In Italia, ai fini dell’imposizione fiscale, i soggetti che esercitano un’attività di impresa e non, sono identificati attraverso una sequenza di 11 cifre che è rappresentata dalla partita Iva. Il numero di partita IVA è sempre univoco, il che significa che non si saranno mai due imprese che possano avere la stessa partita Iva.
Sulla partita Iva, oltre alla procedura di apertura, possono essere effettuate delle operazioni di variazione che devono essere sempre comunicate al Fisco. Così come la partita Iva aperta si può anche chiudere. Ma se invece la partita Iva è già cessata, quando e come è possibile riattivarla?
Come si fa a riattivare la partita Iva quando questa è cessata
Su come si fa a riattivare la partita Iva quando questa è cessata bisogna distinguere due casi. Ovverosia quando la partita Iva è stata chiusa per errore, e quando invece, essendo inattiva e silente da troppo tempo, la partita Iva è cessata su intervento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’ha chiusa d’ufficio.
Nel dettaglio, quando la partita Iva è stata cessata per errore occorre recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e, spiegando l’accaduto, chiedere la riattivazione. Un errore che, per esempio, può essere stato commesso a causa di un errore di compilazione della Comunicazione Unica da parte di titolari di partita Iva che sono iscritti nel registro delle imprese. Oppure l’errore può essere stato commesso durante la compilazione prima, e la trasmissione poi al Fisco del modello AA9/12.
Al riguardo ricordiamo che, nel Quadro A del modulo AA9/12, il Rigo 1 si utilizza per la dichiarazione di inizio attività, il Rigo 2 si utilizza per la variazione dati, il Rigo 3 si utilizza per la cessazione dell’attività, e quindi per chiudere la partita Iva, ed il Rigo 4, invece, si utilizza per la richiesta del duplicato del certificato di partita Iva.
Riattivazione partita Iva cessata quando è stata chiusa d’ufficio
Quando invece la partita Iva è cessata d’ufficio, allora il contribuente dovrà dimostrare al Fisco che la chiusura è avvenuta per errore. In base alla normativa vigente, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di chiudere la partita Iva quando questa, in base ai dati a disposizione del Fisco, risulta essere inattiva nelle tre annualità precedenti. In tal caso, fatti salvi in ogni caso quelli che sono i poteri di controllo e di accertamento del Fisco, l’Agenzia delle Entrate chiuderà la partita Iva non movimentata inviando apposita comunicazione al contribuente.
Con quest’ultimo che, in opposizione a questa decisione, potrà chiedere presentando ricorso la riattivazione della partita Iva presentando tutti dati, tutte le informazioni e tutta la documentazione che, sconosciuta al Fisco, risulta essere utile per dimostrare che, invece, l’estinzione della partita Iva è avvenuta per errore. Il ricorso, in particolare, deve essere presentato entro un termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della lettera da parte del Fisco. Se il ricorso sarà respinto, la partita Iva cessata non sarà riattivata. Altrimenti se il ricorso sarà accettato il contribuente otterrà la riattivazione della partita Iva con il conseguente mantenimento dell’attività.