Il comodato d’uso gratuito è un modo per poter godere di un bene, senza troppe spese e pensieri. Ecco come funziona e gli obblighi delle parti.
Comodato d’uso gratuito: la definizione secondo la legge
Il comodato è definito dall’art. 1803 come quel “contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo della restituzione della cosa“. Il comodato pertanto è una concessione in godimento a titolo gratuito. Il comodato è un contratto reale. Tuttavia si conclude non con un semplice consenso, ma effettuando la consegna della cosa. Per quanto riguarda gli effetti, è un contratto a effetti solo obbligatori, come la locazione. Ma la cosa fondamentale del comodato d’uso gratuito è che non ci sono prestazioni onerose come contropartita.
Comodato d’uso gratuito: i punti fondamentali del contratto
Questo tipo di contratto viene molto usato in ambito familiare. Infatti, viene spesso usato per i genitori che danno in gestione un immobile per poterci vivere. Le principali caratteristiche sono:
- è gratuito, quindi a differenza della locazione non c’è nessun corrispettivo economico;
- è reale perché si perfeziona con la consegna della cosa;
- ha ad oggetto una cosa fungibile;
- è bilaterale anche se imperfetto. Questo perché l’obbligazione del comodatario è quello di restituire la cosa. Mentre l’obbligazione a carico del comodante è relativo al risarcimento dei danni causati al comodatario in ragione dei vizi che presenta la cosa data in comodato.
Gli obblighi del comodatario
Il comodatario deve custodire la cosa e può servirsene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, con la diligenza del buon padre di famiglia. Cioè con la diligenza media e nel rispetto dell’uso a cui è destinato il bene. Se la cosa viene distrutta, però, il comodatario ne subisce le conseguenze. Il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine, o anche prima se il comodante ne ha urgente e imprevisto bisogno; se non vi è un termine, deve “restituire non appena il comodante la richiede“. Come detto, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito. Quindi, la previsione di qualsiasi controprestazione, che non si risolva in un mero rimborso di spese fa qualificare il rapporto alla stregua di un contratto di locazione. Questo aspetto, per lo più poco considerato è invece fondamentale.
Gli obblighi del comodante
Non solo esistono obblighi per il comodatario , ma anche per il comodante. Si possono essere così riassumerli:
- lasciare il comodatario libero di poter godere del bene;
- avvertire il comodatario degli eventuali vizi della cosa;
- rimborsare al comodatario le spese straordinarie e urgenti ma non quelle ordinarie, che rimangono a carico del comodatario medesimo in relazione al godimento dell’uso della cosa ex art.1808 c.c.
Gli elementi essenziali del comodato d’uso
Per la stesura di un buon contratto di comodato d’uso gratuito ci sono degli elementi che non possono mancare. Le parti devono essere ben definite, cioé il comodante ed il comodatario. E’importante definire le caratteristiche specifiche della cosa oggetto del contratto. Ad esempio se si parla di un immobile questo deve essere identificato con i suoi dati catastali completi. La legge non prevede obblighi di forma né “ad substantiam” né “ad probationem”. Pertanto il contratto può essere stipulato verbalmente mediante un semplice accordo tra le parti. Anche se è sempre preferibile una piccola forma scritta. Per quanto riguarda la durata, non ci sono limiti obbligatori. Ma spesso viene indicata la durata di dieci anni.
Come si registra il comodato d’uso gratuito?
L’Agenzia delle entrate prevede dei piccoli passi obbligatori. Per registrare il contratto di comodato è sufficiente presentare, presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione (modello 69). Inoltre occorre presentare anche in duplice copia, la ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24. Il codice tributo da indicare deve essere il 1550. Oltre all’imposta di registro, per i contratti in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo, che si assolve con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
Piccola informativa fiscale
La legge di stabilità del 2016 prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari. In particolare possono godere di questa agevolazione tutti gli immobili ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Inoltre gli immobili concessi in comodato devono essere dati ai parenti fino al primo grado che utilizzano l’immobile per abitazione principale. Ma tutte queste agevolazioni sono valide solo se il contratto di comodato d’uso gratuito è registrato presso l’Agenzia delle entrate. Quindi il consiglio è quello di prestare molta attenzione alla stesura del contratto. Però magari rivolgersi ad un professionista del settore per evitare piccoli problemi di gestione dell’accordo.