Chi vuole recedere da un contratto di lavoro a tempo indeterminato ha come strumento per procedere le dimissioni volontarie, queste però devono essere presentate seguendo una precisa procedura con convalida telematica.
Dimissioni volontarie
Il rapporto di lavoro è considerato sinallagmatico o a prestazioni corrispettive, vuol dire che il lavoratore si obbliga allo svolgimento delle mansioni previste dal contratto, nei termini e nei modi in esso stabilito e il datore di lavoro si obbliga a versare la retribuzione, comprensiva anche di tutti gli oneri previsti dalla legge (possono variare in base al tipo di contratto), ma in genere comprendono contributi INPS e INAIL, ferie, tredicesima, in alcuni casi quattordicesima .
Il lavoratore però non è obbligato a lavorare per sempre presso la stessa azienda infatti può decidere di recedere dal contratto, magari perché ha avuto un’offerta migliore o la possibilità di fare carriera, in questo caso si parla di dimissioni volontarie. Naturalmente il datore di lavoro ha dei diritti, quindi è vero che il lavoratore può licenziarsi, ma è altrettanto vero che deve evitare di danneggiare il datore di lavoro, ecco perché la legge prevede che il lavoratore deve dare al datore di lavoro un congruo preavviso, questo è necessario per far in modo che questi possa trovare un sostituto o comunque riorganizzare l’attività in modo che non ci siano delle perdite dovute alla vacanza del posto di lavoro.
Come licenziarsi
Non solo, le dimissioni devono essere date seguendo una precisa procedura stabilita dal legislatore per tutelare entrambe le parti. In passato per dare le dimissioni volontarie era necessario semplicemente comunicarlo al datore di lavoro rispettando appunto i termini di preavviso previsti dal proprio contratto, di solito 15 giorni. Ora la procedura è cambiata, infatti oltre a dover comunicare la propria volontà al datore di lavoro è necessario anche completare la procedura online.
L’obiettivo del legislatore è proteggere il lavoratore da comportamenti vessatori del datore di lavoro volti a indurre le dimissioni volontarie evitando quindi vertenze legate ai licenziamenti. La conferma telematica tende a invalidare anche la pratica delle dimissioni in bianco.
Dimissioni volontarie per giusta causa
Il lavoratore è esonerato dal dare un congruo termine di preavviso solo nel caso in cui le dimissioni siano per giusta causa. Si ritiene siano una giusta causa per le dimissioni volontarie la mancata corresponsione della retribuzione, omesso versamento dei contributi, molestie sessuali, mobbing, demansionamento e trasferimento in altra sede operativa senza che vi siano ragioni operative e tecniche che giustifichino tale spostamento. Le dimissioni senza preavviso per giusta causa però richiedono ulteriori adempimenti, cioè nella lettera di dimissioni deve essere indicata la giusta causa alla base della decisione di dimettersi, tale comunicazione deve essere contestuale. Se non si opera in questo modo, occorre seguire la procedura che ora vedremo.
La procedura telematica per le dimissioni volontarie
Il decreto legislativo 151 del 2015 ha stabilito che per confermare online le proprie dimissioni volontarie è necessario collegarsi al sito ClicLavoro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per autenticarsi deve essere usato il PIN dell’INPS, una volta entrati nella pagina personale, occorre andare alla sezione “Dimissioni Volontarie”, per vedere tale voce basta scorrere il menù che si trova a sinistra del sito. A questo punto si apre una nuova schermata in cui è necessario indicare se il contratto di lavoro è iniziato prima o dopo il 2008.
Dopo questa scelta si apre un nuovo menù in cui c’è una scheda da compilare con i propri dati e con quelli del datore di lavoro che può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (una società). Per l’azienda basta inserire il codice fiscale e il resto della schermata si compilerà da sola perché i dati sono già presenti nei database.
Ulteriori adempimenti
A questo punto occorre inserire la data da cui le dimissioni saranno valide, facendo però attenzione a fornire una data che sia compatibile con l’obbligo di preavviso già visto. Occorre precisare un’ulteriore cosa, per calcolare la data di decorrenza per il rispetto del termine di preavviso è necessario fare riferimento alla data di compilazione e invio del modulo online e non a quella di presentazione della lettera di dimissioni al datore di lavoro.
Nel caso in cui si abbia poca dimestichezza con le nuove tecnologie, è possibile rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o ai patronati per completare le procedura telematica, in questo caso non occorre avere il PIN INPS.
Una volta completata la procedura, il modulo compilato viene inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente. Infine, deve essere ricordato che dal momento inizia anche a decorrere il termine di 7 giorni entro cui il lavoratore può esercitare il diritto di revoca delle stesse dimissioni.
Una volta compilati i moduli, ad essi è attribuito un codice univoco e i moduli stessi saranno accessibili per sola lettura solo dal datore di lavoro e dalle direzioni territoriali competenti.
Eccezioni
Deve essere infine sottolineato che sono previste delle eccezioni, cioè dei casi in cui non è necessario completare la procedura online, ciò avviene in base ad una circolare del Ministero del Lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di dare le dimissioni volontarie durante il periodo di prova.
Altre eccezioni sono contenute nell’articolo 26 del decreto 151 del 2015, quindi non si applica il doppio passaggio delle dimissioni anche online nel caso di:
- lavoro domestico;
- lavoratrici in gravidanza o da genitori (naturali, affidatari, adottivi) con bambini di età inferiore ai 3 anni (questa eccezione è dovuta al fatto che questo tipo di dimissioni volontarie devono essere convalidate già da prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 151 presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente;
- dimissioni convalidate in sede protetta, cioè presso sedi conciliative ( viene considerata sede conciliativa anche una sede sindacale, oltre ovviamente alla Direzione Territoriale del lavoro e la sede giudiziale);
- non si applica l’obbligo della convalida telematica nel caso in cui si tratta di rapporti di lavoro marittimo, questo perché tale contratto è disciplinato da una normativa specifica, cioè il Codice della Navigazione.
Come calcolare il termini e di preavviso
Calcolare il termine di preavviso non è semplice, infatti va controllato il termine previsto nel CCNL, quindi il Contratto Collettivo Nazionale che viene applicato al proprio settore, inoltre si deve considerare l’inquadramento contrattuale e l’anzianità di servizio.