Il contratto d’opera è un particolare forma di rapporto di lavoro caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa del prestatore. Ecco quando si stipula e come funziona.
Il contratto d’opera manuale
La prima cosa da sottolineare è che occorre distinguere tra il contratto d’opera manuale e intellettuale. Il primo è disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile, questo stabilisce che si applica la disciplina del contratto d’opera “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Solitamente il committente richiede un determinato risultato, ad esempio la costruzione di un muro e il lavoratore organizza in modo autonomo l’attività, quindi sceglie gli orari in cui lavorare, deve però consegnare entro la data concordata, non ha un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ma ha naturalmente un obbligo di risultato.
La forma del contratto d’opera manuale
Il contratto d’opera in teoria può essere stipulato anche in forma orale, ma può capitare che ci siano dei controlli da parte degli organi di vigilanza che potrebbero ritenere di trovarsi di fronte a lavoro nero, proprio per questo è opportuno, e consigliato, stipularlo in forma scritta, quindi siglare un vero e proprio accordo tra lavoratore e committente.
In questo contratto vanno indicate le generalità del committente e del lavoratore, inoltre occorre indicare in modo dettagliato la tipologia di prestazione e preferibilmente anche i materiali da utilizzare (molto dipende dalla prestazione). Ad esempio per la costruzione del muretto, si indica la data entro la quale il muretto deve essere consegnato, il compenso pattuito per il lavoro e la modalità di corresponsione (ad esempio 1/3 alla stipula; 2/3 alla consegna) disposizione relative al recesso, la data dell’accordo e la sottoscrizione delle parti.
Per essere valido questo accordo può anche restare tra le parti, il consiglio è di inviare il contratto tramite PEC, in questo modo si può dimostrare una data certa della sottoscrizione agli organi di vigilanza. Naturalmente si acquisisce maggiore certezza del diritto nel caso in cui venga stilato di fronte a un notaio o registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Oneri e contributi
In ogni caso al momento della corresponsione del pagamento pattuito deve essere rilasciata una ricevuta del pagamento. Naturalmente poi le somme ricevute devono essere dichiarate e quindi sottoposte a tassazione, inoltre per coloro che superano la fascia della no tax area vi è l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS e quindi pagare anche i contributi. Occorre ricordare che anche nelle prestazioni con contratto d’opera è previsto che 2/3 dei contributi siano a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Cosa succede nel caso in cui l’opera non corrisponda alle aspettative?
La prima cosa da sottolineare che molto dipende dalla tipologia di prestazione oggetto del contratto, in genere il risultato finale deve essere funzionale e corrispondente alle richieste. Funzionale vuol dire che il muretto deve essere idoneo a svolgere la sua funzione, quindi deve essere solido e stabile. Se il contratto d’opera ha ad oggetto la realizzazione di un giardino secondo il disegno concordato e con le piante stabilite dalle parti, nel momento in cui non viene rispettato tale schema, si può parlare di inadempimento contrattuale. In tali casi si può recedere dal contratto e in alcuni casi anche chiedere il risarcimento del danno.
La norma da applicare in questi casi è l’articolo 2224 del codice civile che stabilisce: “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.” Le difformità dell’opera rispetto a quanto pattuito devono essere denunciate entro 8 giorni e l’azione si prescrive entro un anno.
Come distinguerlo da altri contratti
Deve essere sottolineato che affinché si possa parlare di contratto d’opera vi sono delle condizioni da rispettare, cioè il lavoratore deve agire in autonomia, senza vincolo di subordinazione, ma soprattutto deve lavorare da solo, infatti se ha dei dipendenti, quindi c’è una realtà aziendale organizzata, deve parlarsi di contratto di appalto.
Può essere necessario contraddistingue il contratto d’opera anche da quello della vendita e in tal caso si applica l’articolo 2223 del codice civile che stabilisce “se la materia e’ fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita”.
Ad esempio, se il cliente va da un orafo e commissiona la realizzazione di un anello artigianale, sebbene la materia prima (oro) sia fornita dal lavoratore e non dal committente, siamo in presenza di un contratto d’opera perché la prestazione prevalente è la realizzazione a mano dell’anello, ma se dallo stesso orafo compro un anello già pronto e non realizzato artigianalmente da lui, il contratto è di vendita.
Il contratto d’opera intellettuale
Il contratto d’opera manuale deve essere distinto da quello di opera intellettuale, ad esempio la consulenza richiesta ad un avvocato. In questo caso le normative applicate sono diverse, ad esempio è previsto l’obbligo della forma scritta per il contratto, inoltre le parti stabiliscono il compenso, ma deve essere tale da non ledere il decoro della professione. Infine, nel contratto d’opera manuale vi è un obbligo di risultato, mentre in quello di opera intellettuale vi è un’obbligazione di mezzi.
In particolare il compenso spetta all’avvocato anche se si perde la causa, quindi il rischio ricade sul cliente e non sull’avvocato. Un medico ha obbligo di eseguire correttamente un intervento, ma una volta fatto ciò, non ha l’obbligo di salvargli la vita perché ci sono delle variabili che possono incidere sull’evento finale.
Dei dubbi possono esservi per quanto riguarda alcune professioni, ad esempio il dentista che deve realizzare una protesi si ritiene abbia un obbligo di risultato e non di mezzi. Deve essere infine sottolineato che il legislatore ha mostrato una certa attenzione proprio al contratto d’opera intellettuale, infatti l’articolo 2336 del codice civile stabilisce che “nel caso in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. A mitigare tale principio c’è però l’obbligo di assicurazione per danni arrecati a terzi nell’esercizio della professione che molti professionisti devono obbligatoriamente stipulare.