Per aprire una cooperativa sono necessari tre step: la stipula dell’Atto Costitutivo, il controllo del notaio e l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’iter da seguire per la costituzione di una cooperativa è simile al procedimento effettuato per altre tipologie di società. Tuttavia, sussistono importanti differenze nei prerequisiti, che, qui di seguito andiamo a scoprire.
Soci fondatori: chi può diventarlo in una cooperativa
Può essere socio di una cooperativa e sottoscriverne l’atto costitutivo, la persona fisica o giuridica che ha la capacità di agire. Con riferimento alla persona fisica, ecco chi sono:
- chi ha compiuto il 18° anno d’età ed è essere legalmente capace;
- il minorenne, ma solo se autorizzato;
- chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno, salvo per l’atto che prevede la sua assistenza;
- l’interdetto, ma se rappresentato e nel caso sussistano le condizioni;
- l’inabilitato, ma solo se autorizzato;
- lo straniero che appartiene all’Unione europea con le stesse condizioni del cittadino italiano;
- lo straniero che non appartiene all’Unione europea, ma solo a determinate condizioni.
Le normative a cui fare riferimento
I soci fondatori di una cooperativa, al momento di redigere lo statuto e sottoscrivere l’atto costitutivo, devono scegliere se attenersi alle norme della S.r.l. o alle norme della S.p.A.
Per quanto concerne la disciplina della S.r.l., nel caso di persone fisiche o società semplici se si tratta di cooperative agricole, il numero dei soci deve essere compreso tra 3 e 8. In generale, da 9 soci e oltre. Qualora i soci della cooperativa siano meno di 20 o in caso di attivo patrimoniale fino a 1 milione di euro.
Se il modello di riferimento è la S.p.A., i soci devono essere almeno 9. Se ci sono meno di 20 soci cooperatori oppure in caso di attivo patrimoniale fino a 1 milione di euro. Se ci sono più di 20 soci cooperatori oppure se l’attivo patrimoniale è superiore a 1 milione di euro.
In assenza del numero minimo di soci in una cooperativa a causa di un avvenimento, c’è tempo un anno per effettuare l’integrazione, superato il quale la cooperativa deve essere sciolta e messa in liquidazione volontaria.
Tipologie esistenti di cooperative
Ciò che differenzia i vari tipi di cooperativa è lo scopo mutualistico, vediamo quali sono i principali:
- Sociale: appartengono a questa categoria le cooperative sociali che svolgono attività di assistenza o che forniscono opportunità lavorative a persone svantaggiate;
- conferimento: fanno parte di questa tipologia le cooperative agricole di conferimento;
- consumo o utenza: appartengono a questo tipo le cooperative edilizie di abitazione e quelle di consumo;
- lavoro: fanno parte di questa categoria le cooperative di produzione lavoro, quelle sociali, di servizi, agricole di lavoro, quelle di trasporto e le cooperative di pesca.
Cos’è la cooperativa a mutualità prevalente
La cooperativa a mutualità prevalente beneficia di tutti i vantaggi, anche fiscali. Per essere considerata tale, una cooperativa è obbligata e senza alcuna deroga introdurre nello statuto tutte le informazioni e clausole previste dalla legge. Il tipo di scambio mutualistico è diverso a seconda che:
- la cooperativa compia la sua attività in modo prevalente a favore dei soci e consumatori;
- la cooperativa si avvalga con prevalenza delle prestazioni di lavoro dei soci;
- la cooperativa si avvalga prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Il capitale sociale di una cooperativa
Nelle cooperative, i soci godono di una certa libertà di entrata e uscita rispetto ad altre forme di società. Per questo motivo, il capitale sociale di una cooperativa è variabile. Tuttavia, lo statuto deve indicare il valore della singola quota che deve essere di almeno 25 euro. Per quanto concerne l’atto costitutivo, deve essere indicato il numero di quote sottoscritte dai soci fondatori.
Successivamente, ogni socio che richiede l’ammissione alla cooperativa, deve indicare il numero di quote che vuole sottoscrivere. Questa indicazione va riportata nel libro dei soci, quando il consiglio di amministrazione lo avrà ammesso.
Il nome, l’oggetto sociale, la sede e la tenuta dei libri sociali
Ogni cooperativa ha una denominazione sociale. Il nome può essere scelto dai soci in assenza di particolari vincoli o limiti. L’unico obbligo consiste nell’indicare “società cooperativa”.
L’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo e nello statuto di una cooperativa, deve essere obbligatoriamente indicato e contenere la lista delle attività svolte.
La città in cui la cooperativa ha sede legale deve essere indicata nello statuto, mentre nell’atto costitutivo va inserito l’indirizzo completo ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese competente per territorio. Qualora si proceda allo spostamento della sede legale nello stesso Comune, non è necessario recarsi dal notaio per modificare lo statuto, cosa prevista nel caso in cui la sede legale venga spostata in un Comune diverso da quello indicato nello statuto.
La cooperativa è obbligata alla tenuta di determinati libri sociali: quello dei verbali dell’assemblea dei soci; il libro dei verbali dell’amministrazione; quello dei soci.
L’amministrazione e l’organo di controllo di una cooperativa
La presenza di un Consiglio di Amministrazione in una cooperativa è obbligatoria e deve essere composto da almeno 3 membri per una durata massima della carica pari a 3 anni, con possibilità di riconferma.
Quando viene redatto l’atto costitutivo è necessario prevedere chi saranno i primi amministratori definendo il Presidente del C.d.A., un eventuale vicepresidente e i consiglieri.
L’organo di controllo di una cooperativa viene nominato a seconda che si sia fatto riferimento alle norme della S.r.l. o della S.p.A e alle normative dettate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che dovrebbero entrare in vigore il 1° settembre 2021.
Dopo aver effettuato i primi tre step sopra indicati per l’apertura di una cooperativa, si passa alla redazione dello statuto. Il notaio ha il compito di leggere l’atto costitutivo e lo statuto per controllarli e validarli facendoli firmare dai soci fondatori per poi controfirmarli.
Dopo la stipula dell’atto costitutivo si deve attribuire il codice fiscale e l’indirizzo PEC che servono al notaio per registrare la cooperativa all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Entrate e iscriverla al Registro delle Imprese provinciale dove ha sede la cooperativa. Il procedimento della sua costituzione è così terminata e la cooperativa può iniziare la sua attività.