo ai negozi a titolo gratuito, ad esempio legato, comodato o donazione. Ad esempio Tizio concede in comodato d’uso gratuito una villa a Caio, costui però deve mantenere in ordine il giardino. L’onere, o modo, può essere a favore del dante causa, cioè colui che concede il comodato o fa una donazione, o in favore di un terzo. Ad esempio può capitare che Tizio faccia una donazione a Caio con l’onere di prendersi cura del gatto fino alla sua morte naturale.
In questi casi se il modo non viene “adempiuto” il contratto si scioglie, ma solo se quell’onere era l’unico motivo per cui la persona aveva compiuto l’atto, ad esempio se io concedo la mia villa in comodato a Tizio esclusivamente perché voglio che il giardino sia curato e mi accorgo che in realtà il giardino è ormai abbandonato, posso ottenere la risoluzione del contratto.