Anche se era nata, inizialmente come una tassa di circolazione, attualmente il bollo auto è una tassa di possesso, il che significa che si deve pagare anche se l’auto non si utilizza mai, infatti per il pagamento e sufficiente avere intestato l’autoveicolo (anche se rotto o non marciante).
Il bollo auto si paga con cadenza annuale, per pagarlo si ha a disposizione tutto il mese successivo a quello di scadenza. Se, quindi, il bollo scade nel mese di dicembre, si avrà tempo fino al 31 gennaio per provvedere al pagamento senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Che succede se ci dimentichiamo di pagare il bollo?
Se ci dimentichiamo di pagare il bollo auto dopo il termine massimo previsto per il pagamento (l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza) all’importo bisognerà aggiungere anche le sanzioni e gli interessi. In ogni caso, grazie alla possibilità di fruire del ravvedimento operoso, prima si ovvia al pagamento meno interessi e sanzioni si pagano.
Se si effettua il pagamento del bollo auto entro un anno dalla scadenza l’importo sarà aumentato dallo 0,1 al 3,75% ( grazie al Ravvedimento Operoso), interessi e sanzioni saranno minori quanto è più breve il lasso di tempo che separa il pagamento dal termine ultimo per poterlo effettuare. Per chi si ravvede entro 14 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è quasi irrisoria (0,1% dell’importo originario per ogni giorno di ritardo) con interessi pari allo 0,3% per ogni giorno. Con il protrarsi del ritardo, però la sanzione aumenta fino al 3,75% previsto per chi paga entro l’anno (con interessi giornalieri fermi sempre allo 0,3%).
Per chi paga dal 14esimo al 30esimo giorno dopo la scadenza ultima le sanzioni previste sono dell’1,5% e passano all’1,67% per ritardi compresi tra 30 e 90 giorni. A tali sanzioni vanno poi applicati anche gli interessi giornalieri delle somme non pagate pari all’1% ogni semestre.
Oltrepassato l’anno di scadenza, non potendo più fruire del ravvedimento operoso, ci si vedrà applicare una vera e propria multa corrispondente al 30% dell’importo non pagato più un’aggiunta di interessi pari all’1% per ogni semestre trascorso.
Per chi non provvede spontaneamente al pagamento del bollo auto l’Agenzia delle Entrate provvede all’avvio di una procedura di recupero credito. Inizialmente il contribuente riceverà un avviso bonario che invita al pagamento del bollo auto non pagato entro 30 giorni dalla comunicazione. Se non si procede al pagamento il debito verrà iscritto a ruolo, si tratta di un atto formale che prevede l’invio di una cartella di pagamento che dovrà essere saldata entro 60 giorni dalla ricezione .
Se neanche in presenza della cartella di pagamento si procede al pagamento del bollo auto il debitore sarà obbligato ad eseguirlo tramite la messa in essere di misure esecutive come il pignoramento ed il fermo amministrativo del veicolo stesso.
Il mancato pagamento del bollo auto può portare ad un Fermo Amministrativo e se non si paga per 3 anni consecutivi l’autovettura viene cancellata dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) inoltre gli organi preposti al controllo, Polizia e Carabinieri provvederanno al ritiro della carta di circolazione e delle targhe dell’ autovettura.
Anche se l’auto viene radiata dal PRA e privata delle targhe (quindi l’auto non potrà più circolare per le strade pubbliche) si dovrà comunque pagare tutti i bolli mancanti. A queste procedure esecutive, nei casi più estremi, possono seguire la radiazione dei veicolo dal PRA e la rottamazione dello stesso.