Oggi andremo a scoprire cosa spetta quando ci si ritrova dimissionari per giusta causa. Molti si chiedono se toccherà ugualmente la Naspi al licenziato, ed in che modalità. La risposta è sì, ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.
Naspi, che cosa vuol dire
Con il termine Naspi, si parla di disoccupazione. Di fatto, la parola Naspi vuol dire Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e sostituisce le vecchie precedenti prestazioni di sussidio per la disoccupazione, ovvero la Aspi e la MiniAspi.
Il sussidio della Naspi è operativo dai primi mesi del 2015 ed offre sostegno economico mensile (per una durata massima di 24 mesi) alle persone licenziate o dimesse, come nei seguenti casi:
- dimissioni durante il periodo di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
- dimissioni per giusta causa, come ad esempio per mancato pagamento delle retribuzioni o per aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, od anche per mobbing;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione;
Ma quando si viene licenziati per giusta causa, come si ottiene la Naspi? Andiamolo a vedere nel prossimo paragrafo.
Naspi e dimissioni per giusta causa
Per verificare se la NASpI spetta anche in caso di dimissioni, occorre osservare il D.Lgs. n. 22/2015 che prevede la tutela economica esclusivamente per le interruzioni involontarie di rapporti di lavoro a decorrere dall’1 maggio 2015.
Quindi, è di fondamentale importanza che la cessazione del lavoro avvenga per cause non imputabili al lavoratore. Va da sé che in caso di dimissioni volontarie, poiché si tratta di un atto volontario del lavoratore, la legge non riconosce la tutela economica.
Differente è, però il discorso in caso di dimissioni per giusta causa.
Cos’è la dimissione per giusta causa? Come specificato poco sopra nell’articolo, è quando il lavoratore subisce da parte del datore di lavoro continue vessazioni o violazioni di obblighi di legge, come ad esempio la mancata corresponsione della retribuzione, può decidere di dimettersi per giusta causa. In tal caso ha diritto alla Naspi.
Va detto che nel caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore oltre a non dover corrispondere l’indennità di mancato preavviso ha diritto a percepirla egli stesso, nonché a beneficiare dell’indennità di disoccupazione, qualora ne ricorrano i presupposti.
Qualora il datore di lavoro neghi l’esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore, e dovesse rifiutarsi così di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrà agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni, e quindi farsi riconoscere il diritto a percepire tale indennità, oltre che per la restituzione dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di mancato preavviso.
Procedura di dimissioni per giusta causa
Non è da sottovalutare tutto il processo che occorre per presentare le dimissioni per giusta causa.
Una procedura che si applica, infatti, a tutte le dimissioni rassegnate a partire dal 12 marzo 2016, indipendentemente dalla causale giustificativa. Le uniche ipotesi a cui la nuova disciplina non si applica sono le seguenti:
- dimissioni durante il periodo di prova;
- dimissioni nel rapporto di pubblico impiego;
- dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 151/2001, per tali soggetti le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto);
- dimissioni in un rapporto di lavoro domestico;
- dimissioni intervenute nelle sedi protette di cui all’art. 2113 del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione.
Ma quali sono i documenti per la Naspi da presentare?
I documenti utili a presentare richiesta per la Naspi sono i seguenti:
- il modello Sr163 dove viene indicato il conto corrente di accredito
- il documento d’identità, il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno Ue per soggiornati di lungo periodo in corso di validità
- la tessera sanitaria o codice fiscale
- le ultime tre buste-paga (facoltativo)
- la lettera di licenziamento
- nel caso di colf e badanti si dovranno allegare gli ultimi bollettini Mav dei contributi pagati
- se il contratto di lavoro era a tempo determinato, bisognerà allegare il contratto di Assunzione
- in caso di dimissioni per Giusta Causa, si dovrà allegare la lettera di diffida inviata al datore di lavoro, con la ricevuta di invio
- in caso di dimissioni durante la maternità, sarà necessario allegare la convalida della direzione Provinciale del Lavoro
- se si possiede P.IVA o si è lavorato con contratti di Lavoro Occasionali, bisogna dichiarare il Reddito presunto per l’anno in corso, durante la compilazione della domanda Naspi.
Insomma, questo è quanto vi fosse da sapere di più necessario, in merito alla questione legata alla Naspi e alle dimissioni del dipendente, per giusta causa.