Nell’ambito del diritto, la personalità giuridica è la caratteristica degli enti che rispondono delle proprie obbligazioni attraverso il patrimonio degli stessi e non dei singoli soci o amministratori. Ossia, gli enti che beneficiano di autonomia patrimoniale perfetta.
Attenzione a non confondere la personalità giuridica con la persona giuridica, quest’ultima indica il soggetto a cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica che è l’attitudine di essere titolari di diritti e doveri, acquisita dalla nascita.
Cosa significa avere personalità giuridica
La personalità giuridica serve all’ente per conseguire un’autonomia patrimoniale perfetta, dove i beni dell’ente o dell’associazione sono separati dai beni personali dei soci. Ciò impedisce ai creditori dell’ente di far valere i propri crediti nei confronti dei singoli associati o di chi ha agito per loro. Allo stesso, il creditore di un socio non può rivalersi sul patrimonio sociale.
Con riferimento al diritto societario, una SRL è dotata di personalità giuridica e gode di un’autonomia patrimoniale perfetta. Invece, in una SNC dove i soci hanno responsabilità illimitata, i creditori possono aggredire anche il patrimonio personale dei soci.
La personalità giuridica costituisce un vantaggio per i soci, ma prevede anche maggiori oneri e responsabilità di natura penale e contabile.
Nelle società dotate di personalità giuridica, la legge prescrive l’esistenza di una pluralità di organi con specifiche funzioni e competenze, funzionanti secondo il principio maggioritario. Il singolo socio non ha alcun poter di amministrazione e di gestione, ma può soltanto concorrere alla gestione della società attraverso l’espressione del proprio voto, in proporzione alla quota di capitale detenuta.
Nelle società prive di personalità giuridica, il socio è illimitatamente responsabile ma detiene il potere amministrativo e di rappresentanza, a prescinde dalla quota di capitale posseduta. Nel caso di modifica dell’atto costitutivo, sono i soci a doverle adottare all’unanimità.
Ad esempio, sono dotate di personalità giuridica: le società a responsabilità limitata; le società per azioni; le società cooperative; le banche; gli istituti scolastici.
Sono prive di personalità giuridica, le società di persone, le associazioni non riconosciute, i comitati.
Il riconoscimento della personalità giuridica
Nel nostro ordinamento la personalità giuridica si può ottenere tramite riconoscimento in seguito all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Oppure con il riconoscimento che viene determinato dall’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso le prefetture o nel predetto registro della Regione competente in cui l’ente deve operare esclusivamente nelle materie di competenza regionale.
La prima modalità di conseguimento è valida per le società di capitali e per le società cooperative. La seconda è di carattere generale e riguarda le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
Personalità giuridica Enti del Terzo settore: cosa cambia
Con la nuova normativa introdotta nel codice del Terzo settore, cambia il riconoscimento della personalità giuridica. L’attuale regime concessorio viene superato stabilendo regole standard sui requisti patrimoniali minimi. L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) comporta il conseguimento della personalità giuridica in modo più omogeneo. Gli enti no profit già esistenti hanno possono scegliere se aderire o meno.
Per conseguire la personalità giuridica, le associazioni devono avere un patrimonio minimo di 15.000 euro. Per le fondazioni, il requisito minimo patrimoniale sale a 30.000 euro. Sarà cura del notaio che riceve l’atto costitutivo di un ente del terzo settore a verificare che sussista il minimo patrimoniale. Nel caso in cui il controllo del notaio dia esito positivo, nei venti giorni successivi alla stipula, egli deve provvedere all’iscrizione dell’atto costitutivo al registro unico nazionale del Terzo settore. Tale iscrizione ha natura costitutiva e sarà seguita dall’acquisizione della personalità giuridica.
E’ importante segnalare che il Dl Semplificazioni ha prorogato di un anno, quindi, al 31 maggio 2022 l’avvio del registro unico nazionale del Terzo settore. In pratica, ciò vuol dire che le ets hanno più tempo di adeguare i propri statuti.