L’assunzione per sostituzione malattia è una forma contrattuale a tempo determinato effettuata per esigenze organizzative e al fine di sostituire un lavoratore in malattia.
Cos’è il contratto per sostituzione malattia
Il contratto per sostituzione malattia ha molti punti di contatto con quello per sostituzione maternità. In entrambi i casi siamo di fronte a un contratto a tempo determinato, nell’assunzione per sostituzione malattia però non sono previste agevolazioni contributive per i datori di lavoro. La disciplina era in passato contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 368 del 2001, ora sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 81 del 2015 come modificato dal D.L. 87 del 2018. L’articolo recita: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
In base alle normativa occorre indicare le generalità del lavoratore sostituito e i motivi della sostituzione, inoltre va indicata la durata, questa può essere anche per relationem, cioè con la dicitura fino al rientro dall’infortunio del lavoratore…
Come funziona l’assunzione per sostituzione maternità
Affinché un contratto di lavoro per sostituzione malattia sia valido devono essere indicate ragioni di carattere sostitutivo del contratto stesso e di conseguenza deve essere specificato il nome del lavoratore assente per malattia da sostituire. Tale tesi è supportata anche dalla Corte di Cassazione che nella sentenza 21672 DEL 23 AGOSTO 2019, chiarisce che l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Sottolinea la stessa sentenza che in realtà complesse per ritenere soddisfatta tale esigenza basta determinare “ l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro” ma non occorre determinare nominativamente i dipendenti da sostituire. Questo è possibile perché magari ci sono dipendenti con lo stesso inquadramento e le stesse mansioni da sostituire a rotazione e le aziende preferiscono sostituire tutti con lo stesso dipendente con contratto a tempo determinato.
Contenuto del contratto
Siamo quindi di fronte a un contratto a tempo determinato, con diritto alla conservazione del posto in favore del soggetto sostituito. Il lavoratore con contratto di sostituzione per malattia ha le stesse mansioni del soggetto sostituito e ha diritto alle stesse prestazioni, quindi stipendio, maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, contributi pensionistici, assicurazione contro gli infortuni e le varie misure adottate per il CCNL del settore.
Limiti e durata del contratto per sostituzione malattia
Deve essere ricordato che il contratto di sostituzione non può mai essere utilizzato per sostituire personale in sciopero. Nel caso in cui si superi il limite dei 24 mesi il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Ricordiamo che il termine per il contratto a tempo determinato è 12 mesi, si possono stipulare contratti di 24 mesi, sono per limitati motivi e tra questi appunto la sostituzione per malattia.
Si deve prestare attenzione alle proroghe, infatti, secondo la dottrina nel caso in cui l’iniziale contratto è di 6 mesi, ma il dipendente in malattia non rientra, ad esempio perché l’infortunio si è rivelato di particolare gravità, un eventuale prolungamento del contratto non deve essere considerata proroga, ma continuazione del precedente contratto. La disciplina dei contratti a tempo determinato infatti prevede l’impossibilità di stipulare più di 4 proroghe, in caso contrario il contrattosi trasforma a tempo indeterminato. Ma appunto non si applica in questo caso perché non vengono considerate proroghe. Resta salvo il limite dei 24 mesi e di conseguenza se la durata del rapporto eccede questo limite, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.