La Cassa Integrazione Guadagni, meglio conosciuta con l’acronimo CIG, è un ammortizzatore sociale cui beneficia il dipendente. Tale sostegno economico viene concesso al lavoratore che versa in una condizione di difficoltà a cui è stata intimata una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro.
La suddetta prestazione economica viene erogata dall’INPS o dall’INPGI. Esistono diversi tipi di Cassa Integrazione: l’ordinaria (CIGO) e la Straordinaria (CIGS), in quest’ultimo caso le risorse utilizzate sono quelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora le imprese siano impossibilitate al ricorso di CIGO e CIGS a prescindere dalla motivazione, possono richiedere la Cassa Integrazione in deroga (CIGD). Possono ricorrervi anche i piccoli imprenditori e le cooperative sociali.
A chi spetta la CIG
Il DL n.148/2015 norma in materia di integrazioni salariali e allarga la platea dei beneficiari, livellando i periodi di durata massima e adeguando la contribuzione addizionale in relazione del reale uso del trattamento di integrazione relativa alla retribuzione.
Il periodo massimo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per ciascuna unità di produzione è pari a 24 mesi nell’arco di cinque anni di riferimento mobile. Per le imprese artigiane e industriali del settore edile e affini, ma anche per le imprese che svolgono un’attività di scavo e/o lavorazione di materiale fatto di pietra, i trattamenti ordinario e straordinario devono essere pari o inferiori i 30 mesi in cinque anni mobile per ogni unità produttiva.
I suddetti sostegni economici spettano alle categorie di lavoratori in possesso di un’anzianità di servizio effettiva di 90 giorni, presso lo stabilimento per cui si richiede il trattamento. Stiamo parlando di operai; apprendisti assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante; impiegati; quadri; lavoratori in possesso di un contratto di inserimento o di solidarietà; soci di società cooperative di produzione e lavoro.
Soggetti esclusi dalla Cassa Integrazione e PSP
Non rientrano nella platea dei beneficiari della CIG: gli apprendisti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di tecnica superiore e con un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, gli autisti dipendenti da imprenditori, i lavoratori a domicilio e i dirigenti.
I soggetti coinvolti da processi di CIG con una sospensione o riduzione superiore al 50% dovranno essere convocati presso i Centri per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Qualora non vengano rispettati gli obblighi indicati dal PSP, il beneficiario del trattamento Cassa Integrazione è soggetto ad una sanzione che consiste in un taglio dell’integrazione fino quando non decade del tutto dal beneficio.
Le novità sulle integrazioni salariali nell’emergenza Covid
Nel periodo di emergenza dovuto alla pandemia che ha fortemente messo in crisi l’economia in generale, lavoratori inclusi, il Governo ha ampliato la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, prorogando di ulteriori 13 settimane la CIGO nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Prorogando di ulteriori 28 settimane la CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) e l’ASO (Assegno Ordinario) nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne la cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Inoltre, i datori di lavoro privati, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di CIGO o CIGS, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa previsti dalla legge.
Altresì, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro privati che nei primi sei mesi dell’anno hanno subito una perdita di fatturato del 50% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, domanda di CIGS in deroga per un massimo di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021.
Peraltro, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi della CIGS previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
Il Decreto Sostegni bis successivamente ha allargato la platea delle aziende che possono ricorrere al contratto di espansione che, infatti, viene esteso ai datori di lavoro con 100 unità lavorative in organico, anche ai fini dello scivolo pensionistico.
Inoltre, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all’evento pandemico, la fattispecie viene valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale:
- anche in assenza del piano di risanamento;
- con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione dell’attività produttiva.
La Legge di Bilancio 2021 con lo scopo di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga, nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 i cui criteri di riparto saranno stabiliti con apposito Decreto interministeriale.
Altresì, viene prorogata per gli anni 2021 e 2022 la CIGS per crisi aziendale con un periodo massimo di 12 mesi.
Ulteriore novità, l’assegno di ricollocazione deve essere riconosciuto dal Centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- collocazione in CIGS;
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in CIGS per cessazione dell’attività anche nel 2021 per 12 mesi;
- percezione della NASpI e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre 4 mesi.
A seguito dell’emergenza Covid, le imprese che hanno in corso un trattamento di CIGS, hanno la possibilità di sospenderlo e di accedere alla CIGO se rientrano in un settore che la preveda.