Per accedere al regime forfettario 2021, i titolari di partita IVA devono essere in possesso di determinati requisiti e rispettare alcuni limiti. Inoltre, è necessario tenere presente quali sono le cause di esclusione.
L’aliquota applicabile è pari al 15%, con la possibilità di scendere ad una tassazione del 5% per le nuove attività. I ricavi o compensi non devono superare i 65.000 euro. In tal caso, viene meno anche l’obbligo di fatturazione elettronica. Ma entriamo nel dettaglio per capire come funziona l’IVA nel regime forfettario.
Regime forfettario 2021 partite IVA: requisiti e limiti per l’accesso
Il regime forfettario si rivolge alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Con riferimento all’anno d’imposta 2020, l’applicazione del regime forfettario 2021 per le partita IVA è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti:
- I compensi o ricavi annui conseguiti non devono essere superiori a 65.000 euro. In caso di svolgimento di più attività, è da prendere in considerazione il reddito complessivo percepito dalle stesse, quindi, la somma degli importi.
- I costi sostenuti per l’attività non devono superare i 20.000 euro lordi per lavoro dipendente e compensi a collaboratori, per lavoro accessorio, incluso l’ammontare pagato sotto forma di utile derivato da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quello corrisposto per le prestazioni lavorative fornite dall’imprenditore o dai suoi familiari.
- Le spese sostenute per i dipendenti o collaboratori e per lavoro accessorio non devono essere superiori a 20.000 euro lordi.
- I redditi da lavoro dipendente o assimilati e da pensione non devono superare i 30.000 euro (sono esclusi i lavoratori licenziati o dimessi).
Motivi di esclusione per l’accesso al regime forfettario 2021
Esistono delle cause che non consentono ai possessori di partita Iva di usufruire del regime forfettario con tassazione agevolata al 15%. Ecco quali sono:
- Le persone fisiche che beneficiano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- I non residenti in Italia, salvo quelli che risultano esserlo in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o in uno Stato che ha aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un idoneo scambio di informazioni e che producono in Italia un minimo del 75% del reddito totale conseguito.
- I soggetti che compiono operazioni di cessione di fabbricati o di porzione degli stessi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o anche solo prevalente.
- Coloro che svolgono attività d’impresa, arti o professioni che partecipano allo stesso tempo a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Oppure che detengono il controllo diretto o indiretto su SRL o associazioni in partecipano esercitanti attività economiche che sono riconducibili, direttamente o meno, a quelle svolte in modo individuale.
- Le persone fisiche che esercitano un’attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti lavorativi o lo sono stati nei due precedenti periodi d’imposta. Oppure, nei confronti di soggetti riconducili direttamente o meno ai predetti datori di lavoro (fatto salvo chi avvia una nuova attività in seguito ad un periodo di pratica obbligatoria ai fini dello svolgimento di arti o professioni.
- I soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per un importo superiore a 30.000 euro, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario 2021: tassazione ridotta e semplificazioni
Il vantaggio di aderire al regime forfettario non si limita all’applicazione di una aliquota di tassazione ridotta al 15%, ma anche alla riduzione contributiva INPS e all’accesso di semplificazioniai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Inoltre, con il regime forfettario non si addebita l’IVA in fattura ai clienti e non si liquida l’imposta, per cui si è esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, dalla registrazione dei corrispettivi e dalle fatture emesse e ricevute. Invece, vige l’obbligo dello scontrino elettronico.
Regime forfettario 2021: coefficienti di redditività
Chi aderisce al regime forfettario determina il reddito imponibile tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi e compensi ottenuti. Dal reddito imponibile vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori.
Con riferimento ai settori delle attività, ecco i coefficienti:
- 40% per industrie alimentari e delle bevande, per commercio all’ingrosso e al dettaglio, per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- 54% per commercio ambulante di altri prodotti;
- 62% per intermediari del commercio;
- 78% per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- 86% per costruzioni e attività immobiliari;
- 67% per altre attività economiche.
Regime forfettario partite IVA 2021, fattura elettronica facoltativa
Non vige l’obbligo di fattura elettronica, ma per i titolari di partita IVA che aderiscono al regime forfettario e che decidono di aderire alla e-fattura, è previsto un regime premiale.
Ai contribuenti titolari di fatturati costituiti esclusivamente da fatture elettroniche, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.
Le partite IVA minori dovranno farsi carico dell’obbligo dello scontrino elettronico, che attualmente non prevede esoneri per i contribuenti forfettari.
Regime forfettario del 5% per startup: requisiti e quando si applica
I soggetti che avviano una nuova attività usufruiscono di un’applicazione del regime forfettario pari al 5%, per i primi cinque anni di attività. Ecco i requisiti e i presupposti necessari:
- Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio di un’attività, artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non devono rappresentare il proseguimento di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo i casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente non devono superare il tetto massimo (65.000 euro nel 2020).
Per approfondire l’argomento: Quanti tipi di Partita Iva esistono? I regimi fiscali: requisiti, vantaggi e svantaggi